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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 30 giugno 2020


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 774 del 16 giugno 2020

Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome n. 79 del 16 maggio 2019 riguardante la disciplina dei corsi di formazione propedeutici all'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del SSN. Ricognizione attività formativa relativa ai corsi di formazione manageriale. (D.lgs 502/1992, D.lgs 171/2016).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede a recepire l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome n. 79 del 16 maggio 2019, con il quale sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei “corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” e il termine per l’attivazione degli stessi corsi, la cui certificazione è necessaria per l’inserimento nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del S.S.N.. Si procede altresì ad effettuare una ricognizione degli atti emanati e dell’attività svolta con riferimento ai corsi di formazione manageriale e ad approvare un documento in cui sono riportati i criteri generali e la strutturazione di tali corsi, la cui progettazione ed organizzazione è affidata a Fondazione Scuola di Sanità Pubblica.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Da diversi anni molteplici figure apicali e dirigenziali delle strutture delle aziende sanitarie ed enti del Servizio sanitario nazionale sono tenute a conseguire una “formazione manageriale” frequentando appositi corsi. L’obbligo interessa i dirigenti sanitari a cui sono affidati incarichi di struttura complessa, coloro che aspirano alla funzione di direttore generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo, e laddove previsti, anche di direttore dei servizi socio-sanitari.

I corsi sono fondamentali per consolidare la cultura manageriale presso i vertici del Servizio sanitario ai quali vengono assegnate sempre maggiori aspettative e compiti in un campo d’azione estremamente complesso e con vincoli sempre più crescenti.

La disciplina della formazione manageriale è stata inizialmente prevista a livello normativo dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ad oggetto: “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”, tutt’ora vigente, tuttavia alcune sue disposizioni risultano superate dalla normativa successiva, in particolare, dal D.lgs 229/99 che ha modificato radicalmente in materia il decreto legislativo 502/92 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, prevedendo fondamentali disposizioni sulla formazione manageriale riguardanti i direttori sanitari e tutti i dirigenti sanitari, ed infine dal D.lgs 171/2016 il quale ha introdotto l’elenco nazionale degli idonei per aspiranti direttori generali e gli elenchi regionali per gli aspiranti direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi socio-sanitari.

Nello specifico, gli articoli 15 e 16-quinquies del D.lgs 502/92 s.m.i. hanno disposto il conseguimento, da parte dei direttori di struttura complessa e dei dirigenti sanitari con incarico quinquennale, dell’attestato di formazione manageriale di cui al precitato DPR 484/1997, che viene rilasciato a seguito della partecipazione di appositi corsi programmati dalle Regioni. La formazione manageriale è stata definita quale requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l’assunzione dell’incarico ed entro un anno, con la frequenza e il superamento dei relativi corsi.

L’Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003 (recepito con DGR n. 47 del 16/01/2004) - il quale si inserisce compiutamente nel nuovo quadro delineato dalla riforma costituzionale del Titolo V, per cui la potestà regolamentare è attribuita allo Stato solo per le materie di sua competenza esclusiva (art. 117, comma 6, Cost.) -, ha individuato le linee di indirizzo e i criteri necessari che permettono alle Regioni il riconoscimento reciproco delle attestazioni dei corsi, in virtù dell’osservanza delle condizioni ivi descritte.

Per quanto attiene ai direttori generali, il comma 4 dell’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92 s.m.i., prevedeva l’obbligo per gli stessi di produrre, entro 18 mesi dalla nomina, il certificato di frequenza ad un “corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria”. Tali corsi dovevano essere organizzati ed attivati dalle Regioni, anche in ambito interregionale ed anche in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o privati accreditati operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione erano stabiliti dal decreto del Ministero della Sanità del 1° agosto 2000.

Ai sensi del comma 9 del sopra menzionato art. 3-bis, la Regione poteva stabilire altresì che il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo fosse subordinato alla frequenza di un corso di formazione manageriale (il medesimo previsto per il conferimento dell’incarico di direttore generale, o il corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del DPR 484/1997, oppure altro corso appositamente programmato).

Nel corso degli anni la Giunta regionale sulla base delle disposizioni citate ha approvato le linee e gli indirizzi per l’organizzazione e l’attivazione dei corsi di formazione manageriale in argomento, e per la particolarità dell’azione formativa, le cui tematiche sono risultate molteplici, complesse e molto specifiche, nonché per la tipologia dei discenti ai quali la formazione è stata rivolta, il compito relativo alla progettazione esecutiva e alla gestione dei processi formativi è stato affidato ad Enti che di volta in volta, per la loro capacità ed esperienza nel settore formativo sono risultati idonei a tale finalità e disponibili a fornire un prodotto che fornisse le migliori esperienze nel settore della formazione manageriale.

