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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 10 aprile 2020


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 429 del 07 aprile 2020

Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2020/2021. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. n. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva l’Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti di formazione iniziale, nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale, nell’ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021. Viene determinato inoltre l’importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) coinvolge ogni anno in Veneto oltre 20.000 allievi minori e ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell’innalzamento complessivo della qualità dell’istruzione secondaria e nel contenimento degli abbandoni scolastici prematuri, il cui tasso in Veneto si assesta su parametri vicini agli obiettivi fissati dall’Unione Europea.

Le dimensioni e l’importanza che l’IeFP assume tra le politiche regionali per l’istruzione, trovano espressione nella legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, configurato come un sistema unitario costituito dal sottosistema dell’istruzione e dal sottosistema dell’IeFP.

Va ricordato che l’istruzione professionale e l’IeFP stanno attraversando una fase di profonda revisione, dovuta alla riforma degli istituti professionali, intervenuta con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e con i conseguenti provvedimenti attuativi tra i quali si evidenzia:

  • il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 ( (GU Serie Generale n.216 del 17-09-2018) con cui è stata recepita l’Intesa sottoscritta l’8 marzo 2018 in sede di Conferenza Stato-Regioni riguardante i “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
  • il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 427 del 22 maggio 2018  di recepimento dell’Accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2018, e previsto dall’articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che definisce le diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell’IeFP e viceversa; l’accordo riguarda sia i percorsi IeFP erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà che quelli erogati dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni;
  • il Decreto interministeriale n. 92 del 24 maggio 2018 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Con DGR n. 1119 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2020-2021. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)”, è stato approvato l’elenco delle qualifiche professionali su cui ciascuna Scuola della Formazione Professionale può raccogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di IeFP da attuare nell’Anno Formativo (A.F.) 2020/2021. L’elenco è stato successivamente integrato con le modifiche previste dalla DGR n. 1898 del 17 dicembre 2019 “Programmazione dell’offerta formativa negli istituti scolastici del secondo ciclo e dell’offerta di istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l’Anno Scolastico-Formativo 2020/2021. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1119 del 30 luglio 2019”.

Va ricordato che a partire dall’A.F. 2016/2017 è stata prevista anche nel Veneto l’attivazione di nuovi interventi triennali di IeFP nell’ambito della sperimentazione del sistema formativo duale, finanziati con specifiche risorse statali. Con la DGR 1768/2019 la Giunta regionale ha previsto l’avvio di alcuni interventi triennali nelle sezioni comparti vari ed edilizia di IeFP con il sistema duale anche nel triennio 2020/2023 e con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 33 del 16 gennaio 2020 - modificato dal successivo Decreto n. 201/2020 - ha disposto il finanziamento di n. 11 progetti nella sezione comparti vari e 1 nella sezione edilizia. Con la DGR 1768/2019 la Giunta regionale ha previsto l’avvio di alcuni interventi triennali nella sezione benessere di IeFP con il sistema duale anche nel triennio 2020/2023 e con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 32 del 16 gennaio 2020 ha disposto il finanziamento di n. 12 progetti.

Nel Piano di Formazione Iniziale rimane ora da disciplinare l’offerta relativa agli interventi di IeFP, in regime ordinamentale, tra cui gli interventi di primo anno nelle sezioni comparti vari, benessere  ed edilizia; gli interventi formativi di secondo e terzo anno, a completamento dei percorsi triennali iniziati negli anni formativi precedenti, sono oggetto di Avvisi specifici, così come l’attività formativa programmata negli ex Centri di Formazione Professionale (CFP) provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave).

In data 1/8/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP. Pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l’impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatori del Repertorio 2011 - di cui 6 con indirizzi per un totale di 13 indirizzi - ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatori -di cui 9 con indirizzi per un totale di 36 indirizzi; per le figure di Tecnico si passa dalle attuali 21 figure del Repertorio 2011, senza indirizzo, alle 29 con 21 indirizzi, per un totale di 54 indirizzi.

