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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 20 marzo 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 319 del 17 marzo 2020

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Integrazione degli indirizzi procedurali (IPG) e proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate da alcuni bandi regionali e dai bandi GAL per la causa di forza maggiore legata all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Note per la trasparenza

Si integrano le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, previste dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020 approvati con DGR 1937/2015 e si dispone la proroga dei termini di realizzazione  delle domande finanziate dal PSR 2014-2020 e interessate dalle misure urgenti disposte allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-2019 sul territorio nazionale.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019.

L’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, in ottemperanza alla normativa UE, ha definito i criteri di selezione da utilizzare per la predisposizione dei bandi e la conseguente graduatoria delle domande da ammettere al successivo finanziamento. Tali criteri sono stati elaborati partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall’analisi del PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente. A tale scopo, i criteri sono stati sottoposti alla valutazione di verificabilità e controllabilità in maniera congiunta tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore.

In attuazione al piano di attivazione dei bandi, approvato con DGR n. 400/2016 e s.m.i., aggiornato con DGR n. 211 del 28/02/2017, DGR n. 115 del 07/02/2018 e n. 125 del 12/02/2019, sono stati adottati i bandi relativi ai tipi d’intervento del PSR 2014-2020 e sono state selezionate le operazioni finanziate, per le quali i beneficiari hanno avviato le attività di realizzazione da concludersi entro termini stabiliti.

I bandi del PSR prevedono termini diversificati per la realizzazione delle operazioni e la presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto:

  • 7 mesi per l’acquisto di attrezzature;
  • 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura e per la realizzazione dei progetti formativi;
  • 24 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

A seguito dell’emergenza da COVID-2019, a partire dal 23 febbraio 2020 le Autorità nazionali e regionali hanno emanato provvedimenti che prevedono misure allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio.

Tra le misure disposte sino all’8 marzo dai Decreti del 23 febbraio 2020 e del 1 marzo 2020, nei Comuni interessati rilevano in particolare: il divieto di accesso e di allontanamento delle persone, la sospensione delle attività degli uffici pubblici non riguardanti servizi essenziali, la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, la sospensione delle attività lavorative per le imprese e per le persone residenti ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità.

Inoltre con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, il Ministro per la salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto ha, tra l’altro, sospeso i servizi educativi, le attività scolastiche e i corsi professionali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-2019 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all’articolo 1 dispone fino al 3 aprile 2020, in particolare:

  • di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
  • di sospendere le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, di corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati.

Con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 le misure previste dall’articolo 1 sono state estese all’intero territorio nazionale.

I limiti posti allo spostamento delle persone e il divieto espresso delle attività formative in presenza interferiscono o impediscono lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020 e ritardano la loro conclusione e la presentazione delle domande di pagamento del saldo dell’aiuto entro i tempi stabiliti dai relativi bandi del PSR.

Gli Indirizzi Procedurali Generali del Programma, adottati con DGR 1937/2015 e s. m. i., disciplinano nella Sezione II al paragrafo 4.2 le cosiddette “cause di forza maggiore e circostanze eccezionali” applicabili ai beneficiari che non adempiono agli impegni assunti con il finanziamento della domanda di aiuto, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1306/2013 articolo 2, n. 1305/2013 articolo 47 e n. 640/2014 articolo 4.

Si tratta della declinazione concreta a livello di Programma, e sulla base di casistiche storicamente verificate, della nozione di forza maggiore e di caso fortuito ai sensi del diritto dell’Unione Europea e della relativa giurisprudenza, comprendendo circostanze esterne a chi l’invoca, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante ogni diligenza impiegata.

Tra queste rileva la “calamità naturale grave”, intesa dagli IPG del PSR come un evento abiotico, esemplificato nell’elenco di terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale, guerre, disordini interni e scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. Elenco che deriva appunto dall’esperienza maturata negli ultimi decenni.

I Regolamenti (UE) e gli IPG pongono quale seconda condizione per il riconoscimento della causa di forza maggiore, l’accertamento da parte dell’autorità competente o del responsabile di procedimento.

Appare di tutta evidenza che la situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-2019 si caratterizza come una ulteriore casistica di tipo biotico di quanto il PSR qualifica come “calamità naturale grave” alla Sezione II paragrafo 4.2, registrando in queste ultime settimane numerosi provvedimenti di accertamento e di disciplina da parte delle Autorità nazionali e regionali.

Si rende pertanto necessario integrare gli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020, approvati con l’allegato B della DGR 1937/2015 e s. m. i., con la nuova fattispecie rinvenibile nell’evento biotico di “emergenza epidemiologica”.

I limiti alle attività di realizzazione delle operazioni finanziate conseguenti alle misure obbligatorie di contenimento della epidemia determinano l’applicazione dell’istituto della causa di forza maggiore ai beneficiari dei bandi del PSR che si trovano nell’impossibilità di rispettare i termini temporali stabiliti dal PSR in condizioni ordinarie. Per taluni bandi i termini scadono entro il periodo di validità delle misure obbligatorie di contenimento.

