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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 81 del 29 maggio 2020


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 623 del 19 maggio 2020

Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto.

Note per la trasparenza

Il provvedimento ha lo scopo di riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione e controllo dell’influenza aviaria negli allevamenti avicoli, provvedendo in particolare, nel contempo, all'abrogazione della D.G.R. n. 634 dell' 11/05/2016 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’influenza aviaria costituisce la principale patologia dell’avifauna domestica e selvatica; nel corso dell’ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all’economia territoriale.

Infatti, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia (in primis, la Direttiva 2005/94/CE), ai casi di positività per sierotipi rilevanti di influenza aviaria (es. H5 e H7) deve far seguito una serie di misure sanitarie restrittive che, interessando direttamente l’azienda colpita tramite l'abbattimento e la distruzione degli animali, o limitandone il commercio di volatili, causa ingenti perdite economiche nel settore produttivo.

Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria; basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

In aggiunta a quanto sopra, la Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria; infatti è una Regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell’avifauna selvatica, ed in particolare degli anatidi (specie reservoir di virus influenzali). Inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d’acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili, e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici.

Va, infine, considerato che il territorio regionale veneto è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall’influenza aviaria.

L’influenza aviaria (IA), proprio per l’importanza epidemiologica che riveste e per le gravi conseguenze economiche che comporta, fin dai primi anni ’90 è stata oggetto di piani di monitoraggio e controllo, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale e regionale.

A livello nazionale i provvedimenti attualmente vigenti ai fini della prevenzione, sorveglianza e controllo dell’IA, sono costituiti dalla O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i. (da ultimo modificata dalla O.M. 10 dicembre 2019), che detta misure di prevenzione e biosicurezza per gli allevamenti avicoli, dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, inerente misure di lotta contro l’IA, dal Piano di Monitoraggio Nazionale per IA e dal D.M. del 25 giugno 2010 relativo al settore avicolo rurale. Nel 2013 è stato inoltre adottato uno specifico Decreto Ministeriale inerente le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole (D.M. 13 novembre 2013).

Infine, nel 2019 è stato siglato l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in merito al  documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), con il quale sono state formalizzate le “Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione” (A) e  le “Zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione” (B) per IA ad alta patogenicità.

Con recente nota. poi, prot. n. DGSAF 0029049-P-20/11/2019, il Ministero della Salute ha quindi formalizzato l’elenco dei Comuni italiani ricadenti nelle suddette Zona A e Zona B.

A livello regionale, invece, va menzionata la D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 con la quale sono state predisposte misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli. Tale Deliberazione è stata oggetto, nel corso del tempo, di modifiche e integrazioni, dapprima con D.G.R. n. 1776 del 27/11/2018, successivamente con D.G.R. n. 751 del 4/06/2019 e, da ultimo, con D.G.R. n. 1881 del 17/12/2019, con la quale è stato recepito il sopraccitato Accordo tra Governo, Regioni  e PP.AA. del 25/07/2019.

Considerato quanto finora esposto ed al fine di rendere più trasparenti, e di immediata attuazione, agli operatori delle filiera avicola le procedure adottate per minimizzare l’impatto dell’insorgenza di un focolaio di influenza aviaria, con il presente provvedimento si intende riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione, monitoraggio e controllo dell’influenza aviaria negli allevamenti avicoli, sia industriali, sia appartenenti alla filiera rurale.

Ai fini di quanto precede, si ritiene pertanto necessaria una rivisitazione della disciplina regionale vigente provvedendo, in particolare,  ad abrogare la D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 e s.m.i. e, parimenti, provvedendo ad approvare il “Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria”, riportato nell’Allegato "A" al presente provvedimento, con Allegato "A1"Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto”,  nonché le “Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” di cui all’Allegato "B" con Allegato "B1" Aree omogenee di accasamento del Veneto”, allegati entrambi al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso.

Inoltre, si ritiene necessario recepire il documento “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali”, di cui al citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25/07/2019, in Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. dell’8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTO il Reg (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTA l’O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9;

VISTO il D.M. del 25 giugno 2010;

VISTO il D.M. 13 novembre 2013;

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019);

VISTA la D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1776 del 27.11.2018;

VISTA la D.G.R. n. 751 del 04/06/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1881 del 17.12.2019.

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato "A" Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria”, l’Allegato "A1"Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto”, l’Allegato "B"Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” e l’Allegato "B1" Aree omogenee di accasamento del Veneto”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di recepire il documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali”, riportato nell’Allegato "C", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di abrogare, per le motivazioni espresse in premessa, la D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
  5. di abrogare, di conseguenza, in particolare le deliberazioni modificative e integrative della deliberazione citata nel punto precedente, ossia, nello specifico, la D.G.R. n. 1776 del 27.11.2018, la D.G.R. n. 751 del 04/06/2019 e la D.G.R. n. 1881 del 17.12.2019; 
  6. di individuare nell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, la Struttura regionale competente ai fini dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_623_20_AllegatoA0_421043.pdf
Dgr_623_20_AllegatoA1_421043.pdf
Dgr_623_20_AllegatoB0_421043.pdf
Dgr_623_20_AllegatoB1_421043.pdf
Dgr_623_20_AllegatoC_421043.pdf

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