Di seguito sono indicati i provvedimenti ed i soggetti formatori di cui la Giunta regionale si è avvalsa:

  • DGR n. 376 dell’11 febbraio 2005, ad oggetto: “Corsi di formazione per direttori delle aziende sanitarie (artt. 3-bis e 16-quinquies, D.lgs 502/92 e successive modificazioni)”. Individuazione delle Università degli Studi del Veneto quali enti gestori della formazione”. I corsi di formazione manageriale sono stati progettati ed erogati dagli Atenei di Padova, di Verona e dall’Università Cà Foscari di Venezia.
  • DGR n. 844 del 15 marzo 2010, ad oggetto: “Formazione manageriale di cui agli articoli 3-bis, commi 4 e 9, e 16-quinquies del D.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.. Affidamento incarico all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona”, parzialmente revocata dalla DGR n. 868 del 21/6/2011. I corsi di formazione manageriale sono stati progettati ed erogati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, nonché da Veneto Formss - Scuola di formazione manageriale in sanità e sociale - s.c.a.r.l.;
  • DGR n. 1094 del 18 agosto 2015, ad oggetto: “Disposizioni per l’attivazione del corso di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del D.lgs 502/92 e s.m., e all’art. 7 del DPR n. 484/97” - DGR n. 2166 del 18/11/2014 e n. 2058 del 13/12/2016 (Piani formativi triennali). I corsi di formazione manageriale sono stati progettati ed erogati da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l’incremento dei trapianti d’organo e tessuti - (DGR n. 5508/1994 e n. 437/2014).

Si rileva che la frequenza ai corsi per i direttori generali (progettati ed organizzati in termini di contenuto e di durata nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina recata dal già citato DM del 1° agosto 2000), è stata estesa in Veneto anche ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi e ai direttori dei servizi socio sanitari, inoltre è stata indirizzata anche ai dirigenti regionali ed agli aspiranti a ricoprire un ruolo nelle direzioni generali delle aziende sanitarie.

Nelle diverse edizioni dei predetti corsi, tenuto conto della maggiore complessità ed ampiezza a cui le attività formative dovevano tendere per il livello di direzione aziendale, sono stati sviluppati altresì temi comuni ed aree tematiche relative ai percorsi formativi rivolti ai dirigenti medici, veterinari e sanitari per le funzioni di direzione di struttura complessa.

Per tale motivo, vista la compiutezza dei percorsi formativi, la partecipazione ai corsi previsti al comma 4, dell’art. 3-bis, del D.lgs n. 502/1992 s.m.i. per direttori generali, è stata considerata anche quale adempimento degli obblighi formativi di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del D.lgs 502/92 s.m.i., e art. 7 del DPR 484/1997 previsti per i direttori di struttura complessa.

Come già anticipato, il più recente decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria”, all’articolo 1 ha innovato il precitato art. 3-bis del d.lgs 502/92 s.m.i. prevedendone l’abrogazione del comma 1, dei commi da 3 a 7, del comma 13 e 15, e qualificando il possesso dell’attestato rilasciato all’esito del “corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria”, non più come obbligatorio da conseguirsi successivamente al conferimento dell’incarico, ma quale requisito di cui deve essere in possesso l’aspirante che intende essere ammesso alla selezione per l’inserimento nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e degli enti del SSN.

La definizione dei contenuti, della metodologia delle attività didattiche, della durata dei “corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” e del termine per l’attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, è stata rinviata dal decreto legislativo ad un Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (ASR), sancito il 16 maggio 2019 al Rep. n. 79, e recante la “Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all’inserimento nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del S.S.N.”. Tale ASR è riportato all’ALLEGATO A al presente provvedimento, di cui si propone il recepimento.

