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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 28 gennaio 2020


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2005 del 30 dicembre 2019

Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 131/CR del 29 novembre 2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano per l’anno 2020 misure dirette al contenimento della spesa e all’ottimizzazione della gestione del personale dipendente, del personale con rapporto di lavoro autonomo e del personale specialista ambulatoriale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La D.G.R. n. 177 del 22 febbraio 2019 ha dettato per l’anno 2019 disposizioni in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna dirette al contenimento della spesa e all’ottimizzazione della gestione delle risorse umane.

La predetta disciplina ha tenuto conto, in modo particolare, delle disposizioni attuative regionali delle linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto dell’8 maggio 2018 ed ha, tra l’altro, dato indicazioni riguardanti l’esternalizzazione dei servizi, che prendevano atto degli orientamenti giurisprudenziali in materia. La D.G.R. in parola autorizzava anche le aziende ad avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 57, comma 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, di elevare fino a dodici mesi la durata massima di trentasei mesi del contratto di lavoro a tempo determinato per il personale sanitario.

Con il presente provvedimento si impartiscono disposizioni per l’anno 2020 in gran parte analoghe, laddove non identiche, a quelle impartite per l’anno 2019.

Tra le integrazioni/modifiche apportate si segnalano, tra le altre, quelle relative all’ammontare delle risorse a disposizione delle aziende alla luce delle nuove norme in materia di spesa per il personale recate dall’articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019, nonché quelle riguardanti le assunzioni di dirigenti medici e veterinari a tempo determinato in rapporto alle previsioni dell’articolo 1, comma 547 e segg. della L. 145/2018. Sono state altresì richiamate alcune disposizioni del PSSR 2019-2023 in tema di conferimento di incarichi libero professionali al personale medico e sono state anche confermate le deliberazioni della Giunta Regionale adottate nel corso del 2019 relative ai rapporti di lavoro autonomo instaurabili con il personale medico.Vanno ancora evidenziati due nuovi paragrafi contenenti indicazioni, rispettivamente sull’internalizzazione dei servizi e sulla formazione continua e l’acquisizione dei crediti ECM del personale sanitario in comando o distacco presso l’Area Sanità e Sociale o presso Azienda Zero o dipendente di Azienda Zero. Si forniscono, poi, anche per il 2020, alcune indicazioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

Inoltre, in applicazione dell’articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, si autorizza Azienda Zero ad effettuare assunzioni dirette di personale mediante espletamento di procedure concorsuali.

Infine è stata istituita una Cabina di Regia per le politiche del personale del SSR.

A) Amministrazioni destinatarie del provvedimento.

Le amministrazioni destinatarie della presente deliberazione sono le Aziende ULSS, l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l’Azienda Zero (di seguito denominate aziende).

B) Ammontare delle risorse a disposizione

L’articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall’articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale salvaguardando l’equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Il comma 1 della disposizione in esame prevede che : “A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

Pertanto a seguito dell’entrata in vigore della predetta normativa:

  • il vincolo di spesa per il personale è regionale e non più aziendale;
  • tale vincolo è quello dato dalla spesa relativa all’anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell’1,4%;
  • i fondi contrattuali possono essere adeguati al fine di mantenere costante il valore pro capite del trattamento economico accessorio riferito all’anno 2018;
  • il nuovo limite di spesa può essere incrementato nella misura del 5% della variazione del fondo sanitario regionale rispetto all’anno precedente.

Al fine di rispettare il nuovo limite di spesa si rende necessario stabilire l’ammontare complessivo delle risorse a disposizione per tutte le Aziende, al netto delle risorse eventualmente derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 e successive modificazioni, nella misura complessiva di € 2.796.000.000. Il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, è autorizzato a modificare il predetto importo nel rispetto delle disposizioni in materia di personale per le aziende ed enti del SSN contenute nel citato articolo 11 del D.L. 35/2019.

Si propone, inoltre, di incaricare lo stesso Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di stabilire, con proprio decreto, la definizione degli obiettivi di costo da attribuire alle singole Aziende, ivi compresa Azienda Zero. Questi obiettivi comprenderanno anche l’eventuale adeguamento delle risorse relative al trattamento accessorio e, pertanto, i fondi contrattuali, al fine di garantire l’invarianza del valore medio procapite, riferito all’anno 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Nel determinare i singoli obiettivi si terrà conto di alcuni indicatori di composizione e performance delle realtà aziendali, dell’attivazione di nuovi servizi previsti dalla programmazione regionale e delle assunzioni/cessazioni effettive effettuate nell’anno 2019 con relativo trascinamento del costo nell’anno 2020, delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Si terrà altresì conto del presumibile trend di acquisizione del personale da parte di Azienda Zero in rapporto, anche, alla ulteriore implementazione delle sue attività secondo le previsioni di cui alla D.G.R. 733 del 29 maggio 2017 ed agli accordi aziendali ex articolo 47 della L. 428/1990 per il trasferimento di personale e di risorse dalle aziende sanitarie ad Azienda Zero.

Il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale è inoltre autorizzato, sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare in corso d’anno gli obiettivi attribuiti alle singole Aziende, ivi compresa Azienda Zero, e ad effettuare eventuali manovre compensative.

Il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie è confermato nella misura del 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento, fatte salve esigenze eccezionali che dovranno essere rappresentate e motivate in sede di aggiornamento dei Piani triennali dei fabbisogni di personale presentati dalle aziende. Si precisa che le consulenze ex art. 58 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell’8.06.2000 e quelle ex artt. 58 e 62 del CCNL della dirigenza SPTA dell’8.06.2000 sono all’interno del predetto limite di costo. Restano comunque salvi, relativamente alla spesa per studi e incarichi di consulenza (ai quali non sono riconducibili le consulenze previste dagli articoli contrattuali sopra richiamati) il limite posto dall’articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ovvero diversi vincoli che dovessero essere posti dalla legislazione statale.

C) Piani triennali dei fabbisogni e assunzioni di personale

L’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’articolo 4 del D.Lgs. 75/2017, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,

efficienza e qualità dei servizi ai cittadini, stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 6-ter dello stesso D.Lgs. 165/2001. Tale piano deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione nei limiti di quelle quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L’articolo di legge in esame prevede altresì che ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Il comma 6 del novellato articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce per le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo il divieto di procedere all’assunzione di nuovo personale.

Analogo divieto di assunzione è sancito dall’articolo 6-ter, comma 5 nei confronti delle amministrazioni che omettono di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i contenuti dei PTFP.

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei PTFP da parte delle amministrazioni pubbliche sono state adottate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018 che, al paragrafo 7, contiene indicazioni riguardanti le aziende ed enti del SSN.

Con D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale ha specificato le procedure e le tempistiche per l’adozione e l’approvazione dei PTFP, sia in prima applicazione, che a regime.

Alla luce del suddetto quadro normativo le aziende potranno disporre assunzioni previa adozione definitiva dei piani triennali dei fabbisogni 2020-2022 secondo la procedura indicata al punto 5 del dispositivo della DGR 677/2018. Le medesime assunzioni potranno essere disposte esclusivamente a seguito di autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale.

Si ribadisce l’obbligo di trasmissione all’Area Sanità e Sociale dell’eventuale atto con il quale le aziende in corso d’anno dovessero rimodulare il PTFP. Lo strumento esecutivo dei piani triennali rimane il piano trimestrale, in cui vengono riportate tutte le acquisizioni di personale programmate, ivi comprese le assunzioni di cui al successivo paragrafo M). I piani trimestrali dovranno contenere un’analitica rappresentazione delle motivazioni poste a fondamento di tali acquisizioni. L’Area Sanità e Sociale potrà autorizzare assunzioni non inserite nei piani trimestrali solo a condizione che le stesse presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’urgenza e siano adeguatamente motivate.

Stante l’obiettivo di ridurre i tempi di acquisizione di risorse umane, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale autorizzerà la sostituzione per turn over e per supplenza del personale del comparto del ruolo sanitario appartenente ai profili di infermiere e ostetrica, nonché di operatore socio-sanitario e di autista di ambulanza. Le aziende dovranno effettuare un’efficace programmazione avendo cura di richiedere le autorizzazioni in tempo utile per provvedere alle sostituzioni nel tempo più breve possibile rispetto alle relative cessazioni.