Detto Accordo nello specifico:

  • intende dar conto della mutata realtà del mondo del lavoro che, in determinati settori maggiormente coinvolti da processi innovativi, ha comportato una carenza di specifiche figure professionali;
  • integra e modifica il Repertorio nazionale delle figure di Qualifica e Diploma dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
  • implementa le competenze in esito ai percorsi formativi di nuove e più approfondite competenze di base, anche per consentire una maggiore comparabilità dei livelli di apprendimento finalizzati ai passaggi tra i sistemi, in relazione al decreto del 22 maggio 2018, n. 427;
  • collega le figure professionali con la nomenclatura dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni di cui al D.lgs del 16 gennaio 2016, n. 13;
  • aggiorna i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione professionale in coerenza con le recenti normative nazionali e comunitarie;
  • valorizza l’opportunità di acquisizione degli apprendimenti nelle modalità dell’alternanza scuola lavoro e dell’apprendistato ex art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • garantisce una maggiore flessibilità dell’offerta formativa regionale, grazie all’eventuale possibilità di utilizzare, per un unico profilo, più indirizzi professionali o un accorpamento tra gli stessi, nel rispetto degli standard nazionali;
  • assicura organici raccordi con i percorsi di istruzione professionale anche al fine di agevolare i reciproci passaggi, lo scambio e il mutuo riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito del sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo, con particolare riferimento ai saperi e alle competenze dell’obbligo di istruzione e alle competenze culturali di base.

A tutt’oggi il Ministero dell’Istruzione non ha ancora recepito, con proprio Decreto, il citato Accordo n. 155/CSR, ma la Regione intende comunque procedere a breve al proprio recepimento. La definizione dell’offerta formativa per l’Anno Scolastico e Formativo 2020-2021 si inserisce nel processo di perfezionamento e attuazione di una riforma nazionale particolarmente importante e complessa, ad oggi ancora in via di definizione. La Regione del Veneto avvierà quindi dal prossimo A.F. 2020/2021 i percorsi, sia per il conseguimento della qualifica professionale che per il conseguimento del diploma professionale, con le figure del nuovo Repertorio 2019, adottando i provvedimenti necessari e avviando una fase di informazione e formazione condivisa con i soggetti attuatori.

Va precisato che il Piano dell’offerta formativa per l’Anno Scolastico 2020-2021, di cui alla DGR n. 1119 del 30/07/2019 e alla successiva DGR n. 1898 del 17/12/2019, per la parte relativa all’IeFP, ha finora fatto riferimento alle figure del Repertorio nazionale esistente, approvato con gli Accordi del 2011 e del 2012, tuttavia fatto salvo il successivo passaggio, o raccordo, dal  vecchio al  nuovo Repertorio con individuazione delle  qualifiche attivabili a seguito del nuovo Accordo sulla revisione 2019 del Repertorio stesso, una volta completati tutti i passaggi provvedimentali previsti. Infatti, preso atto del ritardo nel recepimento da parte del Ministero dell’Istruzione, che ha convinto molte Regioni a rimandare l’avvio del nuovo repertorio all’A.F. 2021/2022, la Regione del Veneto, ha ritenuto di non stravolgere l’orientamento già in fase avanzata, autorizzando la raccolta delle iscrizioni al primo anno di IeFP in Iscrizioni on line / SIDI del Ministero dell’Istruzione entro il 31 gennaio 2020 con il Repertorio delle figure professionali 2011.

In data 18 dicembre 2019 è stato nel frattempo raggiunto in Conferenza delle Regioni l’Accordo fra le Regioni e le Province autonome relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di IeFP.