L’ASR n. 79/2019 ha esplicitato il contenuto dei corsi di formazione e ha precisato come gli stessi abbiano lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l’analisi e la valutazione dei modelli organizzativi, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane applicati alle organizzazioni sanitarie. La durata complessiva dei corsi non dovrà essere inferiore a 200 ore, da svolgersi in un periodo non superiore a 12 mesi con criteri di flessibilità, delle quali fino a 40 ore potranno essere svolte con sistemi di formazione a distanza. Il monte ore complessivo dovrà essere proporzionalmente distribuito tra le aree tematiche specificatamente individuate e i cui contenuti formativi sono indicati in un allegato all’accordo stesso. Ogni Regione e Provincia autonoma potrà prevedere ulteriori contenuti di tipo teorico-pratico ritenuti necessari in rapporto alle particolari esigenze sanitarie, sociali ed ambientali, rilevate localmente. Al termine del periodo di formazione, la cui attività didattica è di tipo teorico e pratico, la Regione o la Provincia autonoma che ha organizzato il corso rilascia un certificato attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi ai partecipanti che hanno superato il colloquio finale.

La lettera c), comma 4, dell’art. 1 del d.lgs 171/2016 sopra citato, fa salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e rilasciati ai sensi delle disposizioni previgenti, nonché gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 4, del d.lgs 502/92 smi, anche se conseguiti in data posteriore all’entrata in vigore del decreto stesso, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell’ASR.

A decorrere dalla medesima data (16 maggio 2019), come indicato dalle disposizioni finali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno attivare esclusivamente i corsi disciplinati secondo quanto previsto dall’ASR stesso.

L’articolo 3 del medesimo d.lgs 171/2016 stabilisce, inoltre, che il direttore generale che procede alla nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli altri enti del servizio sanitario regionale, deve attingere obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio. I candidati agli elenchi regionali devono essere in possesso di specifici requisiti da individuarsi con Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall’articolo 3, comma 7, e dall’articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 502/92 s.m.i..

Con provvedimento n. 571 del 9/05/2019 la Giunta regionale nel deliberare l’avvio del procedimento per l’acquisizione delle domande per la formazione dei nuovi elenchi di idonei alla nomina di direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore dei servizi socio-sanitari, ha puntualizzato i requisiti di cui gli interessati devono essere in possesso, tra i quali risultano gli attestati di formazione manageriale, che dunque devono essere stati conseguiti anteriormente al conferimento dell’incarico.

In sintesi, sulla base delle disposizioni normative e delle considerazioni espresse,

  • gli aspiranti direttori generali, per l’inserimento nell’elenco nazionale degli idonei, devono essere in possesso dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.lgs 171/2016);
  • gli aspiranti direttori sanitari, per l’inserimento nell’elenco regionale degli idonei, devono essere in possesso o dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.lgs 171/2016) oppure dell’attestato di formazione manageriale rilasciato ai sensi degli articoli 15 e 16 quinquies del D.lgs 502/92 s.m.i. e del D.P.R. 484/1997;
  • gli aspiranti direttori amministrativi e direttori dei servizi socio-sanitari, per l’inserimento nei rispettivi elenchi regionali degli idonei, devono essere in possesso o dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.lgs 171/2016) o dell’attestato di frequenza al corso di formazione manageriale ai sensi degli articoli 15 e 16 quinquies del D.lgs 502/92 s.m.i. e del D.P.R. 484/1997 oppure di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

Peraltro, considerata la necessità che tutti i dirigenti di struttura complessa acquisiscano e mantengano un elevato livello di professionalità in campo organizzativo e gestionale, si ritiene opportuno che al corso di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16 quinquies del d.lgs 502/92 s.m.i, e del DPR n. 484/97, partecipino anche i dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo, titolari del predetto incarico, in servizio presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Restano validi i certificati di formazione manageriale eventualmente già conseguiti. Il conseguimento dell’attestato di formazione manageriale sarà valutato in sede di procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di struttura complessa.

Analogamente, si ritiene opportuno che partecipino ai corsi di cui sopra i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori dei servizi soci-sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale del Veneto, in carica alla data di adozione del presente provvedimento, qualora privi della formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16 quinquies del d.lgs 502/92 s.m.i, e all’art. 7 del DPR n. 484/97.

Premesso quanto sopra, si rileva che sia le disposizioni normative vigenti, sia l’ASR n. 79/2019 che il già citato Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003, consentono alle Regioni di intervenire autonomamente per connotare ed implementare i corsi di formazione in relazione alle proprie specificità ed esigenze. In sostanza alle Regioni è data la facoltà di tendere ad una sostanziale assimilazione, in termini di contenuto, tra le due tipologie di corsi, pur mantenendo la diversa funzione a cui sono preordinati, secondo la configurazione disegnata dalle disposizioni legislative. Tale connotazione dei corsi è già stata data in passato, come sopra specificato, e verrà mantenuta come possibilità per i corsi che verranno autorizzati sulla base di quanto stabilito dal presente atto. Inoltre, quanto alla validità temporale della formazione, appare irragionevole ritenere che per i soli dirigenti sanitari l’attestato conseguito in esito ai medesimi corsi seguiti dai dirigenti amministrativi, tecnici o professionali, abbia una validità limitata.