Una volta acquisita l’autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale le aziende, così come previsto dall’articolo 13 del regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del Comparto Sanità da parte di Azienda Zero, approvato con D.G.R. n. 1422 del 5 settembre 2017, dovranno, qualora abbiano esaurito le graduatorie concorsuali, richiedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n 350, l’utilizzo di graduatorie per il medesimo profilo di concorsi pubblici delle altre aziende. In caso di esaurimento di graduatorie proprie o di esito negativo della richiesta di utilizzo di graduatorie di altre aziende, l’azienda che ha acquisito l’autorizzazione all’assunzione da parte dell’Area Sanità e Sociale, dopo aver esperito le procedure di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, procederà a formulare apposita istanza di indizione di concorso al Direttore generale di Azienda Zero, che dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute all’articolo 3 del regolamento di cui sopra. Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 per il triennio 2019-2021 non è più necessario, precedentemente all’avvio delle procedure concorsuali, lo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001.

Pertanto Azienda Zero e le aziende procederanno, successivamente al rilascio dell’autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale, ad indire le procedure concorsuali senza la necessità della preventiva emanazione dei bandi per il passaggio diretto di personale di altre amministrazioni.

Azienda Zero provvederà ad indire le procedure concorsuali relative a tutti i profili operanti nel SSR in maniera graduale. Pertanto la stessa comunicherà periodicamente a tutte le aziende i profili per i quali potrà procedere all’indizione e gestione delle procedure concorsuali. Per i profili non ricompresi nelle predette comunicazioni le aziende potranno attivare autonomamente tali procedure ed espletare tutte le attività successive.

Le aziende, ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 non potranno procedere alle assunzioni di personale qualora non abbiano provveduto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il PTFP 2020-2022 entro 30 giorni dalla sua adozione definitiva.

Nelle more dell’adozione definitiva del PTFP 2020-2022 potranno essere effettuate le assunzioni del personale per le quali il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale abbia rilasciato le relative autorizzazioni, ove previste ai sensi della D.G.R. n. 177 del 22 febbraio 2019.

Fatto salvo quanto previsto per l’indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi apicali del ruolo sanitario al paragrafo E) della presente deliberazione, il reclutamento di personale, sia con rapporto di dipendenza, che con rapporto di lavoro autonomo dovrà essere disposto nei 24 mesi successivi all’autorizzazione rilasciata dall’Area Sanità e Sociale.

L’adozione dei PTFP 2020-2022 costituisce presupposto anche per il conferimento degli incarichi di struttura complessa al personale dirigente del ruolo sanitario di cui al paragrafo E).

D) Indizione di procedure concorsuali ed utilizzo delle graduatorie

Si evidenzia che, ai sensi della D.G.R. n. 1138 del 30 luglio 2019 ad oggetto “Direttive per l’urgente utilizzazione da parte degli enti del SSR delle graduatorie delle selezioni effettuate da Azienda Zero” le aziende del SSR sono obbligate, al di fuori delle eccezionali e tassative circostanze ostative, già indicate alla lettera M) della D.G.R. 177/2019, a consentire sempre l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, delle proprie graduatorie di concorso pubblico e avviso pubblico ( ivi comprese quelle approvate da Azienda Zero) da parte delle altre aziende sanitarie venete, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Tali circostanze ostative dovranno essere motivate in rapporto alla determinazione di effettuare in tempi brevi assunzioni connesse alla programmazione del fabbisogno di personale, e correlate a vacanze di organico esistenti o all’imminente cessazione del personale in servizio.

Si precisa che la stipula del contratto individuale di lavoro per assunzione a tempo indeterminato implica, secondo le regole generali, la cancellazione del candidato dalla graduatoria di concorso e, quindi, l’impossibilità di assunzione del medesimo da parte di altra azienda, ivi compresa quella che ha approvato la graduatoria. L’assunzione a tempo determinato di candidato inserito in graduatoria di concorso pubblico non preclude la possibilità di assunzione a tempo indeterminato del medesimo candidato da parte dell’azienda che ha approvato la graduatoria o di altra alla quale ne sia stato consentito l’utilizzo.

Si ricorda, poi, che l’articolo 19 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15, ha previsto che le aziende ed enti del SSR possano utilizzare tutte le graduatorie di concorso pubblico e avviso pubblico, nel termine di vigenza di tre anni decorrente dalla data della loro pubblicazione, anche per l’assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica.

L’impugnazione da parte del Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019, del citato articolo 19 della L.R. 15/2019, non ne fa venir meno la vigenza fino all’eventuale annullamento da parte della Corte Costituzionale anche se va tenuto conto che ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del D.L. 6 luglio 2011, convertito nella L. 15 luglio 2011, n.111 il rapporto di lavoro eventualmente instaurato sulla base di norme dichiarate incostituzionali è nullo, fatto salvo il riconoscimento del trattamento economico già erogato, con obbligo di eliminare il rapporto stesso dalla pubblicazione della eventuale sentenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Le aziende potranno altresì, laddove necessario, per i profili in relazione ai quali Azienda Zero non abbia comunicato che procederà all’indizione e gestione delle relative procedure concorsuali, a stipulare accordi con altre aziende per l’indizione di concorsi unici riferiti agli stessi profili.

L’efficacia degli accordi di cui sopra cesserà dalla data della comunicazione da parte di Azienda Zero che per i profili oggetto degli stessi accordi è in grado di procedere all’indizione delle procedure concorsuali. Si evidenzia, comunque, che anteriormente all’attivazione delle procedure di reclutamento del personale, le aziende dovranno effettuare una ricognizione all’interno delle proprie strutture al fine di verificare la possibilità di coprire eventuali posti vacanti con le procedure di mobilità interna.

E) Incarichi apicali del ruolo sanitario e PTA

In relazione al numero di apicalità sanitarie che si renderanno vacanti nel corso del 2020, ogni azienda, nel rispetto degli obiettivi di costo determinati dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale e del PTFP, che dovrà tener conto della necessità di assicurare le prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA e nella programmazione regionale, formulerà all’Area Sanità e Sociale le relative richieste che saranno inserite nel piano trimestrale delle assunzioni. Le procedure dovranno essere indette entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale. Decorso tale termine le aziende che fossero ancora interessate a conferire l’incarico dovranno rinnovare la relativa richiesta. Si richiama, invece, quanto già previsto dall’Allegato A) della D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013 e da ultimo nella D.G.R. n. 177 del 22 febbraio 2019 in relazione ai seguenti aspetti:

  • facoltà dell’Azienda interessata di stabilire preventivamente - nel caso in cui le dimissioni o la decadenza del dirigente cui viene conferito l’incarico avvengano entro i due anni successivi alla nomina - la sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale;
  • previsione di un termine massimo di conclusione della procedura di nomina del dirigente (con atto formale del Direttore Generale), da individuare nei dodici mesi a far data dal termine di scadenza di presentazione delle candidature.

In nessun caso potranno essere attivate procedure selettive per incarichi dirigenziali apicali relativi a profili e discipline diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata.

Per gli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario interessati dai processi di riorganizzazione che comportino una novazione della struttura in relazione alle competenze attribuite, alla complessità ed alle risorse gestite, sarà data applicazione alla procedura prevista dall’articolo 15, comma 7-bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i..

Si conferma che il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo non è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale, dovendo conformarsi solo ai criteri del regolamento di cui all'art. 29, comma 4 del CCNL dell’area della dirigenza SPTA dell’8 giugno 2000. Tali criteri, in particolare, devono determinare le procedure comparative poste a garanzia di adeguati livelli di partecipazione in modo tale da consentire l'individuazione del dirigente responsabile in aderenza alle esigenze organizzative e al profilo richiesto.

Nel conferimento degli incarichi a dirigenti di area amministrativa e tecnica che comportino responsabilità di strutture a cui fanno capo processi più esposti a rischio, le Aziende terranno conto del fatto che, tra le misure dirette a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi indicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, come più volte sottolineato, (sia in occasione dell’approvazione dei Piani Nazionali Anticorruzione e dei relativi aggiornamenti, sia in occasione dell’approvazione di Linee Guida dedicate) vi è quella della rotazione, sia ordinaria che straordinaria, del personale. L’importanza di tale misura, oltre che dai numerosi interventi dell’ANAC, emerge anche dall’importanza ad essa riconosciuta anche nel PNA 2019, di prossima definitiva approvazione, all’interno del quale un apposito allegato viene dedicato alla rotazione ordinaria del personale. Si ricorda, inoltre, che in occasione dell’approvazione, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, del PNA 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottolineato che “la rotazione va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnato e sostenuto anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale”.

