Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 29 maggio 2020


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 618 del 19 maggio 2020

Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n. 48/CR del 5 maggio 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene istituita una nuova forma di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, gestiti dallla finanziaria regionale Veneto Svluppo S.p.A., al fine di attivare un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19".

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La diffusione dell’epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull’economia italiana. Dai dati diffusi dall'Istituto Centrale di Statistica il 30 aprile 2020 risulta che nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo (Pil) è diminuito del 4,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% in termini tendenziali. Con riferimento alla produzione industriale, la Banca d'Italia stima che in marzo sia scesa del 15 per cento e di circa il 6 per cento nella media del primo trimestre. Il protrarsi delle misure di contenimento dell’epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del Pil anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell’anno (Fonte: Banca d'Italia, bollettino economico n.2/2020). A tal proposito, si stima che in Veneto, nel periodo compreso tra il 12 marzo e il 13 aprile, si sia perso il 4,4 per cento del Pil annuale, pari ad oltre 6,5 miliardi di euro (Osservatorio CNA Veneto).

E' il risultato della sospensione o riduzione dell'attività a cui il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da "Covid-19" ha costretto molte imprese su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di gran parte delle imprese ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a garantire la ripresa delle attività, il pagamento delle forniture e degli stipendi dei lavoratori, nonché enormi difficoltà nell'accesso al credito a breve e a lungo termine. Si rende pertanto necessario intervenire, con la massima urgenza, al fine di evitare il fallimento di molte aziende e le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale, con il rischio di un vero e proprio collasso del sistema economico e sociale veneto e non solo.

In tale contesto, il Governo ha varato una serie di misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. E' comunque essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in maniera complementare e addizionale alle misure statali, si riescano ad introdurre ulteriori benefici per le imprese venete con riferimento, in particolare, alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

A riguardo, la Regione del Veneto ha già adottato un primo provvedimento, con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da "Covid-19". Successivamente, con deliberazione n. 490 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese venete rafforzando il ruolo dei confidi nell’azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) nel dialogo con il sistema bancario.

Si ricorda che, sin dalla crisi finanziaria del 2009, la Regione del Veneto ha dato avvio a numerose iniziative di supporto alla liquidità delle PMI, mediante l’attivazione dei fondi di rotazione regionali gestiti dalla Veneto Sviluppo S.p.A., sia in risposta a situazioni di crisi “sistemiche” generalizzate sia a fronte di emergenze ambientali specifiche (Cfr. Misura Anticrisi per il sisma 2012 e per il tornado 2015). L’attuale scenario di riferimento ha fatto emergere, da un lato, la necessità di offrire ulteriori opportunità di accesso al credito in maniera agevolata per facilitare maggiormente le imprese di piccole dimensioni che, avendo visto azzerato o comunque fortemente ridotto il proprio fatturato, si trovano in grave difficoltà nell'affrontare la ripresa dell'attività e, dall'altro, l'esigenza di accompagnare tale possibilità con il miglioramento delle modalità e dei requisiti di accesso, anche attraverso il coinvolgimento di una rete qualificata di soggetti operanti nel settore finanziario.

La misura si ripromette di intervenire in particolare su una fascia di finanziamenti per i quali si riscontra tradizionalmente una notevole difficoltà nell’accesso al credito da parte delle imprese, difficoltà che si è acuita con la crisi generata dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Infatti, nonostante il significativo intervento statale sul fronte delle garanzie operato con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “decreto liquidità”, i dati riportano un accesso ai finanziamenti fino a 25.000 euro ancora assai limitato: al 30 aprile 2020 risultano infatti pervenute al Fondo centrale di garanzia per le PMI un numero di domande che corrisponde ad una percentuale dello 0,9 % dei potenziali beneficiari della misura. La situazione migliora se si considerano le richieste pervenute agli istituti di credito ed in fase di fase di istruttoria, ma la percentuale resta ancora molto bassa: 5,6 % (fonte CGIA Mestre).