Si ritiene invero che i dirigenti sanitari una volta acquisito l’attestato di formazione manageriale non siano tenuti a sostenere un ulteriore iter formativo al termine dei sette anni (come previsto dal comma 1, art. 7 del DPR 484/1997, fonte regolamentare emanata precedentemente alla riforma costituzionale), atteso che il corso già espletato ha fornito le necessarie conoscenze, arricchite e sviluppate negli anni successivi dall’esperienza pratica, e considerato, inoltre, che un direttore di struttura complessa o un dirigente sanitario è comunque obbligato ad un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze cliniche e competenze organizzative, che devono conformarsi all’evoluzione del quadro normativo e delle conoscenze scientifiche. E’ dunque la formazione continua che garantisce un aggiornamento professionale costante (e non “a balzi” di sette anni in sette anni) assicurato dal numero minimo di crediti formativi che devono essere conseguiti in un triennio, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale in educazione continua in medicina. A ciò si deve aggiungere che il D.lgs 502/92 s.m.i. e il CCNL, sottopongono tutti i dirigenti, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, al regime degli incarichi rinnovabili previa verifica da parte di un Collegio tecnico, organismo preposto alla valutazione dell’attività professionale e manageriale svolta e ai risultati raggiunti dai professionisti ai fini della conferma o dell’attribuzione di altro incarico per gli ulteriori 5 o 7 anni.

Sulla base di tali considerazioni si riconosce agli attestati già rilasciati in esito ai corsi di formazione manageriale ex articoli 15 e 16-quinquies del D.lgs 502/92 s.m.i., di cui ai provvedimenti di Giunta regionale precitati, una valenza temporale illimitata, così come i corsi che verranno autorizzati secondo quanto previsto dal presente provvedimento daranno luogo al rilascio di un attestato avente la medesima durata temporale non limitata.

Considerato che in ragione di quanto delineato dall’ASR n. 79/2019 si rende necessario un adeguamento dei relativi corsi di formazione manageriale, si coglie l’opportunità per aggiornare complessivamente le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti, nonché la prassi sviluppata in materia, formulando un unico documento denominato “Corsi di formazione manageriale - Linee Guida” di cui all’ALLEGATO B che si propone per l’approvazione quale parte integrante del presente provvedimento, e riportante i criteri generali e la strutturazione dei corsi stessi.

La progettazione e l’organizzazione dei corsi è affidata a Fondazione Scuola di Sanità Pubblica ed in relazione a tale compito Fondazione S.S.P. entro il mese di novembre di ogni anno è tenuta a produrre all’Area Sanità e Sociale una dettagliata relazione sull’andamento e la conclusione dei corsi stessi.

Quanto previsto nel predetto documento troverà attuazione per i corsi di formazione manageriale che verranno autorizzati successivamente all’approvazione del presente provvedimento e contestualmente non verrà più data applicazione alle deliberazioni di Giunta n. 376 dell’11/02/2005, n. 844 del 15/03/2010, n. 868 del 21/06/2011 e n. 1094 del 18/08/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i. recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la lettera c) del comma 4 dell’art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTO l’Accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, n. 79 del 16 maggio 2019 recante “Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all’inserimento nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del S.S.N.”;

VISTA la DGR n. 571 del 09/05/2019 recante “Approvazione degli avvisi pubblici e dei modelli di proposta di candidatura per la formazione dei nuovi elenchi di idonei all’incarico di direttore amministrativo, direttore sanitario, direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e enti del servizio sanitario regionale”;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011,

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di recepire l’Accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 79 del 16 maggio 2019 recante la “Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all’inserimento nell’ Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitari e degli altri Enti del S.S.N.”, di cui all’ALLEGATO A al presente provvedimento il quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di approvare il documento “Corsi di formazione manageriale - Linee guida” di cui all’ALLEGATO B al presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR all’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_774_20_AllegatoA_422729.pdf
Dgr_774_20_AllegatoB_422729.pdf


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