Per quanto concerne il conferimento degli incarichi di direttore di dipartimento, ivi compresi quelli riferiti al Dipartimento di Prevenzione e al Dipartimento di Salute Mentale, si rinvia a quanto stabilito nell’allegato A) alla DGR n. 1306 del 16 agosto 2017.

L’attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai professori che svolgono attività assistenziale nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale è disciplinata dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Le aziende dovranno dare comunicazione del conferimento degli incarichi di struttura complessa all’Area Sanità e Sociale, la quale subordinerà il relativo nulla osta alla verifica della compatibilità della copertura delle strutture con la programmazione sanitaria regionale e con il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle stesse aziende. Contestualmente alla richiesta di nulla osta le aziende dovranno comunicare all’Area Sanità e Sociale il nominativo del docente prescelto. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata una relazione, sottoscritta dal Direttore sanitario, attestante le capacità assistenziali del medesimo docente.

F) Dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

Il conferimento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza in epigrafe, per il quale si osservano le disposizioni relative a tale dirigenza contenute nei CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti, è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale.

G) Assunzioni di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo

Le aziende potranno disporre assunzioni di personale, a tempo determinato ed indeterminato, dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del comparto e della dirigenza solo in presenza di situazioni di carattere eccezionale che saranno valutate dall’Area Sanità e Sociale in sede di autorizzazione.

Non sono soggette ad autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale le acquisizioni di personale dei ruoli indicati in rubrica riconducibili alle fattispecie di cui ai punti a), b) e c) del successivo paragrafo H).

H) Acquisizioni di personale dotate di apposito finanziamento e fattispecie per le quali non è mai richiesta l’autorizzazione regionale all’acquisizione di risorse umane

Per l’anno 2020 saranno soggette alle predette procedure autorizzative e saranno pertanto inserite nei piani trimestrali di assunzione anche le acquisizioni di personale dipendente a tempo determinato, ivi comprese quelle di profilo dirigenziale di tutti i ruoli, o la stipula di contratti per l’instaurazione di rapporti di natura libero professionale, di consulenza e di prestazioni occasionali, in presenza di autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall’Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da soggetti privati. In particolare le aziende dovranno indicare la provenienza e gli estremi del finanziamento.

Sarà altresì soggetta all’autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale e sarà parimenti inserita nei piani trimestrali di assunzione l’acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle Aziende UU.LL.SS.SS per delega degli Enti Locali, anche se il relativo onere è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali.

Non necessitano, invece, di autorizzazione regionale:

  1. le assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al comando di personale dipendente presso la Regione e l’Azienda Zero;
  2. le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, fino al raggiungimento delle quote di riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
  3. l’acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria).

Fermo restando l’obbligo di adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e loro aggiornamenti, dovranno comunque essere effettuate le assunzioni di cui al punto b).

Il costo delle assunzioni di personale dipendente, ancorché dotate di apposito finanziamento, rientra nel tetto di spesa determinato dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.

I) Acquisizione di personale per interruzione di pubblico servizio

Resta salvo il diritto-dovere dei Direttori Generali, nell’ambito della propria esclusiva competenza e responsabilità amministrativa e contabile, di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in provvisorio supero ai tetti di spesa programmati, al fine di scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio, (come definito ai sensi degli artt. 331 e 340 del Codice Penale). Tali acquisizioni dovranno essere disposte a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi e con rapporto di dipendenza ove siano utilizzabili valide graduatorie di concorso e/o avviso. Il maggior costo che si prevede di sostenere dovrà essere recuperato nei sei mesi successivi alla data di cessazione del personale attraverso azioni di razionalizzazione delle risorse umane a disposizione, che potranno anche comportare la non sostituzione del personale la cui presenza non sia indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Le aziende, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni all’Area Sanità e Sociale precedentemente all’immissione in servizio del personale. Considerata l’assoluta eccezionalità di siffatta tipologia di assunzioni, contestualmente alla comunicazione dovrà essere trasmessa la scheda già predisposta dalla medesima Area Sanità e Sociale, nella quale dovrà essere data particolare evidenza alle motivazioni poste a fondamento delle suddette acquisizioni di personale.

J) Contratti di lavoro autonomo

L’articolo 5 del D.Lgs. 75/2017, nel modificare l’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, ha inserito il comma 5 bis, che vieta alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Alla luce della predetta disposizione le aziende, fatte salve eventuali, diverse statuizioni della legislazione statale, non potranno, senza eccezione alcuna, stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le aziende potranno contestualmente alla presentazione dei piani trimestrali di assunzione, per ragioni di carattere eccezionale, connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, adeguatamente rappresentate, richiedere all’Area Sanità e Sociale l’autorizzazione al conferimento di incarichi libero professionali o di altri rapporti di lavoro autonomo riconducibili all’articolo 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001. Tali incarichi, oltre ad essere subordinati ai presupposti di legittimità contenuti al primo periodo del comma 6 dell’articolo 7, non dovranno, al di là del nomen iuris, connotarsi alla stregua delle Co.Co.Co..

Si evidenzia che il PSSR 2019-2023, approvato con L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 nella parte II, paragrafo 13 - Incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo – “disciplina il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”. In particolare, è prevista la possibilità di stipulare tali contratti in presenza di determinate condizioni, che vanno considerate tassative, anche per lo svolgimento di attività ordinarie. Devono considerarsi pertanto disapplicate, sul punto, le disposizioni contrastanti contenute nella lettera I) della DGR 177/2019.

Le aziende potranno altresì conferire incarichi libero professionali a personale medico privo del diploma di specializzazione da impiegarsi presso il Pronto Soccorso ovvero nell’area internistica, una volta concluso il percorso formativo di cui alle DD.G.R. n 1224 e n. 1225 del 14 agosto 2019.

Per quanto concerne la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico già collocato in quiescenza si rinvia all’indirizzo formulato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 359 del 26 marzo 2019.

Successivamente alla stipula del contratto sarà compilata e trasmessa all’Area Sanità e Sociale una scheda informativa all’uopo predisposta dalla medesima. Il compenso attribuito dovrà essere congruo in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

Le aziende potranno altresì richiedere all’Area Sanità e Sociale, sempre per ragioni di carattere eccezionale, l’autorizzazione alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro, previa attestazione dell’esaurimento di tutte le proprie graduatorie vigenti di concorso pubblico o avviso pubblico ed, in assenza di queste, di graduatorie in essere presso altre Aziende, ovvero dovranno dimostrare l’oggettiva impossibilità, in ragione della tipologia di attività richiesta, di utilizzare personale dipendente.

Si ricorda che i contratti di somministrazione possono essere stipulati nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia contenute negli artt. 30 e segg. del D.Lgs. 81/2015 e nell’articolo 59 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

In conformità alle disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non è comunque ammesso il rinnovo dei contratti di lavoro autonomo, mentre l’eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. Ciò significa che il completamento dell’attività non potrà essere oggetto di compenso ulteriore.

K) Rapporti di lavoro a tempo determinato

La disciplina legislativa in materia di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Capo III del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il decreto in parola, all’articolo 29, esclude dal campo di applicazione del predetto capo, tra gli altri, i contratti a tempo determinato con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che allo stesso personale non si applica la disposizione contenuta nell’articolo 19 secondo cui al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi (termine ancora applicabile alle pubbliche amministrazioni in forza del disposto dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 12 luglio 2018. n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 96).

Peraltro, in relazione al Comparto Sanità, il CCNL del 21 maggio 2018, nel definire una nuova disciplina per le assunzioni a tempo determinato, all’articolo 57, comma 2, stabilisce, tra l’altro, che, per il personale sanitario, il limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, deve essere individuato dalla singola azienda o ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. E’ altresì previsto che, per il predetto personale, la deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato non può superare i dodici mesi. Al riguardo con la presente deliberazione si conferma l’autorizzazione alle aziende di avvalersi della predetta deroga nel limite massimo di dodici mesi qualora sussistano i presupposti contrattuali.

Parimenti l’Ipotesi di CCNL dell’Area Sanità sottoscritta il 24 luglio 2019, all’articolo 108, prevede la durata massima triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza dei medesimi presupposti indicati per il personale del Comparto dal CCNL del 21 maggio 2018, senza peraltro contemplare alcuna deroga.

