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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 23 del 21 febbraio 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 14 febbraio 2020

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2020 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2012. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’apertura dei termini per il 2020 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali di cui alla Misura 6 Agroambiente azione 6 CE ed alla Misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006, per gli impegni ancora in essere relativi al regolamento (CEE) n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, relativi alla misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

A seguito dell’approvazione del documento di programmazione agricolo regionale PSR 2000-2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99, con proprie deliberazioni del 17 novembre 2000, n. 3623, del 31 dicembre 2001, n. 3927 e n. 3933, del 10 dicembre 2002, n. 3528, del 5 dicembre 2003, n. 3741, infine con deliberazione del 22 dicembre 2004, n. 4120 e loro successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ha attivato le misure di intervento del PSR, mettendo a bando le risorse del Piano sulle diverse misure e sottomisure, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi.

Inoltre, nell’ambito della programmazione regionale PSR 2007-2013, con DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009,  DGR n. 745/2010, DGR n. 376/2011 e DGR n. 2470/2011 sono stati aperti i termini dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto relative alle misure 221 e 223 che prevedevano impegni pluriennali giuridicamente vincolanti.

Con tali provvedimenti, nonché con analoghi precedenti provvedimenti relativi all’applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, sono stati approvati impegni pluriennali la cui scadenza va oltre la conclusione dei rispettivi periodi di programmazione, ricadendo sia l’attività che i relativi pagamenti all’interno della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. A seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, risulta quindi necessario provvedere all’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso, adeguando, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova regolamentazione.

A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019.

Al capitolo 19.1 del Programma 2014-2020 sono stati richiamati i contratti relativi ai precedenti periodi di programmazione ed ancora in corso di validità. Le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state impartite con il regolamento (UE) n. 1310/2013. In particolare l’articolo 3 del regolamento stabilisce che le spese relative ad impegni giuridici assunti nei precedenti periodi di programmazione sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020. Tale è appunto il caso degli impegni pluriennali prima individuati, per i quali sussistono tutte le condizioni citate.

In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per il 2020 a conferma degli impegni pluriennali assunti nei precedenti periodi di programmazione.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nelle precedenti programmazioni, si mantengono le indicazioni e le prescrizioni generali e specifiche riepilogate nelle precedenti deliberazioni di apertura termini 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 rispettivamente DGR n. 703/2008, DGR n. 544/2009, DGR n. 288/2010, DGR n. 88/2011, DGR n. 205/2012, DGR n. 222/2013, DGR n. 153/2014, DGR n. 439/2015, DGR n. 282/2016, DGR n. 287/2017, DGR n. 177/2018 e DGR n. 200/2019, confermando la validità degli allegati A, B e i sottoallegati B1, B3, B4 e C della Deliberazione del 8 aprile 2008, n. 703 con l’aggiornamento dei riferimenti all’annualità 2020.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini dei bandi di cui alle DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009, DGR n. 745/2010, DGR n. 376/2011 e DGR n. 2470/2011.

Secondo quanto comunicato dalla Commissione Europea con la nota Ares(2017)4449007 - 12/09/2017 va garantito il pieno rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di imboschimento riconducibili all’articolo 22 del regolamento (UE) 1305/2013 e che contestualmente vengono utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, nel caso in cui le superfici imboschite che fruiscono di premi annuali per la manutenzione e/o il mancato reddito vengano contestualmente utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg 1307/2013, l’AVEPA provvederà a ridurre il premio annuale spettante secondo gli importi riportati nell’Allegato A al presente provvedimento. La riduzione del premio dovrà essere attuata anche per le domande presentate a partire dall’anno 2015.

Per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, rimane inoltre confermata l’applicazione del regolamento (UE) n. 640/2014, per la presentazione tardiva delle domande per tutte le misure ad eccezione delle domande relative agli impegni derivanti dal regolamento (CEE) n. 2080/92.

