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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 42 del 31 marzo 2020


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 313 del 17 marzo 2020

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51, con riferimento agli artt. 1 comma 1, 2 commi 1, 2 e 3, e 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51, con riferimento agli artt. 1 comma 1, 2 commi 1, 2 e 3, e 3.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 25 febbraio 2020 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51, con riferimento agli articoli 1 comma 1, 2 commi 1, 2 e 3, e 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019.

La legge regionale n. 51 del 23 dicembre 2019, è intitolata “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”.

In particolare all’art. 1 Finalità e definizioni della legge sopra indicata, al comma 1 dispone quanto segue:

1. La Regione del Veneto promuove il recupero dei sottotetti a fini abitativi con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, salvo quanto previsto all’articolo 2.

L’art. 2 Condizioni e limiti di applicazione della legge sopra indicata, ai seguenti commi dispone quanto segue:

1. Il recupero dei sottotetti è consentito purché risultino legittimamente realizzati alla data del 6 aprile 2019. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:

a) l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, di 2,20 metri per i Comuni montani disciplinati ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane” e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,60 metri, ridotto a 1,40 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile; gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. Per i locali con soffitto a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento;

b) il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo;

c) i progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche ed energetiche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

d) il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l’ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse.

2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, devono avvenire senza alcuna modificazione della sagoma dell’edificio esistente, delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde, fatta salva la necessità di inspessire verso l’esterno le falde di copertura per garantire i requisiti di rendimento energetico. Il regolamento edilizio comunale determina le tipologie di apertura nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell’edificio sul quale si intende intervenire.

3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore comunale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, nel regolamento edilizio può essere prevista la ulteriore esclusione di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei sottotetti con deliberazione del Consiglio comunale. In particolare sono esclusi interventi ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità sulla base di pianificazioni territoriali sovraordinate, in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica i cui piani precludano interventi di ampliamento volumetrico o di superficie.

L’art. 3 Titolo abilitativo e contributo di costruzione della legge prevede: 1. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

3. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare preferibilmente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

4. Gli interventi di recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione, salvo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 2.

La legge regionale in parola, a giudizio della Presidenza del Consiglio, violerebbe l’art. 3, 32 e 117, comma terzo, Cost., contraddicendo i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente della “tutela della salute” e del “governo del territorio”.

Violerebbe altresì l’art. 9 della Costituzione, in relazione all’articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost., che attribuisce la competenza legislativa esclusiva allo Stato nella materia della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

Invero la legge regionale n. 51/2019 e, in particolare, gli articoli 1 comma 1, 2 commi 1, 2 e 3, e 3 sono rispettosi del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Franco Botteon dell’Avvocatura regionale,Gabriele Fava del Foro di Milano e Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51, con riferimento agli artt. 1 comma 1, 2 commi 1,2 e 3, e 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Franco Botteon dell’Avvocatura regionale,  Gabriele Fava del Foro di Milano e Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento della competente Struttura;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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