Va comunque evidenziato che resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, che consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato ed agli altri contratti di lavoro flessibile nei soli casi in cui si debba rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

Pertanto le aziende non potranno mai stipulare contratti a tempo determinato, anche di durata complessiva inferiore a trentasei mesi, che non siano giustificati dalle predette esigenze. Inoltre, qualora la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato sia connesso allo svolgimento di attività a carattere permanente e sia giustificato dalla mancanza di valide graduatorie concorsuali, le aziende, fermo restando l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione alle assunzioni da parte dell’Area Sanità e Sociale laddove prescritta dal presente provvedimento, dovranno aver previamente richiesto ad Azienda Zero l’avvio delle procedure di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato del posto vacante. Qualora si tratti di profili per i quali Azienda Zero non abbia ancora comunicato la presa in carico delle procedure concorsuali, le aziende dovranno aver indetto autonomamente le medesime.

L) Disposizioni specifiche per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici e veterinari

L’articolo 1, comma 547, della L. 145/2018, come modificato dall’articolo 12 del D.L 35/2019, convertito nella L. 60/2019, stabilisce che i medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso siano ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

Il successivo comma 548 dispone che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.

Pertanto Azienda Zero è tenuta ad inserire nei bandi di concorso per tutte le discipline dei profili di dirigente medico e di dirigente veterinario la previsione di ammissione degli specializzandi iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso.

I commi 548 bis e 548 ter dell’articolo 1, della L. 145/2018, parimenti introdotti dall’articolo 12 del D.L. 35/2019, disciplinano le assunzioni effettuabili dalle aziende ed enti del SSN fino al 31 dicembre 2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, individuando altresì le condizioni per procedere a tali assunzioni.

Peraltro il citato comma 548 bis prevede che con specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

I predetti accordi devono considerarsi una delle condizioni per poter procedere alle assunzioni dei medici specializzandi, anche e in primo luogo a tutela dei percorsi formativi universitari degli interessati. Conseguentemente le aziende del SSR potranno effettuare le assunzioni in parola solo successivamente alla stipula dei citati accordi, conformandosi alle loro prescrizioni.

M) Stabilizzazioni del personale precario del SSR

Le aziende potranno attivare anche nel 2020 le procedure per il superamento del precariato di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 nonché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con il documento del 15 febbraio 2018 e dall’Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 81700 del 2 marzo 2018.

Le assunzioni di cui al presente paragrafo dovranno, comunque, essere inserite all’interno dei piani trimestrali di assunzione.

N) Comandi e assegnazioni

I costi dei comandi, così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali (articolo 21 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell’8.06.2000; articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001), sono direttamente assunti dall’azienda di destinazione (fatte salve le particolari fattispecie di cui all’articolo 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001), che pertanto deve computarli all’interno dei costi del personale.

Tutti i comandi di personale proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del SSN di altre regioni sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale.

Non saranno di norma autorizzabili i comandi di dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo provenienti da amministrazioni di altri comparti, ovvero provenienti da enti del comparto del SSN di altre regioni, fatte salve situazioni di carattere eccezionale per le quali sia dimostrata l’indispensabilità dell’attivazione dei comandi per il funzionamento dei servizi e l’oggettiva impossibilità di adottare soluzioni alternative.

Le predette disposizioni si applicano anche alle assegnazioni temporanee di personale, di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del SSN di altre regioni.

O) Esternalizzazione dei servizi. Art. 6 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

I processi di esternalizzazione per l’acquisto sul mercato di servizi previsti all’interno della propria organizzazione e precedentemente svolti da personale aziendale soggiacciono alla disciplina contenuta nell’articolo 6 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Conseguentemente, l’attivazione dei predetti processi è subordinata alla dimostrazione che la scelta operata costituisce un vantaggio per l’organizzazione e determina risparmi in termini di costi, garantendo al contempo e senza far venir meno gli standard qualitativi dei servizi erogati dal SSR.

Inoltre, contestualmente all’avvio delle esternalizzazioni, anche nell’ipotesi di utilizzo di istituti quali il comando o il distacco per trasferire il personale ai soggetti che gestiscono le attività, le aziende dovranno procedere al congelamento dei posti ed alla conseguente temporanea riduzione dei fondi contrattuali.

I Collegi Sindacali sono tenuti a vigilare sull’applicazione del citato articolo 6-bis del D.Lgs. 165/2001.

L’attivazione di tutte le nuove esternalizzazioni di servizi è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale, anche nell’ipotesi in cui il valore delle stesse sia inferiore alla soglia comunitaria prevista dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle aziende sulla necessità che le gare di appalto per l’affidamento dei servizi da esternalizzare non siano dirette, di fatto, alla stipula di contratti di somministrazione elusivi della disciplina dell’istituto recata dall’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, dagli artt. 30 e segg. del D.Lgs. n. 81/2015 e dall’articolo 4 del D.Lgs. 276/2003.

In proposito si rammenta che la più recente giurisprudenza, da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1571/2018, ha chiaramente individuato la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera.

In particolare il Consiglio di Stato ha precisato, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il contratto di appalto di servizi, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 e nell’articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione in quanto:

  1. l’appalto riguarda prestazioni connesse alla realizzazione di un preciso risultato e non, come nella somministrazione di lavoro, alla mera integrazione del personale già presente in organico mediante la fornitura di prestazioni lavorative;
  2. conseguentemente i lavoratori inviati dall’appaltatore non possono essere inseriti nel ciclo produttivo del committente e devono essere destinatari del potere di direzione dello stesso appaltatore;
  3. l’appaltatore deve organizzare autonomamente i mezzi che consentono la realizzazione del risultato (siano essi beni strumentali o immateriali);
  4. il rischio di impresa deve essere in capo all’appaltatore.

Di converso sono indici sintomatici della non genuinità di un appalto di servizi, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la presenza dei seguenti elementi che evidenziano la sussistenza di un contratto di appalto fittizio che maschera un’interposizione illecita di manodopera:

  1. la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
  2. l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente e lo svolgimento da parte del medesimo della stessa attività del personale strutturato;
  3. l’esercizio del potere direttivo sul personale da parte dal committente;
  4. la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
  5. l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore.

P) Internalizzazione di servizi

L’articolo 11 del D.L. n.35/2019 al comma 3 ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possano ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 dello stesso articolo, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del decreto.

La disposizione legislativa sopra riportata fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate che, nel corso del 2019, a seguito di valutazioni gestionali aziendali, sono state riportate all’interno, quindi riorganizzate facendo ricorso a risorse proprie e senza valersi di soggetti terzi.

Il comma 3 dell’art. 11 del D.L. n. 35/2019, valorizza il processo di “reinternalizzazione” intesa come gestione diretta del servizio reso all’utenza. Il citato D.L. consente alla Regione di aumentare il limite di costo del personale nella misura corrispondente alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati.

Giova precisare che l’aumento del limite di spesa del personale è comunque vincolato a un previo accordo tra la Regione e i ministeri competenti: Ministero della salute e Ministero dell’economia e delle finanze.

Le aziende sono tenute a seguire le indicazioni operative fornite nella nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot.n. 420008 del 1 ottobre 2019 che sinteticamente di seguito si riportano.

Risulta innanzitutto necessario individuare funzioni meritevoli di essere svolte all’interno dell’organizzazione, nell’ambito delle attività sanitarie poste in essere dall’azienda stessa. Pertanto, possono essere eleggibili, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3 del D.L. 35/2019, le attività sanitarie svolte in qualsiasi contesto aziendale: in ospedale, nel territorio, nel dipartimento di prevenzione. Sono escluse le attività erogate dalle aziende su delega degli Enti Locali.

La valutazione dei servizi da internalizzare dovrà essere dettagliata. Il Collegio Sindacale verificherà l’effettivo vantaggio derivante dall’iniziativa di internalizzazione. In seguito, le aziende invieranno alla Regione le certificazioni del Collegio Sindacale. La Regione disporrà l’incremento del limite di spesa del personale dell’azienda che ha attuato l’intervento.

Ne consegue che, nei limiti della quota incrementativa del limite di spesa del personale, le aziende dovranno rideterminare i piani triennali dei fabbisogni di personale e le correlate dotazioni organiche.

