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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 21 gennaio 2020
Istituzione di zone di divieto di pesca fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L.R. n. 19/1998.
Con il presente provvedimento sono istituite alcune zone di divieto di pesca fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale e della conseguente individuazione delle zone di riposo biologico con divieto di pesca nello strumento di pianificazione regionale. Le zone istituite con il presente provvedimento costituiscono la conferma di analoghe zone già istituite in precedenza dalle Province prima della data di trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di caccia e pesca.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30, recante “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” ha apportato significative modifiche alle norme regionali in materia di caccia e pesca, tra le quali la Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
L’articolo 11, comma 1, della stessa L.R. n. 30/2018 prevede che “le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia”.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1079 del 30 luglio 2019 ha stabilito che il regime transitorio previsto dall'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 30/2018, in forza del quale le province e la Città metropolitana di Venezia hanno continuato ad esercitare le funzioni già conferite agli stessi Enti fino alla conclusione del riordino normativo e organizzativo, trovasse applicazione sino alla data del 30 settembre 2019.
Le citate modifiche alla L.R. n. 19/1998 hanno, pertanto, trovato concreta applicazione a far data dal 01 ottobre 2019.
La L.R. n. 19/1998 così come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all’articolo 5, comma 3, lettera a) che la Carta ittica contiene “le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento”.
Il comma 5 dello stesso articolo 5 della L.R. n. 19/1998, così come modificato dalla L.R. n. 30/2018, prevede che, “al fine della salvaguardia e dell’incremento del patrimonio acquatico, la Giunta regionale può istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale” e che “tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale”.
L’articolo 7, comma 1, della L.R. n. 19/1998, così come modificato dalla L.R. n. 30/2018, prevede che la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, un regolamento attuativo con il quale sono disciplinate, in particolare:
a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;
c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;
d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.
Tale Regolamento attuativo (Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6) è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1944 del 21 dicembre 2018, la quale al punto 2 del dispositivo specifica che il Regolamento troverà applicazione a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione delle funzioni in materia di pesca, data corrispondente al 01 ottobre 2019.
L’articolo 6, comma 1, del Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6, prevede che “la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, istituisce le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca”.
In considerazione del riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca e di quanto previsto all’articolo 5 della L.R. n. 19/1998, la Regione Veneto si sta dotando della prima Carta ittica regionale che costituisce un vero e proprio piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e le attività di pesca sia di tipo professionale sia di tipo amatoriale, dilettantistico e sportivo, nonché le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale. Con D.G.R. n. 1519 del 22/10/2019 sono stati approvati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare della Carta Ittica Regionale, quali documenti previsti dalla Fase I della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programmi di competenza regionale di cui all’Allegato A) della D.G.R. n. 791 del 31/03/2009.
Nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale, al termine dell’espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale, continuano a mantenere la loro efficacia fino alla data di approvazione della Carta Ittica Regionale le disposizioni delle Carte Ittiche Provinciali e dei Piani di miglioramento della pesca approvati dalle Province, limitatamente alle parti che non siano in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6.
In particolare mantengono vigenza ed efficacia le zone di riposo biologico con divieto di pesca, i campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, le zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, individuate dalle Carte ittiche approvate da ciascuna Provincia in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, della L.R. n. 19/1998 nella sua formulazione previgente alle modifiche apportate con L.R. n. 30/2018.
Il comma 5 dello stesso articolo 5 della L.R. n. 19/1998, nella sua nella sua formulazione previgente alle modifiche apportate con L.R. n. 30/2018, prevedeva che, al fine della salvaguardia e dell’incremento del patrimonio acquatico, le Province potessero istituire zone di divieto di pesca aggiuntive rispetto a quelle già individuate con la carta Ittica Provinciale.
L’articolo 16, comma 1, della L.R. n. 19/1998, successivamente abrogato dall’articolo 1, comma 17, lettera a) della L.R. n. 30/2018, prevedeva che le Province, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, potessero vietare o limitare l’esercizio della pesca per periodi e località determinati.
In relazione a quanto sopra, il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria Ambito Prealpino e Alpino della Regione Veneto, con nota protocollo n. 481039 del 08/11/2019, ha evidenziato che la Provincia di Treviso e la Provincia di Verona hanno dato concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, e dall’articolo 16, comma 1, della L.R. n. 19/1998, istituendo zone di divieto di pesca, sia dilettantistico sportiva sia professionale, in tratti di corsi d’acqua e altri corpi idrici che non erano stati individuati precedentemente dalle rispettive Carte Ittiche Provinciali.
In particolare, la Provincia di Treviso ha istituito zone di divieto di pesca nei seguenti corpi idrici, con i provvedimenti accanto a ciascuno indicati:
La Provincia di Verona ha istituito zone di divieto di pesca nei seguenti corpi idrici, con i provvedimenti accanto a ciascuno indicati:
Il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria Ambito Litoraneo della Regione Veneto, con nota protocollo n. 484906 del 11/11/2019, ha evidenziato che la Provincia di Rovigo ha dato concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, della L.R. n. 19/1998, istituendo zone di divieto di pesca, in tratti di corsi d’acqua e altri corpi idrici che non erano stati individuati precedentemente dalla Carta Ittica Provinciale.
In particolare, la Provincia di Rovigo ha istituito zone di divieto di pesca nei seguenti corpi idrici, con i provvedimenti accanto a ciascuno indicati:
Il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria Ambito Litoraneo della Regione Veneto, con nota protocollo n. 509164 del 26/11/2019, ha evidenziato che la Provincia di Padova ha dato concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, della L.R. n. 19/1998, istituendo zone di divieto di pesca, in tratti di corsi d’acqua e altri corpi idrici che non erano stati individuati precedentemente dalla Carta Ittica Provinciale.
In particolare, la Provincia di Padova ha istituito zone di divieto di pesca, sia professionale sia dilettantistico-sportiva nei seguenti corpi idrici, con i provvedimenti accanto a ciascuno indicati:
Si ritiene, pertanto, opportuno dare atto che, nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale, mantengono vigenza ed efficacia le zone di riposo biologico con divieto di pesca, i campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, le zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, individuate dalle Carte ittiche approvate da ciascuna Provincia in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, della L.R. n. 19/1998 nella sua formulazione previgente alle modifiche apportate con L.R. n. 30/2018.
Si ritiene, inoltre, opportuno, sempre nelle more dell’approvazione della Carta Ittica Regionale, istituire ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della L.R. n. 19/1998 le zone di divieto di pesca con validità fino al 31 dicembre 2020 nei corsi d’acqua e nei corpi idrici sopra richiamati nei quali le Province hanno istituito zone di divieto di pesca non precedentemente individuati nelle rispettive Carte Ittiche Provinciali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;
VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6;
VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
delibera
(seguono allegati)
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