Va fatto riferimento al regolamento (UE) n. 809/2014, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, sulla base dello schema di Decreto del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2020 per l’acquisizione della prevista Intesa della Conferenza Stato - Regioni, per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale, e che peraltro dispone in generale i termini per i controlli, le riduzioni e le esclusioni dal beneficio. In particolare, l’AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al “sistema integrato di gestione controllo” di cui al regolamento (UE) n. 640/2014.

In relazione all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i. che detta le disposizioni regionali di applicazione relative alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda la condizionalità per l’anno 2020, laddove applicabile, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dallo schema di  Decreto del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2020 per l’acquisizione della prevista Intesa della Conferenza Stato - Regioni.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all’articolo 12 del citato regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2020.

A carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, la Regione intende avvalersi della facoltà prevista all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di conferma.

Tale previsione è stata già contemplata, a livello regionale, al punto 2.2.5 “Pagamento dell’aiuto per misure pluriennali” degli Indirizzi procedurali del PSR del Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2011, n. 1499 e s.m.i.. L’Autorità di gestione concorda con AVEPA efficaci procedure alternative per l’esecuzione dei controlli amministrativi che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti. Effettuate le opportune verifiche sulle istanze in corso di validità, per la Misura 6 Agroambiente e la Misura 8 Imboschimento dei terreni agricoli del PSR 2000-2006, nonché per le domande relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, con il presente provvedimento vengono fissati al 15 maggio 2020 i termini di presentazione delle domande per la conferma degli impegni pluriennali delle misure e azioni di seguito specificate:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014 – 2020

COD. UE PSR 2014-2020

COD. UE PSR 2007-2013

COD. REG. PSR
2000-2006

Descrizione misura

M10

214

6

Agroambiente (az. CE)

M08

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

M08

221

 

Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2)
premio perdita di reddito

 

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR 15 marzo 2016, n, 282.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare il capitolo 19.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi ai precedenti periodi di programmazione ed ancora in corso di validità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 30 dicembre 2019 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l’espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTE le deliberazioni n. 3623/2000, n. 3927/2001 e n. 2933/2001, n. 3528/2002, n. 3741/2003 e n. 4120/2004 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 sulle misure del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, le relative disposizioni procedurali generali e specifiche;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 199/2008, n. 877/2009, n. 745/2010, n. 376/2011 e n. 2470/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l’apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 – 2013;

VISTI, per gli impegni assunti nelle precedenti programmazioni, gli allegati da A a C “Schede di misura” e relativi suballegati da B1 a B6, della Deliberazione del 8 aprile 2008, n. 703, e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 703/2008, n. 544/2009, n. 288/2010, n. 88/2011 n. 205/2012, n. 222/2013, n. 153/2014, n. 439/2015, DGR n. 282/2016, DGR n. 287/2017, DGR n. 177/2018 e DGR n. 200/2019 relative all’apertura dei termini per l’anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti e nell’attuale programmazione;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2020, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dallo schema di  Decreto del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2020 per l’acquisizione della prevista Intesa della Conferenza Stato – Regioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29/06/2016 e s.m.i., che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 ;

VISTA la nota Ares(2017)4449007 del 12/09/2017 con la quale la Commissione Europea ha richiamato la necessità di garantire il pieno rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di imboschimento riconducibili all’articolo 22 del regolamento (UE) 1305/2013 e che contestualmente vengono utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg 1307/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento”;

RITENUTO che, per quanto riguarda le domande di pagamento relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, l’Autorità di gestione possa concordare con AVEPA efficaci procedure alternative per l’esecuzione dei controlli amministrativi che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti, evitando al beneficiario l’onere della presentazione della domanda di conferma degli impegni;

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali delle precedenti e dell’attuale programmazione;

DATO ATTO che per tutte le misure ad eccezione delle domande relative agli impegni derivanti dal regolamento (CEE) n. 2080/92, alle domande di conferma di impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2020, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di pagamento annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso, e, qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