La generalità dei beneficiari dei bandi PSR con operazioni in corso di realizzazione alla data dei provvedimenti emergenziali relativi al COVID-2019 è sottoposta alle misure obbligatorie e ai conseguenti effetti sulle attività economiche e quindi l’applicazione del paragrafo 4.2 sezione II degli IPG del PSR interessa potenzialmente alcune migliaia di posizioni che possono presentare ad Avepa la richiesta individuale di proroga ai termini di realizzazione, giustificata dalla causa di forza maggiore.

Al fine di contenere gli oneri per la gestione amministrativa di centinaia di richieste individuali di riconoscimento di nuovi termini di realizzazione per causa di forza maggiore appare opportuno prevedere una proroga generale dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate dai bandi PSR, in corso di realizzazione alla data dei provvedimenti emergenziali relativi al COVID-2019.

Tenendo conto dei termini temporali di validità dei provvedimenti sin qui assunti dalle Autorità nazionali e regionali e della prevedibile inerzia nella ripresa delle attività una volta terminate le misure di contenimento dell’epidemia, appare opportuno stabilire la proroga di sei mesi dei termini di realizzazione e di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto per le operazioni in corso di realizzazione, alla data dei provvedimenti emergenziali, finanziate dai bandi regionali del PSR 2014-2020 approvati con le DGR n. 989/2017, n. 2112/2017, n. 736/2018, n. 1940/2018, n. 650/2019, n. 835/2019 e n. 836/2019.

Analoga proroga di sei mesi viene disposta per le operazioni in corso di realizzazione, alla data dei provvedimenti emergenziali, finanziate dai bandi approvati, a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020, dai GAL selezionati con la DGR n. 1547/2016.

Per le eventuali operazioni in corso di realizzazione alla data dei provvedimenti emergenziali relativi al COVID-2019, finanziate ai sensi di precedenti bandi, non oggetto della proroga disposta con il presente provvedimento, e individualmente già autorizzate a tempi di realizzazione più lunghi, su istanza del beneficiario, Avepa valuterà sulla base della richiesta e della documentazione fornita, l’applicabilità della causa di forza maggiore “emergenza epidemiologica” prevista nella Sezione II paragrafo 4.2 degli IPG del PSR 2014-2020 e la concessione di nuovi congrui termini per la conclusione dell’operazione finanziata.

Infine, un particolare impatto è determinato dalla sospensione delle attività formative sui corsi professionali e sulle iniziative informative nell’ambito dei progetti finanziati dalla Misura 1 e dal tipo di intervento 2.3.1 del PSR ai sensi della DGR n. 736/2018 e della DGR n. 457/2019, in corso di realizzazione alla data di assunzione dei provvedimenti emergenziali relativi al COVID-2019.

Ai fini del loro completamento, una volta terminate le misure in atto di contenimento dell’epidemia, si ritiene di disporre la non applicazione delle riduzioni relative all’impegno “Rispetto del numero minimo di partecipanti” previste dalla DGR 1817/2016 e s. m. i. “Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, nell'ambito di determinati tipi di intervento del PSR.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 12/02/2019 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali adottato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 30 dicembre 2019 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale con le quali è stata approvata l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d’intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTI gli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020 approvati con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s. m. i.;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione ADG Feasr e Foreste;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di integrare l’evento biotico “emergenze epidemiologiche” nell’elenco delle calamità naturali gravi riportato nella Sezione II paragrafo 4.2 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020 per il Veneto approvati dalla DGR 1937/2015 e s. m. i.;
  3. di disporre la proroga di sei mesi dei termini di realizzazione e di presentazione della domanda di pagamento del saldo dell’aiuto per le operazioni, in corso di realizzazione alla data dei provvedimenti emergenziali relativi al COVID-2019, finanziate dai bandi regionali del PSR 2014-2020 approvati con le DGR n. 989/2017, n. 2112/2017, n. 736/2018, n. 1940/2018, n. 650/2019, n. 835/2019 e n. 836/2019 e dai bandi approvati a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 dai GAL selezionati con la DGR 1547/2016;
  4. di disporre la non applicazione delle riduzioni relative all’impegno “Rispetto del numero minimo di partecipanti” previste dalla DGR 1817/2016 e s. m. i. “Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, nell'ambito di determinati tipi di intervento del PSR”, ai corsi professionali e alle iniziative informative di Misura 1 e del tipo di intervento 2.3.1 finanziati ai sensi della DGR n. 736/2018 e della DGR n. 457/2019 in corso di realizzazione alla data dei provvedimenti emergenziali relativi al COVID -2019;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR e Foreste, anche ai fini della predisposizione del testo coordinato delle deliberazioni come modificate dai punti precedenti;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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