Tale Accordo nello specifico:

  • delinea un quadro di confluenza dalle figure nazionali di Qualifica a quelle di Diploma professionale di cui all’Allegato 1, quale ulteriore elemento di omogeneità per il sistema di IeFP a livello nazionale;
  • assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale;
  • sollecita le Regioni ad avviare nel triennio formativo 2020-2023 una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell’ Accordo;
  • precisa che l’acquisizione da parte degli allievi e la valutazione delle suddette dimensioni non costituiscono requisito per l’ammissione all’esame finale, né oggetto di certificazione sugli Attestati finali di Qualifica e Diploma professionale e sull’Attestazione intermedia delle competenze.

La Circolare n. 10171 del 10/1/2020 “Iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione per il conseguimento di qualifiche professionali per l’anno formativo 2020/2021” a firma congiunta del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha ribadito che “il Piano dell’offerta formativa per l’Anno Scolastico 2020-2021, per la parte relativa all’IeFP, non possa che far riferimento alle figure del Repertorio nazionale esistente, approvato con gli Accordi del 2011 e del 2012, fatto salvo il successivo passaggio (o raccordo ) dal  vecchio al  nuovo Repertorio con individuazione delle qualifiche attivabili a seguito del citato nuovo Accordo sul Repertorio 2019, una volta completati tutti i passaggi, anche amministrativi, previsti; per quanto riguarda i percorsi in sussidiarietà il passaggio (o raccordo) terrà conto nella prima attuazione della specificità organizzativa del sistema”.

Ciò premesso la Regione del Veneto si sta attivando per recepire i 2 Accordi del 1 agosto 2019 e del 18 dicembre 2019 citati e sta avviando un lavoro di approfondimento, analisi, raccordo tra il nuovo e il vecchio repertorio, e di attuazione operativa, compresa la fase progettuale e gestionale che necessita di far condividere tra i vari attori in campo le scelte oggetto dei citati Accordi.

In particolare si intende anche avviare a breve un Tavolo Tecnico Scientifico che aiuti la Regione del Veneto ed il sottosistema dell’IeFP a:

  • individuare le modalità di validazione delle figure regionali e delle competenze aggiuntive;
  • individuare i moduli compensativi ove necessari per il raccordo tra le figure di operatore e di tecnico;
  • manutenere le modalità di erogazione degli esami finali e di contenuto degli attestati in esito ai percorsi;
  • individuare le soluzioni tecniche per la progettazione e la presentazione dei progetti;
  • realizzare almeno 2 momenti formativi per le scuole della formazione professionale e per gli Istituti Professionali di Stato (IPS) in sussidiarietà;
  • recepire il quadro di confluenze tra figure nazionali di qualifica e diploma professionale, articolato seguendo un principio di contiguità didattica dei relativi percorsi, declinando i rafforzamenti necessari ove previsti per il raccordo;
  • assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale, procedendo alla definizione di criteri ed elementi minimi metodologici per avviare nel triennio formativo 2020-23 una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, anche definendo forme di loro messa in trasparenza in termini di informazioni aggiuntive negli Attestati.

Il costituendo Tavolo Tecnico sarà coordinato dalla Direzione Formazione e Istruzione e si avvarrà dell’assistenza tecnica e scientifica di esperti, di ANPAL servizi, di esperti nominati dalle Associazioni maggiormente rappresentative delle Scuole della Formazione professionale.

Ciò premesso, la Regione del Veneto sta procedendo a:

  1. recepire l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019 e tutti i relativi allegati di cui all’Allegato A al presente provvedimento, comprendenti, tra l’altro, le 26 nuove figure professionali di qualifica e le 29 figure professionali di diploma con i relativi indirizzi nazionali, gli standard minimi formativi delle competenze di base del terzo e del quarto anno dell’IeFP;
  2. recepire l’Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di IeFP incaricando la Direzione Formazione e Istruzione della attuazione delle misure conseguenti.

