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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 42 del 31 marzo 2020


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 17 marzo 2020

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 50, con riferimento agli artt. 1 e 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 50, con riferimento agli artt. 1 e 2.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 25 febbraio 2020 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 50, con riferimento agli articoli 1 e 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019.

La legge regionale n. 50 del 23 dicembre 2019, è intitolata “Norme in materia di edificabilità dei suoli”.

In particolare all’art. 1 dispone che: “1. Nelle more dell’entrata in vigore della normativa regionale di riordino della disciplina edilizia, la Regione del Veneto, in attuazione dei principi di tutela del legittimo affidamento dei soggetti interessati e di semplificazione dell’azione amministrativa, promuove, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, consentendo la regolarizzazione amministrativa delle parziali difformità edilizie risalenti nel tempo, secondo le modalità e le procedure di cui alla presente legge”.

L’art. 2 statuisce che: “1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere edilizie, provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità od agibilità, eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme per la edificabilità dei suoli” che:

a) comportino un aumento fino a un quinto del volume dell’edificio e comunque in misura non superiore a 90 metri cubi;

b) comportino un aumento fino a un quando della superficie dell’edificio e comunque in misura non superiore a 30 metri quadrati;

c) comportino un diverso utilizzo dei vani, ferma restando la destinazione d’uso consentita per l’edificio;

d) comportino modifiche non sostanziali della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, rispetto a quella indicata nel progetto approvato, purché non in violazione delle normative in tema di distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade;

e) non rilevino in termini di superfici o volume e non siano modificative della struttura e dell’aspetto complessivo dell’edificio.

2. Il calcolo dell’aumento in termini di volume o superficie di cui al comma 1 è determinato sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.

3. Fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito e fermo restando il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto, le difformità edilizie di cui al comma 1 possono essere regolarizzate mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e previo pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) 70 euro al metro cubo per aumento di volumi di cui alla lettera a);

b) 210 euro al metro quadrato per aumento delle superfici di cui alla lettera b);

c) 500 euro a vano nel caso di cui alla lettera c);

d) 1.000 euro per le modifiche di cui alla lettera d);

e) 750 euro per le opere di cui alla lettera e).

4. Resta ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, idraulica, idrogeologica, dì sicurezza, igienico-sanitaria e quella di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 del 2004”.

La legge regionale in parola, a giudizio della Presidenza del Consiglio, contraddirebbe i principi fondamentali in materia di ‘governo del territorio’ in violazione dell’art. 117, comma terzo, della Costituzione della Repubblica italiana.

Invero la legge regionale n. 50/2019 e, in particolare, gli articoli 1 e 2 sono rispettosi del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Franco Botteon dell’Avvocatura regionale e Andrea Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 50, con riferimento agli articoli 1e 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Franco Botteon dell’Avvocatura regionale e Andrea Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento della competente Struttura;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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