CONSIDERATO che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR 15 marzo 2016, n. 282;

PRECISATO quindi che l’intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell’Organismo pagatore AVEPA, e che l’intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR e Foreste;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni pluriennali ancora in essere relativi alla Misura 6 Agroambiente azioni 6 CE, e alla Misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006, nonché per gli impegni ancora in essere relativi al regolamento (CEE) n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 relativi alla misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli, secondo l’elenco che segue:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014 – 2020

Termini di scadenza per la presentazione di domande di pagamento per conferma di impegni pluriennali:

15 maggio 2020

COD. UE PSR 2014-2020

COD. UE PSR 2007-2013

COD. REG. PSR
2000-2006

Descrizione misura

M10

214

6

Agroambiente (az. CE)

M08

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

M08

221

 

Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2)
premio perdita di reddito

 

  1. di confermare gli allegati B, e relativi sub allegati B1 (solo per l’azione 6 CE), B3, B4 e C della DGR del 8 aprile 2008, n. 703, e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare, precisando che i riferimenti alle annualità 2007 e 2008 vanno aggiornati al 2019 ed i riferimenti al reg. (CE) n. 1975/2006 vanno aggiornati al reg. (UE) n. 809/2014; di confermare, per le disposizioni generali relative agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni, il contenuto del Documento di indirizzo generale proposto in allegato 11 alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 3741/03;
  2. di confermare, per quanto riguarda gli impegni assunti nella programmazione 2007-2013, le disposizioni generali e specifiche di cui alle DGR del 12 febbraio 2008, n. 199, del 7 aprile 2009, n. 877, del 15 marzo 2010, n. 745, del 29 marzo 2011, n. 376, del 29 dicembre 2011, n. 2470, nonché, per le riduzioni ed esclusioni, i contenuti della DGR del 29 giugno 2016, n. 992 e successive modifiche ed integrazioni;
  3. di dare atto che, secondo quanto disposto dalla Commissione Europea con nota Ares(2017)4449007 del 12/09/2017, nei casi in cui le superfici imboschite che fruiscono di premi annuali per il mancato reddito vengano contestualmente utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere e) e h) del Regolamento (UE) 1307/2013, AVEPA provvederà a ridurre il premio annuale spettante secondo gli importi riportati nell’Allegato A al presente provvedimento ed al recupero delle somme indebitamente erogate a partire dalle domande presentate nell'anno 2015. L’eventuale riduzione del premio perdita di reddito avverrà laddove pertinente secondo le disposizioni in materia di greening;
  4. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2020 alle domande della misura 221 az. 1 e 2 del PSR 2007-2013, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dallo schema di Decreto del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2020 per l’acquisizione della prevista Intesa della Conferenza Stato – Regioni;
  5. di riconoscere all’AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
  6. di prendere atto che l’AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al “sistema integrato di gestione controllo” di cui al regolamento (UE) n. 640/2014, nonché facendo proprio il regime di riduzioni ed esclusioni dettato dal medesimo Regolamento, in conformità a quanto disposto dallo schema di  Decreto del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2020 per l’acquisizione della prevista Intesa della Conferenza Stato – Regioni;
  7. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso, ed è previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede del controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;
  8. di avvalersi, per quanto riguarda le conferme relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, della facoltà prevista all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di conferma;
  9. di stabilire che, per gli impegni in essere ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, nei casi di subentro del beneficiario, il subentrante è tenuto alla presentazione di domanda di pagamento entro i termini di cui al punto 2; nei casi di mancata presentazione, AVEPA applicherà le medesime modalità di controllo ed eventuale decadenza previste per gli impegni di cui al precedente punto 9;
  10. di stabilire che per tutte le misure ad eccezione delle domande relative agli impegni derivanti dal regolamento (CEE) n. 2080/92, alle domande di conferma di impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2020, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR e Foreste;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_145_20_AllegatoA_414443.pdf

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