Con il presente provvedimento pertanto si intende, nelle more dei recepimenti degli Accordi 2019:

  • approvare l’Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva (Allegato B), entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione di progetti di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005, nell’ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021;
  • confermare l’avvio con l’A.F. 2020/2021 dei primi anni dei percorsi triennali di IeFP finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali dal nuovo Repertorio 2019;
  • demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l’autorizzazione ad apportare le modifiche progettuali per i progetti che saranno presentati e approvati ai sensi della presente iniziativa che si rendessero necessarie in ordine al recepimento degli Accordi citati; tali modifiche non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto.

Ciò comporta che i progetti oggetto del presente provvedimento che risulteranno finanziabili o che, risultati ammissibili ma non finanziabili, previa autorizzazione regionale a realizzare l’intervento senza oneri finanziari a carico della Regione ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i, potranno subire modifiche progettuali su indicazione della Regione del Veneto in ordine al recepimento del citato Accordo Repertorio n.155/CSR del 1 agosto 2019 riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di IeFP, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; tali modifiche, in ordine alle nuove figure e relative competenze non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto. Inoltre si potrà prescrivere di apportare modifiche per assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale.

Nelle more dell’approvazione del nuovo Repertorio continuano ad essere autorizzabili all’avvio alcune sperimentazioni, già oggetto di precedenti approvazioni. In particolare si richiama la sperimentazione relativa al “sistema casa” già avviabile in riferimento alla specificità territoriale e produttiva di Belluno e che viene temporaneamente estesa anche nell’area di Rovigo, limitatamente al profilo di operatore di impianti termoidraulici collegato alla sezione edilizia ed esclusivamente in arricchimento all’offerta formativa proponibile da organismi di formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto. Tutte le sperimentazioni avviabili sono indicate in calce all’Appendice 2 della Direttiva, Allegato B, e non possono dar luogo ad un aumento dell’offerta formativa e dovranno essere coerenti con il raccordo al nuovo Repertorio 2019.

In ragione dell’esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione della Direttiva, Allegato B, non potranno superare per ciascun organismo formativo  il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2019/2020, a pena di non ammissibilità dell’intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell’intero progetto quadro. Tuttavia, viste le disposizioni della citata DGR n. 1119/2019 e della successiva DGR n. 1898/2019, è consentito il mantenimento nella programmazione, e quindi della finanziabilità anche per l’A.F. 2020/2021, degli interventi, presenti negli specifici allegati alle delibere citate, e per i quali è stato richiesto il mantenimento nella programmazione regionale nei termini previsti della Deliberazione n 43 del 23/3/2017 del Consiglio regionale.

Inoltre preso atto che la già citata DGR n. 1119 del 30 luglio 2019 ad oggetto “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2020-2021. Linee guida. (art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)” prevede al punto Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica dell’Allegato A una particolare attenzione ai comuni montani (“ Per assicurare la presenza nel territorio delle scuole, quale realtà sociale fondamentale per una comunità, è importante per i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, mantenere almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale.”), si ritiene in via sperimentale di autorizzare il mantenimento del numero di interventi di primo anno approvati nell’A.F. 2019/2020 ai sensi delle DDGR nn. 851/2019 e 852/2019 presso sedi formative ricadenti in comuni montani nei termini sopra citati, prevedendo altresì la possibilità che alcuni interventi, risultando al termine della conferma delle iscrizioni temporaneamente non avviabili per l’A.F. 2020/2021, siano realizzati presso altra sede formativa dell’ente beneficiario del percorso, previa comunicazione entro il 10 luglio 2020.

Si rende inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l’Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione; tali progetti devono comunque riferirsi a figure coerenti con la programmazione dell’offerta formativa nelle Scuole della Formazione Professionale per l’Anno Scolastico-Formativo 2020-2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così come modificata ed integrata dalla successiva DGR n. 1898 del 17 dicembre 2019. I progetti relativi a detti interventi devono essere oggetto di specifica domanda – al fine di una specifica e distinta valutazione ed approvazione- e presentare un piano finanziario a zero risorse.

