Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 07 aprile 2020
Emergenza COVID-19. Indicazioni regionali per la definizione degli accordi di cui all'art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Il provvedimento approva le indicazioni regionali riferite ai presupposti ed ai contenuti dei possibili accordi tra aziende ULSS ed enti gestori al fine di individuare forme alternative di assistenza durante il periodo di chiusura delle scuole e dei servizi semiresidenziali.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Nel contesto di emergenza determinata dalla diffusione della malattia COVID-19, sono state approvate misure nazionali e regionali volte a definire procedure idonee a permettere il mantenimento dell’erogazione dei servizi ritenuti essenziali pur nel rispetto della necessità di contenimento dei casi di contagio.
Tra queste misure rientra la “sospensione delle attività didattiche nelle scuole” e la “sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità” disposte dallo Stato su tutto il territorio nazionale e la “chiusura temporanea delle unità di offerta semi-residenziali socio-sanitarie o sociali” per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale, disposta dalla Regione del Veneto sul proprio territorio regionale.
Si richiamano in particolare le misure approvate con D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” e con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare, quest’ultimo provvedimento, all’art. 48, prevede la facoltà di convertire le prestazioni assistenziali originariamente erogare nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità nonché nelle scuole, in altra forma, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori.
In relazione alla sospensione delle predette attività, viene quindi stabilito che, le aziende ULSS e, più in generale, le pubbliche amministrazioni aventi competenze nelle materie oggetto di sospensione:
L’art. 48 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce, inoltre, i criteri da seguire nell’organizzazione e finanziamento delle progettualità/forme di assistenza alternative a quelle ordinarie seguite precedentemente alla sospensione:
Al fine di disciplinare il procedimento di conclusione degli accordi di cui all’art. 48 del Decreto Legge n. 18 del 2020 e l’erogazione delle forme di assistenza alternative, sentite le parti coinvolte, è stato predisposto il documento “Indicazioni per la definizione degli accordi ex articolo 48 del dl n. 18 del 2020” riportato nell’Allegato A al presente provvedimento di cui si propone l’adozione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge 104 del 5 febbraio 1992;
Vista la Legge 328 dell'8 novembre 2000;
Visto il Decreto legislativo n. 66 del 7 agosto 2019;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
Visto il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;
Visto il DPCM 12 gennaio 2017;
Visto il DM 4 marzo 2020;
Vista la Legge regionale n. 16 del 2001;
Vista la Legge regionale n. 22 del 2002;
Visti i provvedimenti DGR n. 740 del 2015 e n. 1033 del 2018;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare le “Indicazioni per la definizione degli accordi ex articolo 48 del dl n. 18 del 2020” di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
3. di stabilire che la Direzione regionale Servizi Sociali è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Torna indietro