In ragione di quanto previsto dall’art. 6-bis del D. Lgs. n.165/2001 le amministrazioni interessate dai processi di esternalizzazione dovrebbero aver provveduto al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilita' del personale. Ne consegue che in caso di attivazione del processo di internalizzazione del medesimo servizio, dovranno essere rese disponibili le quote fondo temporaneamente ridotte al momento dell’esternalizzazione.

Inoltre, con riferimento alle nuove unità di personale assunte a seguito del processo di reinternalizzazione, secondo quanto previsto al comma 1, art. 11, del D. Lgs. n. 35/2019, i fondi per il trattamento accessorio del personale potranno essere adeguati, in aumento, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Le aziende entro il 30 aprile 2020 dovranno presentare una ricognizione delle attività che sono state oggetto di internalizzazione nell’anno 2019 e che possono rientrare nella previsione normativa in parola, corredando ciascun intervento con la certificazione del Collegio sindacale attestante la riduzione strutturale della spesa.

Q) Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dirigente

Con DD.G.R. n. 245 del 7.03.2017 e n. 1833 del 14.11.2017, sono stati definiti i valori minimi di riferimento per il personale dirigente medico dei Pronto Soccorso, delle Medicine generali e delle Chirurgie generali. Entrambi i provvedimenti regionali stabiliscono che le Aziende del SSR e i privati accreditati devono adeguarsi a tali valori entro il 31 dicembre 2019. Tuttavia, considerata la carenza del personale medico operante nei Pronto Soccorso e nelle aree di Medicina Generale e Chirurgia Generale, si propone di ampliare il periodo di adeguamento ai valori minimi in parola posticipando il predetto termine al 31 dicembre 2021.

R) Formazione medico-specialistica ed accesso alla mensa aziendale da parte di soggetti terzi

L’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

In nessun caso tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che non siano espressamente discendenti dall’applicazione di norme nazionali o regionali o contrattuali.

A tale riguardo si segnala che, secondo quanto previsto dal DM 13 giugno 2017, n. 402, ad oggetto “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” “…per le strutture extra rete formativa … le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo, laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa…”.

L’accesso degli specializzandi alla mensa aziendale è consentito con il pagamento dell’onere previsto per l’accesso da parte degli utenti esterni, in quanto i vigenti CC.CC.NN.LL. limitano al solo personale dipendente il contributo nella misura pari ad un quinto del costo unitario del pasto. Analogamente anche tutti i soggetti presenti a vario titolo nelle strutture aziendali (p.es.: in formazione, in tirocinio, volontari, stagisti, borsisti, ecc.) che non rivestono lo status di dipendenti dell’azienda di riferimento, potranno usufruire della mensa alle medesime condizioni previste per gli utenti esterni.

I medici specializzandi eventualmente assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi della precedente lettera L, potranno fruire del servizio mensa alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori dipendenti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. Resta fermo quanto disposto in materia dalle DD.G.R. n. 1224 e n. 1225 del 14 agosto 2019.

S) Convenzioni ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL dell’8.6.2000

Tutti i rapporti convenzionali di cui all’articolo 58, comma 2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. dell’8.06.2000 dovranno essere previamente autorizzati dall’Area Sanità e Sociale. La relativa richiesta sarà formulata dall’azienda che richiede la consulenza, che illustrerà le ragioni che la giustificano in rapporto all’erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale, e indicherà i soggetti con i quali saranno stipulate le convenzioni, la durata delle stesse, il numero e la durata degli accessi, l’ammontare della spesa.

Le aziende non potranno stipulare rapporti convenzionali e richiedere consulenze nella stessa disciplina oggetto dell’acquisto di prestazioni, se non per ragioni eccezionali che saranno adeguatamente rappresentate in sede di richiesta di autorizzazione.

Con riferimento alle attività professionali di cui all’ articolo 58, commi 7 e 9 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria dell’8.06.2000 si rinvia alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1314 del 16 agosto 2016.

Le aziende dovranno inoltre attenersi alle linee guida in materia di consulenze allegate alla DGR n. 866 del 13 luglio 2015.

T) Attività libero professionale intramuraria

Si conferma l’obbligo per le aziende di rispettare le disposizioni in materia di libera professione intramuraria recate dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali (D.Lgs. 502/1992, D.P.C.M. 27.03.2000, L. 120/2007, art. 38, comma 15 della L.R. 30/2016, artt. 54 e segg . e dagli atti amministrativi regionali (tra gli altri la DGR n. 360 dell’11.02.2005 e la DGR n. 847 del 4 giugno 2013), e l’assoluta necessità che tale attività:

  1. non sia concorrenziale nei confronti del SSR;
  2. non comporti globalmente per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, previa negoziazione, in sede di definizione annuale di budget con i dirigenti responsabili delle equipes interessate, dei volumi di attività istituzionale e, previa negoziazione con i singoli dirigenti e con le stesse equipes, dei volumi dell’attività libero professionale;
  3. non comporti un volume di prestazioni ambulatoriali superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale;
  4. venga effettuata al di fuori dell’orario di lavoro e sia distinta da quella istituzionale, in relazione agli orari ed al sistema di prenotazione e di riscossione dei pagamenti. Le aziende, al fine di poter certificare l’inizio e la conclusione dell’attività libero professionale svolta dal dipendente, dovranno predisporre ed inserire nei programmi informatici di rilevazione delle presenze un apposito codice di rilevazione “dedicato” alla fattispecie in oggetto;
  5. sia sottoposta a tutti i meccanismi di valutazione e controllo individuati nella citata DGR 360/2005;
  6. sia effettuata sulla base di tariffe che garantiscano la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall’azienda per assicurare l’esercizio dell’istituto;
  7. sia correlata ad azioni da parte delle aziende volte a ridurre le liste di attesa e ad allineare tendenzialmente i tempi medi di erogazione dell’attività istituzionale a quelli dell’attività libero professionale.

Si sottolinea, infine, che il personale dipendente, alla luce della vigente normativa in materia (articolo 4, comma 7, della L. 30.12.1991, n. 412, articolo 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i.; DPCM 27.03.2000, articoli 55 e 58 dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 delle aree dirigenziali del SSN) e della giurisprudenza (tra le altre sentenze: Corte Costituzionale, sentenza n. 457/1993; Consiglio di Stato, sezione IV , sentenza 4463/2004; Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna, 6 luglio 2010, n. 1221) non può esercitare attività libero professionale, così come qualsivoglia altra tipologia di attività professionale, presso strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il predetto divieto vale anche nelle ipotesi nelle quali l’attività dei singoli sia disciplinata mediante rapporti convenzionali, comunque definiti (consulenza; attività aziendale a pagamento; cessione di servizi, etc.), tra azienda sanitaria e struttura accreditata. Ciò da un lato in ragione dell’unicità del rapporto di lavoro inteso nella sua più ampia accezione, ai sensi dall’articolo 4, comma 7, della L. 412/1991 (la sentenza del Consiglio di Stato 4463/2004 ribadisce che il rapporto di lavoro con il SSN è incompatibile anche con l’attività libero professionale in regime di convenzione e con l’attività resa “nell’ambito o al servizio di strutture private convenzionate”), e dall’altro per evitare che il contemporaneo esercizio da parte del sanitario interessato di attività professionali possa incrinare la funzione ausiliaria (integrativa e sussidiaria) delle istituzioni sanitarie convenzionate (ora accreditate) a scapito dell’efficienza e operatività dell’organizzazione sanitaria pubblica (Corte Costituzionale, sentenza n. 457/1993).

Il regime di incompatibilità sopra descritto va applicato anche all’ambito dei rapporti tra aziende sanitarie e soggetti accreditati che siano ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell’ULSS, attesa la natura privatistica di tali soggetti e la loro assimilabilità, in relazione alle procedure di accreditamento e alla tipologia delle prestazioni erogate per conto del SSR, alle altre strutture private accreditate con lo stesso SSR.

Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità si richiama anche quanto precisato ai punti 5 e 7 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1314/2016.

La disciplina in materia di libera professione sopra richiamata, anche con riferimento alle incompatibilità, riguarda altresì il personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende sanitarie, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 15 quinquies, comma 9, del D.lgs 502/1992 e dell’art. 5, commi 2, 7 e ss., del D.lgs. n. 517/1999. Pertanto l’attività espletata da tale personale in regime di libera professione, oltre che in attività assistenziale, dovrà essere rilevata con i sistemi informatizzati e le modalità utilizzate per il personale del SSN, ovvero con altri sistemi e modalità idonei che dovessero essere concordemente individuati da Regione, Università ed enti del SSR interessati.