Considerato che sono in corso importanti interventi regionali di orientamento, della evoluzione in termini assoluti della popolazione scolastica e di una contestuale offerta specifica di interventi di IeFP con modalità duale, si ritiene opportuno confermare anche per l’A.F. 2020/2021 di:

  • autorizzare, in presenza di una formale richiesta dell’Organismo di Formazione (OdF) la sospensione all’avvio per l’A.F. 2020/2021 di interventi di primo anno, ed il contestuale mantenimento nella programmazione regionale successiva per gli stessi interventi non avviati per sospensione; la comunicazione deve pervenire entro il 10 luglio 2020, come indicato nella Direttiva, Allegato B, per la presentazione dei progetti;
  • prevedere la possibilità di rinuncia alla realizzazione per l’A.F. 2020/2021 di interventi di primo anno; la comunicazione deve pervenire entro il 10 luglio 2020, come indicato nella Direttiva, Allegato B, per la presentazione dei progetti;
  • autorizzare all’avvio di corsi di primo anno per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto nella Direttiva, Allegato B, fatto salvo l’onere in carico ai soggetti beneficiari di raggiungere entro il 31 gennaio 2020 il numero minimo previsto.

In conseguenza di questa ultima considerazione, premesso che:

  • con DGR n. 1768/2019 la Giunta regionale ha approvato l’Avviso e la Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi triennali di IeFP per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nel triennio 2020/2023,
  • con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 33/2020 sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria,
  • con DGR n. 1769/2019 la Giunta regionale ha approvato l’Avviso e la Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi triennali di IeFP per il rilascio della qualifica professionale nella sezione benessere con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nel triennio 2020/2023,
  • con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 32/2020 sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria,

si ritiene necessario modificare anche il numero minimo di allievi previsto per l’avvio in deroga dei primi anni dei percorsi triennali di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale nelle sezioni comparti vari ed edilizia di cui alla DGR n. 1768/2019 - e già approvati con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 33/2020 e s.m.i.-  e per  l’avvio in deroga dei primi anni dei percorsi triennali di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale nella sezione benessere di cui alla DGR n. 1769/2019 - e già approvati con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 32/2020 di cui sopra, al fine di uniformarlo al numero di iscritti previsto, considerato il contemporaneo avvio dei primi anni dei percorsi di IeFP ordinamentali e garantire uniformità nelle condizioni realizzative dei percorsi di IeFP.

Pertanto, ritenuto che tale modifica consenta anche un maggior contrasto alla dispersione scolastica, si propone:

  • di integrare il punto 6.a Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione della Direttiva allegata alla DGR n. 1768/2019 con la seguente formulazione “Sono autorizzati comunque all’avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale”, precisando che ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo, che rimane confermato a 20 allievi, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti nella nuova formulazione del punto 6.a della Direttiva allegata alla DGR n. 1768/2019;
  • di integrare il punto 6.a Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione della Direttiva allegata alla DGR n. 1769/2019 con la seguente formulazione “Sono autorizzati comunque all’avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale”, precisando che ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo, che rimane confermato a 20 allievi, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti nella nuova formulazione del punto 6.a della Direttiva allegata alla DGR n. 1769/2019.

Si ritiene inoltre, di confermare la sospensione dell’esperienza di cofinanziamento degli interventi nel settore edilizia anche per i primi anni del prossimo A.F. 2020/2021; in considerazione dell’esigenza di mantenere un presidio formativo in questo ambito, il numero minimo allievi è individuato in 15 allievi.

Si precisa che le attività di formazione iniziale ordinaria sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l’applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/4/2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014-2020.

Le risorse finanziarie necessarie a dare continuità ai trienni già avviati e a permettere l’attivazione dei nuovi interventi destinati agli studenti che stanno concludendo la scuola secondaria di primo grado e che – utilizzando il sistema Iscrizioni on line, messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione – si sono iscritti ai percorsi di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, che saranno avviati nel prossimo settembre, ammontano ad Euro 26.865.000,00.

