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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 24 aprile 2020


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 401 del 31 marzo 2020

Approvazione delle nuove "Linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi in acqua e a terra nelle zone portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda".

Note per la trasparenza

Con il  presente provvedimento si approvano le nuove linee Guida per l’assegnazione e la gestione degli spazi acquei e a terra nelle zone portuali dei comuni veronesi del Lago di Garda, in sostituzione di quelle approvate con le DGR n. 361/2016 e n. 557/2016. Le nuove linee guida sono in aderenza all’art. 7 della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 22.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 3012 del 21.10.2008, in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza di cui all’art. 118, comma 1, della Costituzione e di quanto disposto dalla L.R. 52/1989, ha completato il processo di conferimento di funzioni amministrative ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda, delegando ad essi la regolazione, la gestione e la pianificazione delle zone portuali, funzioni in precedenza esercitate dalla Regione.

Con DGR n. 880/2009 sono state approvate le “Linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi acquei e a terra nelle zone portuali dei Comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda”, adottate e fatte proprie definitivamente da ciascun Comune secondo il proprio ordinamento.

Successivamente con DGR n. 361 del 24.3.2016 e DGR n. 557 del 26.4.2016 sono state approvate le Linee Guida, tuttora in vigore.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 08 agosto 2017, n. 22 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/Ce, della direttiva 2008/122/CE, della comunicazione 2014/C/204/01 nonché modifica alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (Legge regionale europea 2017)” si è reso necessario modificare le “Linee guida per l’assegnazione e la gestione degli spazi acquei e a terra nelle zone portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda e dei relativi Piani porti” approvate con le delibere succitate del 2016.

L’art. 7 della LR 22/2017, di adeguamento alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, incide sulla durata delle concessioni stabilendo che le concessioni demaniali in zona portuale, rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52, non sono prorogabili né rinnovabili. Inoltre al comma 2, il medesimo articolo, stabilisce che limitatamente alle categorie individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, al fine di equiparare la durata delle concessioni demaniali in zona portuale a terra con quelle acquee, anche avuto riguardo alla loro connessione, nelle procedure ad evidenza pubblica è stabilita una durata, in conformità al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400.

Valutato l’impatto delle disposizioni è stata seguita una linea di ampio coinvolgimento di tutte le realtà che a vario titolo intervengono nell’applicazione delle procedure ovvero ricadono nell’ambito applicativo delle stesse, aprendo una fase di consultazione con gli stakeholders, ovvero le associazioni di categoria rappresentative delle attività imprenditoriali che si svolgono sul lago di Garda, e con le amministrazioni locali.

I temi principalmente trattati sono stati quelli della durata delle concessioni da cui i titolari traggono un beneficio economico e dell’allineamento della loro scadenza nel caso di più concessioni, sia a terra che in acqua,  in capo al medesimo soggetto.

I lavori per la definizione delle nuove Linee Guida alle disposizioni della legge europea regionale, sono stati l’occasione per affrontare tematiche legate alla sicurezza dell’esercizio dell’attività del diporto commerciale ed altre, di cui nel prosieguo si andranno al illustrare quelle più rilevanti.

Pressoché invariata la disciplina delle concessioni di posti barca per il diporto puro; l’unica modifica introdotta riguarda infatti la maggior durata delle concessioni fissata in anni 8, pari alla validità delle graduatorie per l’assegnazione dei posti barca approvate dai Comuni, sollevando conseguentemente gli uffici comunali dalle rilevanti  incombenze correlate alla pubblicazione di un nuovo bando, attualmente con un termine di durata inferiore.

Le principali modifiche riguardano le concessioni di spazi acquei e aree a terra nelle zone portuali, dalle quali il concessionario ricava un beneficio economico svolgendo un’attività imprenditoriale: a tal proposito le proposte formulate dagli stakeholders e dalle amministrazioni locali, accolte nelle presenti Linee Guida, vertono in primo luogo sulla sicurezza dell’esercizio del diporto commerciale che viene vincolato alla disponibilità da parte dell’operatore di aree in concessione e di pontili per l’imbarco e sbarco dei passeggeri; in secondo luogo, nell’ottica di garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni offerte, è stata  modificata la procedura di scelta del concessionario con l’introduzione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in grado di contemperare l’aspetto della qualità con quello economico quando si tratta di assegnare aree a terra o a lago, nel concorso di più domande per la medesima area. Il Comune può comunque optare, in alternativa, per il criterio dell’offerta in aumento.

Anche la durata delle concessioni “commerciali” è stata variata, con la validità fissata in anni 15.

Tema molto sentito dagli operatori è relativo al c.d. allineamento temporale di più concessioni in capo al medesimo soggetto, aventi scadenze diverse: ciò è reso possibile dall’introduzione del concetto di concessione principale alla quale andranno allineate, a richiesta del concessionario, le scadenze delle restanti concessioni aventi carattere pertinenziale.

Un ulteriore elemento di novità viene introdotto, al fine di non arrecare pregiudizio al servizio turistico offerto dall’operatore, nel caso in cui la concessione scada durante la stagione estiva: in questo caso il Comune può disporre una proroga di durata massima di cinque mesi.

Si propone, pertanto, di approvare le nuove “Linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi in acqua e a terra nelle zone portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda”, Allegato A al presente provvedimento che sostituiscono ed abrogano le “Linee guida” allegate alle DGR n. 361/2016 e n. 557/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 118, comma 1, della Costituzione;
VISTA la LR n.55 del 24.11.1987;
VISTA la LR n. 52 del 1.12.1989;
VISTA la LR 22 del 8.8.2017, art.7;
VISTA la DGR 1780 del 1.7.2008;
VISTA la DGR n. 3012 del 21.10.2008;
VISTA la LR 22 del 8.8.2017, art.7;
VISTA la DGR 361 del 24.3.2016;
VISTA la DGR 557 del 26.4.2016;
VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le nuove “Linee guida per l’assegnazione e la gestione degli spazi in acqua e a terra nelle zone portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda”, Allegato A al presente provvedimento che sostituiscono ed abrogano le “Linee guida” allegate allegate alle DGR n. 361/2016 e n. 557/2016;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente provvedimento;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_401_20_AllegatoA_419033.pdf

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