In relazione all’attività di verifica, anzitutto si ribadisce quanto già disposto su tale tematica dal punto 5 delle premesse della D.G.R. n. 360 dell’11.2.2005.

Gli organismi paritetici di promozione e verifica, come richiama la loro stessa definizione, ricoprono due principali funzioni ossia quella di promuovere la libera professione, esclusivamente all’interno delle strutture aziendali, e di verificare che l’attività si svolga nel rispetto dei vincoli normativi e delle disposizioni regionali e aziendali.

Quanto alla prima competenza, gli organismi esplicano il loro ruolo, in sinergia con il Collegio di direzione, anche mediante la proposta di soluzioni organizzative innovative ovvero migliorative.

In merito alla funzione di verifica, si invitano anzitutto le Direzioni generali a vigilare al fine di assicurare che gli Organismi paritetici si riuniscano come minimo due volte l’anno.

Le riunioni periodiche, almeno semestrali, sono previste per esaminare e valutare la documentazione che gli uffici preposti (controllo di gestione, risorse umane, libera professione, direzione medica, ecc.) trasmettono all’Organismo paritetico, il quale può intervenire tempestivamente nel caso di irregolarità, fatte salve le rispettive competenze e responsabilità in capo a ciascun Servizio. Si sottolinea che all’organismo spetta esprimere un parere preventivo al Direttore Generale in merito all’irrogazione di eventuali sanzioni. A tal proposito si raccomanda che nei regolamenti aziendali sia definito un codice disciplinare comprensivo delle procedure da applicare. Infine, rispetto a tale ultima prerogativa, si richiamano le Direzioni generali affinché

assicurino effettività al sistema sanzionatorio.

U) Richieste di svolgimento di attività extra ufficio da parte di professori e ricercatori universitari in assistenza

Tutte le aziende ove prestano servizio professori e ricercatori universitari in assistenza devono attivarsi, qualora non l’abbiano già fatto, presso le università dalle quali gli stessi professori e ricercatori dipendono affinchè le eventuali richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraufficio ex articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, siano preventivamente comunicate dalle università alle stesse aziende per consentire la verifica, in relazione all’ambito sanitario, dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità. Quanto sopra, possibilmente, nel quadro di un accordo tra le amministrazioni che disciplini i reciproci comportamenti e le relative tempistiche.

V) Distacco di personale delle aziende del SSR presso gli uffici dell’Area Sanità e Sociale e presso Azienda Zero

Per quanto attiene ai presupposti, alle modalità di svolgimento e alle finalità delle attività specialistiche rese dal personale aziendale in posizione di distacco presso gli uffici dell’Area Sanità e Sociale, si rinvia alle disposizioni contenute nella disciplina speciale introdotta con DGR n. 684 del 13 maggio 2014.

Tenuto conto della ripartizione delle competenze intervenuta tra l’Area Sanità e Sociale e l’Azienda Zero, si conferma il contingente massimo di unità di personale distaccabili per il biennio 2020/2021 presso gli uffici dell’Area Sanità e Sociale, distribuendolo come segue:

  • Personale della dirigenza medica, veterinaria e SPTA: n. 15;
  • Personale del comparto: n. 20.

Per l’attivazione del distacco di personale presso la Direzione Servizi Sociali, vale la disciplina generale introdotta con DGR n. 1510 del 26 settembre 2016.

Sono ancora consentiti i distacchi dalle aziende ad Azienda Zero secondo le previsioni di cui alla DGR n. 431 del 6 aprile 2017. Il contingente massimo di personale per l’anno 2020 è definito come segue:

  • Personale della dirigenza medica, veterinaria e SPTA: n. 15;
  • Personale del comparto: n. 25.

W) Formazione continua e acquisizione dei crediti ECM del personale sanitario in comando o distacco presso l’Area Sanità e Sociale e in comando o distacco presso Azienda Zero o dipendente di Azienda Zero.

Le attuali indicazioni relative alle modalità di acquisizione dei crediti formativi ECM, fatti salvi i casi di esonero, esenzione e riduzione definiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua secondo cui l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi, puntualizzano che il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Allo scopo di permettere l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua riguardante il personale sanitario in comando/distacco presso l’Area Sanità e Sociale e in comando/distacco presso Azienda Zero o dipendente della stessa, i suddetti dipendenti possono richiedere, entro fine febbraio di ogni anno, la riserva di posti a corsi relativi al proprio fabbisogno formativo e ambito di competenza, tra quelli descritti nei piani formativi delle Aziende ULSS, ospedaliere e IOV, inseriti annualmente nel portale ECM entro il 31 dicembre. Le aziende sanitarie hanno la facoltà di accettare la richiesta di partecipazione valutandone l’impatto che potrebbe determinarsi, in seguito alla presenza di tale personale, rispetto agli obiettivi dei singoli corsi e ai gruppi di lavoro.

X) Maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile – ex articolo 39, comma 9, dei CC.CC.NN.LL. dell’8.06.2000.

La maggiorazione della retribuzione di posizione, parte variabile, di cui all’articolo 39, comma 9, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l’8.06.2000 compete ai dirigenti individuati nell’allegato A), punto 8.1 e nell’Allegato B), punto 2.1.2 e 2.1.3 della D.G.R 1306/2017.

Tale maggiorazione, limitatamente agli incarichi di responsabile di dipartimento, dovrà essere determinata nella misura minima prevista dalle norme contrattuali per le Aziende in situazioni di disequilibrio economico, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale. Ai Direttori della Funzione Territoriale e della Funzione Ospedaliera, ai quali già compete il beneficio in parola in qualità, rispettivamente, di Direttori di Distretto e di Direttori medici di Ospedale, non potrà comunque essere riconosciuta una maggiorazione che, sommata alla prima, superi gli importi derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 4, comma 4, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del 6 maggio 2010, integrativi di quelli del 17 ottobre 2008.

Non potranno essere riconosciuti incarichi non previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché dalle vigenti deliberazioni regionali (ad esempio: vice direttore di dipartimento).

Y) Corsi di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa dei ruoli PTA e per i professori universitari in assistenza

In considerazione della necessità che tutti i dirigenti di struttura complessa acquisiscano un elevato livello di professionalità in campo organizzativo e gestionale, si evidenzia l’opportunità che al corso di formazione manageriale di cui alla D.G.R. 1094/2015 recante ad oggetto: “Disposizioni per l’attivazione del corso di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16 quinquies del decreto legislativo 502/92 s.m.i., e all’art. 7 del DPR n. 484/97”, partecipino anche i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, titolari del predetto incarico, in servizio presso le aziende. Restano validi i certificati di formazione manageriale eventualmente già conseguiti. Tutte le disposizioni contenute nella citata D.G.R. 1094/2015 trovano applicazione anche con riferimento ai corsi cui parteciperanno i dirigenti dei predetti ruoli, fatta eccezione di quelle che riguardano la sola dirigenza sanitaria. Il conseguimento dell’attestato di formazione manageriale sarà valutato in sede di procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di struttura complessa.

Si precisa che, alla luce del disposto dell’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 517/1999 sono obbligati alla partecipazione al corso per formazione manageriale anche i professori universitari in assistenza che non siano ancora in possesso del certificato di formazione manageriale e che non siano ancora stati confermati nell’incarico a seguito di valutazione positiva operata dal Collegio tecnico al 31 dicembre 2015.

Z) Commissioni concorsuali e commissioni invalidi civili

Al fine di contenere i costi, le aziende dovranno programmare i lavori delle commissioni in epigrafe e di tutte le altre commissioni per le quali sia prevista l’erogazione di gettoni o compensi a favore del personale dipendente in modo tale che gli orari del loro svolgimento coincidano con gli orari di servizio degli stessi dipendenti (coincidenza che determina la giuridica inammissibilità dell’erogazione di gettoni/compensi), fatti salvi casi eccezionali, accertati di volta in volta, che impongano una scelta diversa in rapporto alla necessità di garantire l’attività assistenziale ed all’oggettiva impossibilità di modificare l’organizzazione del lavoro.