Di questi Euro 22.690.000,00 sono dedicati ai comparti vari ed edilizia ed i restanti Euro 4.175.000,00 sono assegnati alla sezione benessere.

La copertura finanziaria sarà assicurata dalle disponibilità a valere sulla linea di spesa dedicata alla L.R. n. 8 del 31/03/2017, nonché sulle assegnazioni statali annue di cui alla Legge n. 144 del 17/05/1999. Nello specifico i fondi regionali vengono assegnati al finanziamento dei servizi per il benessere mentre le risorse ministeriali sono dedicate ai comparti vari.

Con riferimento alla componente a finanziamento statale, il relativo fabbisogno potrà essere soddisfatto dalle risorse residue presenti a valere sui fondi statali assegnati con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 3 del 19/04/2019, oltre che dalle reiscrizioni vincolate maturate a valere sulla spesa associata al capitolo 001706/E “Assegnazione statale per il finanziamento dell’obbligo formativo (Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.Lgs. 15/04/2005, n. 76)” e dalle assegnazioni attese nel corso del corrente esercizio per effetto delle disposizioni di cui all’art. 110 della Legge n. 205 del 27/12/2017 e s.m.i. che ha stanziato la somma di Euro 189.109.570,46 destinata annualmente per il finanziamento di percorsi di formazione iniziale per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Qualora le risorse statali che si renderanno disponibili non consentissero la copertura dell’importo stanziato, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, fatta salva la facoltà di utilizzare eventuali ulteriori fondi regionali di cui alla L.R. 8/2017, potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili, sulla base della graduatoria risultante dall’istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, così come effettuata dalla prevista Commissione.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 26.865.000,00 saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2020/2022, approvato con L.R. 46 del 25/11/2019, a carico del capitolo 072040 “Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)” e del capitolo 072019 “Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.lgs. 15/04/2005, n. 76)” nei seguenti termini:

Esercizio 2020 – Euro 19.822.000,00, dei quali:

  • Capitolo 072040 – Euro   1.670.000,00;
  • Capitolo 072019 – Euro 18.152.000,00;

Esercizio 2021 – Euro 2.613.900,00, dei quali:

  • Capitolo 072040 – Euro 1.252.500,00;
  • Capitolo 072019 – Euro 1.361.400,00;

Esercizio 2022 – Euro 4.429.100,00, dei quali:

  • Capitolo 072040 – Euro 1.252.500,00;
  • Capitolo 072019 – Euro 3.176.600,00;

fermo restando che la finanziabilità dei progetti è condizionata dall’effettiva iscrizione a bilancio delle risorse statali nuove disponibili a seguito del riparto previsto per gli effetti dell’art. 110 della Legge n. 205 del 27/12/2017 e s.m.i..

Si ricorda che, con DGR n. 670 del 28/4/2015 è stato approvato il documento “Testo Unico dei Beneficiari” che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014-2020. Per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di primo anno, finanziati con i fondi regionali e statali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite nella Direttiva, Allegato B.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, Allegato B.

Inoltre si rappresenta che la gestione finanziaria dei progetti oggetto del presente provvedimento potrà prevedere percentuali di erogazione in conto anticipi diverse rispetto alla misura del 40% prevista dal Testo Unico.

Il circuito finanziario viene precisato in Direttiva, Allegato B al presente provvedimento.

Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di erogazione per l’attività in oggetto.

In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall’art. 35 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.

Ciò premesso, si propone di approvare:

  • l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. n. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005 per il conseguimento della qualifica professionale, nell’ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2020/2021, Allegato A;
  • la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;
  • la modifica al numero minimo di allievi previsto per l’avvio in deroga degli interventi relativi ai primi anni dei percorsi triennali di IeFP in modalità di formazione duale di cui alle DDGR nn. 1768/2019 e 1769/2019, il cui avvio delle attività è previsto per l’A.F. 2020/2021.

