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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 29 del 06 marzo 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 02 marzo 2020

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1941/2019 e DGR n. 1942/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Proroga dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Note per la trasparenza

Si dispone la proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sui bandi approvati con  DGR n. 1941/2019 e con  DGR n. 1942/2019 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019.

L’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, in ottemperanza alla normativa UE, ha definito i criteri di selezione da utilizzare per la predisposizione dei bandi e la conseguente graduatoria delle domande da ammettere al successivo finanziamento. Tali criteri sono stati elaborati partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall’analisi del PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente. A tale scopo, i criteri sono stati sottoposti alla valutazione di verificabilità e controllabilità in maniera congiunta tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore.

In attuazione al piano di attivazione dei bandi, approvato con DGR n. 400/2016 e s.m.i., aggiornato con DGR n. 211 del 28/02/2017, DGR n. 115 del 07/02/2018 e n. 125 del 12/02/2019, con deliberazioni n. 1941 del 23 dicembre 2019 e n. 1942 del 23 dicembre 2019 sono stati adottati i bandi relativi ai tipi d’intervento 1.1.1, 1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020, al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità.

Nell’allegato A di entrambi i provvedimenti sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande di sostegno da parte dei richiedenti.

A seguito della emergenza epidemiologica determinata dal virus COVID-2019, il 23 febbraio 2020 con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Veneto, sono state disposte una serie di misure urgenti allo scopo di contenere e contrastare la sua diffusione sul territorio di alcuni Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto. Misure urgenti riprese dal Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020.

Con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, il Ministro per la salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto ha adottato ulteriori misure straordinarie per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica da applicarsi sino al 1 marzo 2020.

Il 24 febbraio 2020 il Ministro dell’economia e delle finanze ha decretato il differimento del termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dagli eventi eccezionali ed imprevedibili nei Comuni oggetto delle misure del DPCM del 23 febbraio 2020.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 sono state introdotte ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, il 1 marzo 2020 un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Tra le misure urgenti disposte dal DPCM del 23 febbraio 2020 e confermate dal DPCM del 1 marzo 2020 nei Comuni interessati rilevano in particolare: il divieto di accesso e di allontanamento delle persone, la sospensione delle attività degli uffici pubblici non riguardanti servizi essenziali, la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, la sospensione delle attività lavorative per le imprese e per le persone residenti ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità.

Le disposizioni dei DPCM sono efficaci per quattordici giorni a partire dal 23 febbraio 2020, quindi sino all’8 marzo 2020.

Alcune delle misure richiamate possono interferire o impedire lo svolgimento di alcune attività propedeutiche necessarie alla predisposizione delle domande di sostegno e dei relativi progetti a valere sui bandi approvati con le DGR n. 1941/2019 e n. 1942/2019 e non gestibili in modalità “a distanza” quali: l’acquisizione di consulenze e lo svolgimento di briefing interdisciplinari, la presentazione di taluni documenti riguardanti l’iter di rilascio di autorizzazioni o permessi e il completamento delle relative istruttorie tecnico-amministrative, l’acquisizione di preventivi di spesa per attrezzature o impianti realizzati a misura del richiedente.

L’impedimento può essere diretto, nel caso di richiedenti residenti nel Comune interessato dalle misure del  DPCM, oppure essere indiretto nel caso di richiedenti residenti fuori dal Comune interessato ma che si avvalgono di fornitori o di uffici rilascianti documenti, pareri e autorizzazioni ubicati nel Comune interessato.

Al fine di evitare che tali interferenze possano impedire la partecipazione ai bandi approvati con DGR 1941/2019 e n. 1942/2019, appare opportuno disporre la proroga dei termini previsti del periodo di efficacia dei Decreti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Veneto il 23 febbraio 2020 e il 1 marzo 2020, cioè di 14 giorni.

Qualora le misure previste dai DPCM, o analoghe, vengano prorogate dalle Autorità nazionali o regionali competenti alla gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-2019, si incarica il Direttore della Direzione Adg Feasr e Foreste di provvedere con proprio atto all’ulteriore congruente proroga dei termini dei bandi approvati con DGR n. 1941/2019 e n. 1942/2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 12/02/2019 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali adottato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 30 dicembre 2019 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1941/2019, con cui è stata approvata l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d’intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1942/2019, con cui è stata approvata la seconda apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d’intervento 4.1.1 finalizzato alla riduzione emissioni prodotte da attività agricole del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Aiuto integrativo del “Programma regionale di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole del Veneto” DGR n. 270/2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RAVVISATA la necessità di disporre la proroga di 14 giorni dei termini per la presentazione delle domande di sostegno sui bandi del tipo di intervento 1.1.1, 1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.1.1 e 6.4.1 della DGR n. 1941/2019 e della DGR n. 1942/2019 del PSR 2014-2020;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione ADG Feasr e Foreste;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre la proroga di ulteriori 14 giorni dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sui tipi di intervento 1.1.1, 1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.1.1 e 6.4.1 dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvati con la DGR n. 1941/2019 e la DGR n. 1942/2019;
  3. di incaricare, qualora le misure previste dai DPCM del 23 febbraio 2020 e del 1 marzo 2020, o analoghe, vengano prorogate dalle Autorità nazionali o regionali competenti alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, il Direttore della Direzione Adg Feasr e Foreste di provvedere con proprio atto all’ulteriore congruente proroga dei termini dei bandi approvati con DGR n. 1941/2019 e n. 1942/2019;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione ADG Feasr e Foreste;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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