Per il medesimo fine di cui sopra, anche la partecipazione alle commissioni d’esame a conclusione del percorso formativo per Operatore Socio Sanitario di cui alla L.R. 16 agosto 2001, n. 20, avviene in orario di servizio da parte dei dipendenti designati in qualità di rappresentanti regionali per l’area sanitaria e sociale. Sono fatti salvi i casi eccezionali che impongano, per garantire l’attività assistenziale, una diversa scelta, ed, in tale ipotesi, al dipendente verrà corrisposto il compenso previsto dall’organismo di formazione.

AA) Raccordo con l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione a sua volta approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72.

Tale aggiornamento si poneva in continuità con il PNA e, alla luce dell’analisi effettuata nel corso del 2015 dall’Anac, dalla quale era emersa l’insoddisfacente attuazione delle disposizioni di cui alla legge n, 190 del 6 novembre 2012, anche in relazione alle aziende del SSN, dedicava uno specifico approfondimento al settore della Sanità e alle connesse, specifiche, criticità connesse alla tematica della prevenzione e del contrasto del fenomeno della corruzione; come noto, quale corruzione si deve intendere il complesso dei comportamenti devianti di rilevanza non solo penale definiti, secondo una definizione di origine europea maladministration.

Nel contesto del predetto approfondimento, l’Autorità ha evidenziato che “L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nei Piani deve trovare conforme riscontro negli altri strumenti di programmazione non potendosi disgiungere la stessa da un’adeguata programmazione e dalla valutazione delle performance individuali e dell’organizzazione. Tali misure, infatti, hanno una duplice valenza in quanto incidono contemporaneamente sull’efficienza dell’organizzazione e, quindi, sull’impiego eticamente più responsabile ed appropriato delle risorse pubbliche, nonché sulla trasparenza dei comportamenti che scoraggiano di per sé i fenomeni corruttivi e il conflitto di interessi.

Ai fini di una concreta implementazione e diffusione della cultura della legalità, trasparenza ed integrità all’interno dell’organizzazione sanitaria è necessario, inoltre, supportare l’attuazione del PTPC con gli strumenti, anche formativi, volti ad accrescere la consapevolezza e la partecipazione di tutti gli attori al processo di miglioramento del sistema”.

Il documento evidenzia, in sostanza, la stretta connessione e la forte esigenza di coordinamento che deve essere attuato tra la normativa anticorruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale, tema oggetto della presente deliberazione. Le misure organizzative che, per quanto riguarda gli enti del SSN, tenuto conto delle relative specificità, risultano funzionali anche al perseguimento dei fini di prevenzione del fenomeno della maladministration, ineriscono, secondo l’Autorità, ai seguenti ambiti, interni o comunque connessi con la gestione del personale: individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e dei relativi requisiti soggettivi; incarichi e nomine, con riguardo particolare alle nomine a responsabile di strutture complesse; attività libero professionale.

Con D.G.R. n. 1905 del 23 dicembre 2015, “Disposizioni per l’anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica”, si è evidenziata la forte esigenza di coordinamento tra la normativa anticorruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale. Con particolare riferimento agli specifici ambiti di vulnerabilità come individuati dall’Anac, si è provveduto a richiamare le aziende sull’importanza di adottare misure organizzative, in sede di gestione del personale, che si coordinino con le indicazioni derivanti dal complesso di disposizioni in materia di anticorruzione.

Con successiva Deliberazione n. 1537 del 10 ottobre 2016, si è quindi provveduto a dare atto dei contenuti dell’aggiornamento del PNA 2015 in sanità formulando primi indirizzi attuativi da adottarsi da parte delle Aziende e degli enti del SSR con particolare riguardo alla figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, alla rotazione del personale dirigenziale di area amministrativa e tecnica responsabile di strutture a cui fanno capo processi più esposti a rischio, tra le quali vanno in primo luogo annoverate quelle preposte all’acquisizione di beni e servizi e gli uffici tecnici.

La necessità di un opportuno ed efficace raccordo delle misure e degli aspetti riferiti alla prevenzione e al contrasto della corruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale è sempre più stata affermata anche nei successivi Piani Nazionali Anticorruzione, in particolare quello del 2016.

In ragione di ciò, nei provvedimenti deliberativi aventi ad oggetto le disposizioni in materia di personale del SSR non si è mai mancato di richiamare le indicazioni sia di carattere generale che di carattere speciale, rivolte alla Sanità, contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione.

Alla luce di una ormai imminente approvazione in via definitiva del PNA 2019 si raccomanda, pertanto agli enti del SSR Veneto, specie per quanto concerne l’ambito della gestione del personale, di attenersi alle indicazioni in materia di prevenzione e contrasto dei rischi corruttivi, anche attraverso lo strumento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.

AB) Acquisto di prestazioni ex articolo 55 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del SSN dell’8.06.2000

Le aziende sono autorizzate ad acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari ai sensi dell’articolo 55 dei CC.CC.NN.LL. dell’8.06.2000 per consentire:

  • il rispetto delle liste di attesa;
  • la remunerazione delle guardie notturne ai sensi dell’articolo 18 dei CC.CC.NN.LL. del 3 novembre 2005;
  • di far fronte ad effettive insufficienze degli organici delle discipline carenti sul mercato per le quali nell’ultimo triennio siano state indette normali procedure di reclutamento andate deserte;
  • di garantire i servizi ambulatoriali per l’utenza esterna e l’utilizzo delle apparecchiature diagnostiche nei giorni e negli orari stabiliti dall’articolo 38, comma 13, della L.R. 30 dicembre 2016., n. 30.

L’utilizzo dell’istituto è consentito solo laddove risulti oggettivamente impossibile o, comunque maggiormente oneroso, il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

Le risorse a diposizione sono quelle già previste per l’anno 2019, salve motivate variazioni rappresentate nell’ambito del Piano Triennale dei fabbisogni 2020-2022.

AC) Tempi di vestizione, svestizione e passaggi di consegne

I commi 11, 12, e 13 dell’articolo 27 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 21 maggio 2018, recitano:

“11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo”.

Inoltre, l’articolo 8, comma 5, lett. n), dello stesso CCNL prevede che in sede di contrattazione integrativa possa essere disposto l’innalzamento dei tempi previsti dall’articolo 27, commi 11 e 12 per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori complessivi 4 minuti nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti.

Alla luce delle predette disposizioni tutte le aziende, qualora non vi abbiano già proveduto, sono tenute a disciplinare, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dal CCNL del 21 maggio 2018, i tempi di vestizione, svestizione e per i passaggi di consegne. In particolare le aziende destinatarie degli accorpamenti di cui alla L.R. 19/2016 dovranno, fermi restando gli accordi di maggior favore in essere, pervenire ad una regolamentazione omogenea dell’orario riconoscibile ai dipendenti per l’effettuazione di tali operazioni.

AD) Assunzioni di personale da parte di Azienda Zero.

L’articolo 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 consente ad Azienda Zero di effettuare assunzioni dirette, previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, di personale mediante procedure concorsuali per la copertura di posti di dotazione organica, così come definita dall’articolo 7, comma 3 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, che non siano stati coperti, mediante le procedure di mobilità di cui all’articolo 7, comma 1 della stessa legge, con le aziende ed enti del servizio sanitario regionale a seguito degli accordi conclusi ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell’articolo 47 della L. 428/1990.

Azienda Zero con nota prot. n. 21530 del 31 ottobre 2019 ha rappresentato di aver acquisito 187 persone tramite le procedure di mobilità di cui sopra, a fronte di una dotazione organica di 318 unità, di cui 305 ricopribili attraverso tali procedure in quanto oggetto delle corrispondenti riduzioni da parte delle aziende. In particolare Azienda Zero ha comunicato di aver coperto 151 posti di personale del Comparto, a fronte di 250 previsti dalla dotazione organica, e 36 posti di dirigente dell’area medica e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, a fronte di 55 previsti nella stessa dotazione organica.

In conseguenza della difficoltà manifestata dalle aziende sanitarie a dare ulteriore corso alle procedure di mobilità e nel contempo della necessità per Azienda Zero di completare la copertura della dotazione organica, attesa la presa in carico delle attività ad essa assegnate dalla L.R. 19/2016, con la predetta nota prot. n. 21530/2019 è stato richiesto di procedere, oltre che con le procedure di mobilità riservate alle Aziende del SSR, anche attraverso assunzioni dirette mediante espletamento di procedure concorsuali, per i posti che non siano stati coperti a seguito delle medesime procedure di mobilità.

