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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 29 maggio 2020


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 663 del 26 maggio 2020

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Articolo 25 "Vendite straordinarie". Aggiornamento della disciplina delle vendite di fine stagione estiva.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento della disciplina regionale delle vendite straordinarie, prevedendo, in particolare, il differimento al 1° agosto 2020 della data di inizio delle vendite di fine stagione estiva.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La materia delle vendite di fine stagione, più comunemente note come “saldi”, è attualmente disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013, emanata in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Per quanto concerne in particolare il calendario delle vendite di fine stagione estiva, la predetta deliberazione regionale, in conformità con il documento unitario di indirizzo del 24 marzo 2011 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prevede che tali vendite si svolgano dal primo sabato del mese di luglio di ogni anno (che per il 2020 corrisponde al 4 luglio p.v.); la medesima deliberazione regionale prevede altresì che le vendite si concludano il 31 agosto di ogni anno.

La citata deliberazione regionale ha altresì stabilito, in coerenza con gli indirizzi in tal senso formulati dalle Regioni limitrofe, che nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione non sono consentite le vendite promozionali di prodotti stagionali, ossia quelle vendite con le quali l’operatore commerciale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina regionale, pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.

Per contro, le vendite di fine stagione riguardano i prodotti suscettibili di deprezzamento qualora non siano venduti entro un certo periodo di tempo.

Ciò premesso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 maggio 2020, stanti le negative ricadute sul settore del commercio al dettaglio a seguito delle chiusure imposte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto, a fronte delle richieste di intervento in tal senso formulate dalle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale e nazionale con note del 6 maggio 2020, ha deliberato all'unanimità la proposta di differimento della data di inizio delle prossime vendite di fine stagione estiva, dal primo sabato di luglio al 1° agosto 2020.

Vista, altresì, la proposta unitaria in tal senso formulata dalle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale con nota del 21 maggio 2020, si rende necessario posticipare anche la data di cessazione delle predette vendite dal 31 agosto al 30 settembre 2020, al fine di consentire agli operatori commerciali di disporre di un congruo periodo di tempo per esitare le giacenze di magazzino.

Sotto altro profilo, preso atto di quanto evidenziato dalle organizzazioni di categoria nella citata nota del 21 maggio 2020, nonchè in coerenza con le disposizioni in tal senso emanate, o in corso di emanazione, da parte delle Regioni limitrofe, considerata la straordinarietà della situazione emergenziale sanitaria in atto che richiede un ulteriore sforzo da parte dell'Amministrazione  regionale ai fini del rilancio delle imprese del commercio attualmente in difficoltà, compatibilmente con le esigenze di tutela dei consumatori, si rende necessario procedere con la temporanea eliminazione del divieto delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione estiva, previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 2013.

Rimane confermato ogni altro profilo disciplinato con la deliberazione regionale da ultimo citata, con particolare riferimento alle modalità di pubblicizzazione delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione, che dovranno essere preordinate ad assicurare una corretta e trasparente informazione al consumatore.

Si chiarisce sin d'ora che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano esclusivamente per  le vendite di fine stagione estiva 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e in particolare l'articolo 25;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

RICHIAMATA la deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013;

PRESO ATTO della decisione del 7 maggio 2020  della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE  le proposte formulate dalle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito nazionale e regionale con note del 6 e 21 maggio 2020;

SENTITE le rappresentanze degli enti locali e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 50 del 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, conseguentemente, per le motivazioni in premessa indicate, che le vendite di fine stagione estiva per l'anno 2020 avranno inizio il 1° agosto e si concluderanno il 30 settembre;
  3. di consentire, per le motivazioni in premessa indicate, limitatamente alla stagione estiva 2020, lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione;
  4. di confermare, per quanto non diversamente disciplinato con il presente provvedimento, i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi dell'esecuzione della presente deliberazione;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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