Di qui la necessità di intervenire al fine di dare una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo veneto, anche su sollecitazione del sistema imprenditoriale e su proposta pervenuta dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., introducendo un nuovo livello di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, articolo 6 e ss.; 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23; 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21 e 18 novembre 2005, n. 17, art. 13, comma 2, lettera a), consistente in un "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19"", caratterizzato da procedure snelle, assicurando così alle imprese un sostegno rapido e adeguato.

Premesso quanto sopra, di seguito si elencano i punti caratterizzanti il predetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19":

a) l'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi;

b) possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data dell'8 marzo 2020, che hanno subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da "Covid-19" per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività. Alle PMI iscritte al registro imprese sono equiparati i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva e con domicilio fiscale in Veneto alla data dell'8 marzo 2020, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo);

c) la crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da "Covid-19" costituisce oggetto di autocertificazione resa dall'impresa richiedente nelle forme di cui agli articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), all’uopo selezionati dal Gestore, Veneto Sviluppo S.p.A., tramite avviso pubblico e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico del finanziatore;

e) per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo omnicomprensivo, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,20 per cento annuo dell’importo del finanziamento. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti ed è stata determinata avendo a riferimento la metodologia di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo correlato alla concessione di garanzie a valere sul Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 662, articolo2, comma 100, lettera a), che a sua volta recepisce le indicazioni di cui alle Linee guida per l'applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010;

f) l'aiuto è concesso a titolo “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Quest'ultimo è erogato una tantum ed è pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun beneficiario;

g) obbligo del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;

h) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità al finanziamento a carico del finanziatore il quale deve trattenere presso di sé tutta la documentazione acquisita a disposizione per le verifiche e i controlli, anche a campione, previsti a carico del Gestore;

i) il Gestore, nell'ambito dell'apposita convenzione di cui alla lettera c), deve provvedere a regolare i casi di sospensione o risoluzione dell'accordo, qualora a seguito di verifica siano riscontrate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte delle Banche, dei Confidi o degli Intermediari finanziari, le quali saranno puntualmente definite nella convenzione medesima.

Appare opportuno sottolineare che la concessione del finanziamento è senza alcun costo a carico dell’impresa richiedente, considerato che l’erogazione della provvista pubblica è a tasso zero e che il contributo a fondo perduto, sino a un massimo di 2000 euro, permetterà al beneficiario di coprire le spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica.

Le modalità operative del predetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid 19" sono puntualmente descritte nell'Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale. All'intervento è riservata una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, sino a 50 milioni di euro, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l’impiego delle risorse medesime. A tal fine, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo in oggetto e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne mensilmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione.

Al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo de quo, Veneto Sviluppo S.p.A. procederà con la massima urgenza, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla pubblicazione sul proprio sito web sia dell'avviso pubblico di selezione delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari di cui alla lettera c) che della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore.

Considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", questa nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali, gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., rimarrà in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale.

Si evidenzia, infine, che l'intervento è in linea con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, successivamente modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” attraverso cui la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di Covid-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese. In particolare, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di "Covid-19" non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

Si dà atto che la citata legge regionale n. 19 del 2004, all'articolo 5, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca le specifiche modalità operative diciascun intervento di ingegneria finanziaria nell’osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Ai sensi del predetto articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 19 del 2004, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 13 maggio 2020, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi 22 maggio 2017, n. 81 e 31 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19; 18 gennaio 1999, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5; 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 21 aprile 2020;

VISTO l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19;

VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 3064/20 del 30 aprile 2020;

VISTA la deliberazione n. 48/CR del 5 maggio 2020;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 13 maggio 2020;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante le modalità operative dell'"Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19" a valere sui fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.;

2. di stabilire che all'intervento di cui al punto 1. è riservata una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, sino a 50 milioni di euro, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l’impiego delle risorse medesime;

3. di stabilire che Veneto Sviluppo S.p.A. provveda a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 1. e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne mensilmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione;

4. di stabilire che, al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 1., Veneto Sviluppo S.p.A. proceda con la massima urgenza, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla pubblicazione sul proprio sito web sia dell'avviso pubblico di selezione delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari che erogheranno il finanziamento alle imprese con utilizzo della provvista pubblica che della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore;

5. di stabilire che, considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", la nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. rimanga in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_618_20_AllegatoA_421039.pdf

Torna indietro