La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l’Amministrazione regionale all’approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento - o riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l’Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione, con i relativi allegati, devono avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato, con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, pena l’esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

  • il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
  • il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
  • il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
  • il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
  • la L. 28/3/2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
  • l’art. 1, commi 622-624 della L. 27/12/2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
  • il D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
  • il D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
  • il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
  • il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
  • il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull’accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate “Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29/1/2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14/2/2008;
  • l’Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25/2/2010;
  • il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
  • l’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15/6/2010;
  • il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
  • il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l’Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
  • l’articolo 1, comma 110, della Legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i.;
  • l’Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
  • l’Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
  • la L.R. n. 39 del 29/11/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
  • la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e s.m.i.;
  • la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
  • la L.R. n. 44 del 25 novembre 2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
  • la L.R. n. 45 del 25 novembre 2019 “Legge di stabilità regionale 2020”;
  • la L.R. n. 46 del 25 novembre 2019 “Bilancio di Previsione 2020-2022”;
  • la DGR n. 1716 del 29/11/2019 che ha approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022”;
  • il Decreto del Segretario Generale della Programmazione DSGP n. 10 del 16/12/2019 che ha approvato il “Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022”;
  • il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 11 del 19/12/2019 “Obiettivi gestionali per il triennio 2020-2022. Approvazione ed assegnazione alle strutture della Giunta regionale”;
  • la DGR n. 30 del 21/01/2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;
  • il D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) limitatamente all’art. 35 convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017;
  • la DGR n. 1368 del 30/7/2013 “DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l’individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell’offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale”;
  • la DGR n. 669 del 28/4/2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
  • la DGR n. 670 del 28/4/2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
  • la DGR n. 671 del 28/4/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
  • la DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
  • la DGR n. 1119 del 30/7/2019 “Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2020/2021. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)”;
  • la DGR n. 1768 del 29/11/2019 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, da realizzarsi in modalità duale. Apertura termini.”;
  • la DGR n. 1769 del 29/11/2019 Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, da realizzarsi in modalità. Apertura termini
  • la DGR n. 1898 del 17/12/2019 “Programmazione dell’offerta formativa negli istituti scolastici del secondo ciclo e dell’offerta di istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l’Anno Scolastico-Formativo 2019-2020. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1119 del 30 luglio 2019”
  • il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 32 del 16/1/2020 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Avviso per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, da realizzarsi in modalità duale. DGR 1769/2019. Approvazione degli esiti dell’istruttoria e rinvio dell’impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
  • il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 33 del 16/1/2020 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Avviso per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, da realizzarsi in modalità duale. DGR 1768/2019. Approvazione degli esiti dell’istruttoria e rinvio dell’impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
  • l’art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di approvare l’Avviso pubblico, Allegato A e la Direttiva, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione di progetti di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005 per il conseguimento della qualifica professionale, nell’ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale Anno Formativo 2020/2021;
  3. di quantificare provvisoriamente in Euro 26.865.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa che saranno assunte a valere sul bilancio regionale di previsione 2020-2022, approvato con L.R. n. 46 del 25 novembre 2019, a carico del capitolo 072040 “Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)” e del capitolo 072019 “Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.lgs. 15/04/2005, n. 76)” nei seguenti termini:

Esercizio 2020 – Euro 19.822.000,00, dei quali:

  • Capitolo 072040 – Euro   1.670.000,00;
  • Capitolo 072019 – Euro 18.152.000,00;

Esercizio 2021 – Euro 2.613.900,00, dei quali:

  • Capitolo 072040 – Euro 1.252.500,00;
  • Capitolo 072019 – Euro 1.361.400,00;

Esercizio 2022 – Euro 4.429.100,00, dei quali:

