Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 17 aprile 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 07 aprile 2020

Emergenza COVID-19. Indicazioni regionali per la definizione degli accordi di cui all'art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva le indicazioni regionali riferite ai presupposti ed ai contenuti dei possibili accordi tra aziende ULSS ed enti gestori al fine di individuare forme alternative di assistenza durante il periodo di chiusura delle scuole e dei servizi semiresidenziali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Nel contesto di emergenza determinata dalla diffusione della malattia COVID-19, sono state approvate misure nazionali e regionali volte a definire procedure idonee a permettere il mantenimento dell’erogazione dei servizi ritenuti essenziali pur nel rispetto della necessità di contenimento dei casi di contagio.

Tra queste misure rientra la “sospensione delle attività didattiche nelle scuole” e la “sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità” disposte dallo Stato su tutto il territorio nazionale e la “chiusura temporanea delle unità di offerta semi-residenziali socio-sanitarie o sociali” per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale, disposta dalla Regione del Veneto sul proprio territorio regionale.

Si richiamano in particolare le misure approvate con D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” e con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare, quest’ultimo provvedimento, all’art. 48, prevede la facoltà di convertire le prestazioni assistenziali originariamente erogare nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità nonché nelle scuole, in altra forma, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori.

In relazione alla sospensione delle predette attività, viene quindi stabilito che, le aziende ULSS e, più in generale, le pubbliche amministrazioni aventi competenze nelle materie oggetto di sospensione:

  • ­ possano attivare progettualità/forme di assistenza “agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza” attivate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (art. 9, comma 1 del D.L. n. 14 del 2020),
  • ­ possano istituire “unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni” (all’art. 9, comma 2 del D.L. n. 14 del 2020);
  • ­ possano attivare “interventi non differibili in favore di persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento” (all’art. 47, comma 1 del D.L. n. 18 del 2020);
  • ­ possano fornire “avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione”( all’art. 48, comma 1 del D.L. n. 18 del 2020).

L’art. 48 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce, inoltre, i criteri da seguire nell’organizzazione e finanziamento delle progettualità/forme di assistenza alternative a quelle ordinarie seguite precedentemente alla sospensione:

  • ­ coprogettazione con gli enti gestori, anche ai fini dell’individuazione delle tipologie di interventi/casi prioritari;
  • ­ impiego degli operatori degli enti gestori/fornitori resisi disponibili a seguito delle sospensioni di attività, prevedendo deroghe contrattuali finalizzate a convertire le prestazioni originarie nelle nuove progettualità/forme di assistenza alternative;
  • ­ finanziamento delle progettualità/forme di assistenza alternative mediante utilizzo delle risorse già precedentemente programmate per le attività sospese;
  • ­ pagamenti subordinati all’effettivo svolgimento delle progettualità/forme di assistenza alternative.

Al fine di disciplinare il procedimento di conclusione degli accordi di cui all’art. 48 del Decreto Legge n. 18 del 2020 e l’erogazione delle forme di assistenza alternative, sentite le parti coinvolte, è stato predisposto il documento “Indicazioni per la definizione degli accordi ex articolo 48 del dl n. 18 del 2020” riportato nell’Allegato A al presente provvedimento di cui si propone l’adozione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 104 del 5 febbraio 1992;

Vista la Legge 328 dell'8 novembre 2000;

Visto il Decreto legislativo n. 66 del 7 agosto 2019;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;

Visto il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;

Visto il DPCM 12 gennaio 2017;

Visto il DM 4 marzo 2020;

Vista la Legge regionale n. 16 del 2001;

Vista la Legge regionale n. 22 del 2002;

Visti i provvedimenti DGR n. 740 del 2015 e n. 1033 del 2018;

delibera

1.  di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare le “Indicazioni per la definizione degli accordi ex articolo 48 del dl n. 18 del 2020” di cui all’Allegato A al presente provvedimento;

3. di stabilire che la Direzione regionale Servizi Sociali è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_445_20_AllegatoA_418355.pdf

Torna indietro