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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 21 aprile 2020


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 435 del 07 aprile 2020

Emergenza da COVID-19. Determinazioni su procedimenti amministrativi e procedure in corso.

Note per la trasparenza

A seguito dell’emergenza da COVID-19 e delle disposizioni del DL n. 18/2020, si incaricano i competenti dirigenti ad individuare i procedimenti amministrativi che vengono sottoposti a proroga del termine di scadenza degli adempimenti a carico dei destinatari e dell’amministrazione, a reperire risorse destinate ad iniziative ordinarie che si possono annullare o rinviare nonché li si autorizza a disporre ulteriori atti, sempre motivati dall’emergenza da Coronavirus, di proroga o di riapertura di termini fissati discrezionalmente dall’Amministrazione regionale per bandi, avvisi e quant’altro afferenti l’erogazione di contributi e provvidenze da parte della Regione.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione gestisce una molteplicità di procedimenti amministrativi soggetti a termini, anche decadenziali, di conclusione.

Si ricorda al riguardo che la Giunta regionale ha di recente approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 2 marzo 2020, l’ “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione”.

Nel corrente periodo, caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il rispetto dei termini procedimentali si presenta soggetto a rilevanti difficoltà sul piano operativo.

A tal proposito, va, innanzitutto, rilevato come l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 abbia disposto che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

Si ritiene, pertanto:

A) Di disporre, ai fini dell’applicazione del sopra citato art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, l’adozione da parte dei direttori di direzione - quali dirigenti che, in base all’art. 13, comma 2, lett. f), della legge regionale n. 54 del 2012, “adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di loro competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione”, sentito il direttore di Area - o in assenza, temporanea o prolungata, dei direttori di direzione in relazione a singoli procedimenti, da parte dei direttori di Area competenti - di un atto di ricognizione dei singoli procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o avviati successivamente.

Va anche rilevato che in questo particolare momento è opportuno che tutte le risorse disponibili, o che possono essere rese disponibili, vengano impiegate prioritariamente per affrontare i costi dell’emergenza epidemiologica.

Si ritiene quindi in secondo luogo:

B) di incaricare i direttori di Area, sentiti i direttori di direzione e di unità organizzativa, di verificare la possibilità di recuperare, annullando o rinviando iniziative non urgenti e per le quali la Regione non risulta aver assunto impegni verso terzi, somme da destinare, per mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, all’urgente potenziamento dei servizi sanitari per la tutela della salute, a sostegno dello sforzo della Regione di adeguamento della capacità di risposta della sanità regionale alla sfida posta dal diffondersi dell’epidemia.

Una riflessione va anche alle iniziative in corso e in cantiere meritevoli – come quelle già avviate con DGR 404 del 31/03/2020 per l’utilizzazione delle risorse ancora disponibili sui Programmi Operativi Regionali POR FSE e FESR del Veneto per il periodo 2014-2020 –, in quanto mirate al sostegno del tessuto economico sociale della Regione, da proseguire ma che trovano intralcio nelle limitazioni imposte ai cittadini e alle imprese dalle misure restrittive imposte dal Governo e dalla Regione.

Si ritiene, pertanto, infine:

C) di autorizzare, fermo quanto sopra disposto, l’adozione da parte dei direttori di direzione, sentito il direttore di Area – o in assenza, temporanea o prolungata, dei direttori di direzione in relazione a singoli procedimenti, i direttori di Area competenti – di ulteriori, rispetto a quelli indicati alla lettera A), atti, motivati dall’emergenza “Coronavirus”, di proroga o di riapertura di termini fissati discrezionalmente dall’Amministrazione regionale per bandi, avvisi e quant’altro afferenti l’erogazione di contributi e provvidenze da parte della Regione con riferimento ad una molteplicità di soggetti non identificati o identificabili. Di tali atti dovrà essere data informazione alla Giunta regionale.

È comunque fatta salva la possibilità, per il competente direttore di Area, di proporre l’adozione di deliberazione di Giunta regionale nei casi di maggiore complessità.

Degli atti di cui alle succitate lettere A) e C) deve essere data immediata comunicazione al singolo soggetto destinatario, se individuato o individuabile, oppure, nel caso di procedimenti destinati ad una molteplicità di soggetti non identificati o identificabili, quali i procedimenti finalizzati all’erogazione di finanziamenti, dovrà essere data notizia pubblica mediante informazione inserita nel sito della Regione e/o con ogni ulteriore, eventuale mezzo di informazione opportuno, quali comunicazioni alle rappresentanze di categoria e professionale.

Per l’incarico di cui alla lettera B) i direttori di Area devono riferire con apposita relazione, entro 8 giorni dalla comunicazione della presente, al Presidente della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 103;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura competente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre l’adozione da parte dei competenti direttori di direzione, o di Area, degli atti come indicati alla lettera A) delle premesse e secondo le modalità ivi indicate;

3. di incaricare i direttori di Area della verifica di cui alla lettera B) delle premesse, nonché della redazione di apposita Relazione al Presidente della Giunta entro otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

4. di autorizzare l’adozione da parte dei direttori di direzione, o di Area, di ulteriori atti, rispetto a quelli di cui al punto 2, come indicati alla lettera C) delle premesse e secondo le modalità ivi indicate;

5. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Affari Legislativi;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



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