  • Capitolo 072040 – Euro 1.252.500,00;
  • Capitolo 072019 – Euro 3.176.600,00;
  1. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  2. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l’accertamento in entrata ai sensi del punto 3.6, lett. c, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata spesa;
  3. di stabilire che le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento - o riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l’Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione,  con i relativi allegati, devono avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B;
  4. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione interessati non vincola in alcun modo l’Amministrazione regionale all’approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa, che potranno avvenire sulla base della graduatoria risultante dall’istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, così come effettuata dalla prevista Commissione di cui al punto 15;
  5. di precisare che i progetti oggetto della presente iniziativa che risulteranno finanziabili o che, risultati ammissibili ma non finanziabili, previa autorizzazione regionale a realizzare l’intervento senza oneri finanziari a carico della Regione ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i, potranno subire modifiche progettuali su indicazione della Regione del Veneto in ordine al recepimento del citato Accordo Repertorio n. 155/CSR del 1° agosto 2019  riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di IeFP, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; tali modifiche, in ordine alle nuove figure e relative competenze non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto. Inoltre potranno essere apportare modifiche progettuali, su indicazione della Regione del Veneto, in ordine al recepimento dell’Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale;
  6. di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l’autorizzazione ad apportare, o far apportare, le modifiche progettuali che si rendessero necessarie in ordine al precedente punto 8) del presente dispositivo;
  7. di stabilire che le richieste degli OdF di sospensione all’avvio per l’A.F. 2020/2021 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale degli interventi non avviati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell’Organismo richiedente con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, entro il 10 luglio 2020;
  8. di stabilire che le rinunce degli OdF alla realizzazione per l’A.F. 2020/2021 di interventi di primo anno dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell’Organismo richiedente con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, entro il 10 luglio 2020;
  9. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il numero minimo di allievi previsto per l’avvio in deroga degli interventi relativi ai primi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in modalità di formazione duale di cui alle DDGR nn. 1768/2019 e 1769/2019, il cui avvio delle attività è previsto per l’A.F. 2020/2021, procedendo a:
  1. integrare il punto 6.a Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione della Direttiva allegata alla DGR n. 1768/2019 con la seguente formulazione “Sono autorizzati comunque all’avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale”, precisando che ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo, che rimane confermato a 20 allievi, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti nella nuova formulazione del punto 6.a della Direttiva allegata alla DGR n. 1768/2019;
  2. integrare il punto 6.a Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione della Direttiva allegata alla DGR n. 1769/2019 con la seguente formulazione “Sono autorizzati comunque all’avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale”, precisando che ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo, che rimane confermato a 20 allievi, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti nella nuova formulazione del punto 6.a della Direttiva allegata alla DGR n. 1769/2019;
  1. di precisare che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori stranieri solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
  2. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel “Testo Unico dei Beneficiari” approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i., fatte salve le disposizioni riportate nella Direttiva, Allegato B;
  3. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
  4. di dare atto che la presente iniziativa è riconducibile all’obiettivo gestionale di cui al DEFR 2020-2022 n. 15.02.03 “Sostenere l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale nel contrasto alla dispersione”;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma della spesa, delle fonti di finanziamento nonché del completo e coerente utilizzo delle risorse regionali disponibili di cui alla L.R. n. 8 del 31/3/2017 e s.m.i. La ripartizione delle fonti di finanziamento tra risorse statali e regionali potrà essere modificata nel rispetto dello stanziamento massimo complessivo. In particolare, qualora le risorse statali che si renderanno disponibili non consentissero la copertura dell’importo stanziato, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, fatta salva la facoltà di utilizzare ulteriori fondi regionali di cui alla L.R. 8/2017, potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili, sulla base della graduatoria risultante dall’istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, così come effettuata dalla prevista Commissione;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_429_20_AllegatoA_418072.pdf
Dgr_429_20_AllegatoB_418072.pdf

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