Considerata la necessità di assicurare comunque lo svolgimento delle attività di Azienda Zero, si propone di autorizzare la stessa Azienda ad effettuare assunzioni dirette di personale, nei limiti della dotazione organica approvata con provvedimenti regionali, mediante espletamento di procedure concorsuali relativamente ai posti della stessa dotazione organica che non sia possibile coprire attraverso le procedure di mobilità dalle aziende ed enti del SSR, previste dall’articolo 7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

AE) Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali

Con riferimento all'acquisizione di personale convenzionato relativo alla specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l'anno 2020, sono confermate le disposizioni in regime autorizzatorio in materia di conferimento di incarichi sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato già in essere.

Le Aziende sono tenute al rispetto dell'obiettivo di costo complessivo pari a € 82.530.850 indicato dalle Aziende per l'anno 2020 per la specialistica convenzionata, nei Piani Triennali dei Fabbisogni 2019-2021, autorizzando nel contempo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a modificare il predetto importo.

Ciò in linea con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna Azienda sanitaria e al fine di evitare un ricorso inappropriato alla stessa specialistica volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione di personale dipendente del SSR.

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è autorizzato a determinare con proprio decreto gli obiettivi di costo relativi a ciascun Azienda in analogia con quanto previsto in relazione al personale dipendente.

Nel rispetto dei vincoli economici sopracitati, è soggetto, pertanto, a regime autorizzatorio regionale:

  1. ogni conferimento di incarico ex novo accompagnato dalla relativa proposta di conversione di branca/ore (da una branca esistente ad una nuova branca);
  2. ogni conversione di branca/ore (inteso come passaggio da una branca esistente ad altra branca esistente);
  3. ogni assegnazione di ogni nuovo incarico aggiuntivo previsto dall’ACN a sanitari già incaricati (esempio: responsabile di branca, art. 27, commi 7-9, incarico di organizzazione e coordinamento funzionale, art. 22, comma 8, lett. c);
  4. ogni conferimento di incarico ex novo in deroga al vincolo di spesa 2020 e a carattere provvisorio/ definitivo in riferimento alle ore e alla branca specialistica, in presenza di particolari esigenze assistenziali opportunamente motivate e solo dopo aver dato applicazione a tutti gli istituti previsti relativi all'organizzazione del lavoro.

Ciascuna Azienda dovrà, pertanto, inviare all'Area Sanità e Sociale, formale richiesta di autorizzazione al conferimento di incarichi di personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, nei termini previsti per la trasmissione dei piani aziendali di acquisizione del personale dipendente del SSR.

AF) Istituzione della Cabina di Regia per le Politiche del Personale del SSR.

Il Piano Socio Sanitario 2019-2023, approvato con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, evidenzia che, in ragione della “importanza strategica e la centralità del personale nelle Aziende sanitarie, risulta fondamentale individuare politiche di gestione integrate e sinergiche con quelle organizzative e produttive a partire dalla definizione di standard necessari a garantire erogazione e qualità dei servizi”, e formula indirizzi per l’innovazione delle modalità e degli strumenti per la gestione del personale.

Il citato Piano Socio Sanitario Regionale, nell’individuare gli obiettivi strategici connessi al governo e alle politiche del personale individua, tra gli altri, l’incrementare le competenze e il favorire lo sviluppo del potenziale del personale, nonché l’innovazione delle modalità e degli strumenti per la gestione del personale.

Il PSSR, inoltre, evidenzia i seguenti elementi di innovazione:

  • Valorizzare la flessibilità nel cambiamento dei contesti di lavoro;
  • Utilizzare al meglio le peculiarità generazionali del personale presente nei diversi ambiti lavorativi;
  • Valorizzare le competenze del personale;
  • Definire standard minimi per il personale nei diversi contesti;
  • Introdurre la cultura dei risultati;
  • Ripensare i processi chiave dell’organizzazione ponendo il personale al centro del sistema;
  • Creare sinergie tra le politiche aziendali e le pratiche di gestione del personale.

In particolare, nell’attuale contesto contraddistinto dalla carenza di personale medico specialista e dall’accelerazione dei flussi di uscita dei professionisti sia per un maggior interesse verso il settore privato, sia a causa di pensionamento, l’attrattività del servizio sanitario regionale e la fidelizzazione (retention) del personale costituiscono le due principali dimensioni sulle quali è necessario intervenire, quando si intende operare in una logica non meramente emergenziale, al fine di garantire al SSR condizioni di equilibrio sotto il profilo delle risorse umane.

Interventi emergenziali volti a semplificare l’ingresso di nuovi operatori all’interno del SSR potrebbero risultare inefficaci se il Servizio Sanitario regionale non presentasse sufficiente attrattività.

Analogamente, il sistema sanitario potrebbe risultare deficitario se non si ponessero in essere adeguati interventi organizzativi e di valorizzazione del personale già in servizio al fine di assicurarne la fidelizzazione.

Adeguate politiche di reclutamento, quali quelle già promosse dalla Regione del Veneto e in atto all’interno del SSR regionale, devono pertanto accompagnarsi con interventi e politiche rivolte al personale già in servizio al fine di ridurre le uscite non fisiologiche, ovvero non legate a pensionamenti.

Sino ad oggi, accanto alla riorganizzazione dell’intero Servizio Sanitario Regionale, che ha visto l’accorpamento e la fusione delle Aziende UU.LL.SS.SS. preesistenti e la creazione della Azienda Zero, chiamata ad assolvere compiti di tipo sovraziendale e trasversale, sono state poste in essere numerose azioni finalizzate ad accompagnare il cambiamento organizzativo e a promuovere il cambiamento culturale. Ciò in una logica, tra l’altro, di promozione, valorizzazione e fidelizzazione del personale già operante all’interno del SSR Veneto.

Con D.G.R. n. 114 del 7.2.2017 sono state approvate le line generali del progetto di Change management quale strumento a supporto del processo di trasformazione del Servizio Socio Sanitario, anche in ragione dei mutamenti organizzativi introdotti con L.R. 19/2016. La prosecuzione del progetto per l’anno 2018 è stata autorizzata con D.G.R. n. 229 del 6.3.2018.

Il progetto di Change Management, pur originato dalla necessità di supportare le direzioni strategiche delle Aziende del Veneto interessate dai mutamenti organizzativi ricordati, si è connotato quale intervento di formazione sul campo volto alla massima valorizzazione delle risorse professionali e delle competenze interne al sistema socio sanitario veneto, sotto la supervisione di figure esterne di riferimento regionale e nazionale nel campo del management e della formazione. Il percorso realizzato ha costituito occasione di ricerca e approfondimento nei campi organizzativi, manageriali, finanziari e contabili applicati alla Sanità i cui risultati possono trovare utile applicazione in un percorso di continuo cambiamento.

Inoltre, dal 2016 la Regione ha promosso la realizzazione dell’indagine di clima organizzativo, quale sistema di misurazione dello stato di salute delle organizzazioni, effettuata con il supporto tecnico-scientifico del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e che ha coinvolto tutte le Aziende e gli enti del SSR. I risultati di tale indagine, effettuata in collaborazione con i referenti regionali e aziendali, con cadenza periodica, entrano a far parte del Sistema di valutazione multidimensionale delle performance dei Sistemi sanitari del Network di numerose regioni italiane.

Gli item dei questionari somministrati, differenziati a seconda che quest’ultimi fossero rivolti ai responsabili di struttura semplice o complessa, ovvero ad altro personale dipendente (medico e non medico senza responsabilità di struttura, infermieri, Oss, ruoli amministrativi, ecc.), indagano tutte le dimensioni che, secondo la letteratura, consentono di rilevare la soddisfazione personale, tra le quali figurano la chiarezza dei compiti, il riconoscimento dei meriti, il senso di appartenenza, la fiducia e il coinvolgimento, il clima interno, le pari opportunità, l’opportunità di crescita e la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, la capacità di creare un lavoro di squadra tra i dipendenti, la capacità di promuovere una comunicazione aperta.

L’indagine di clima, anziché un obiettivo in sé, costituisce un importante strumento del quale la Regione intende avvalersi, in collaborazione con le aziende e gli enti del SSR, al fine di avviare politiche attive di promozione del benessere del personale in una logica di valorizzazione e fidelizzazione dello stesso.

I risultati dell’indagine consentono, difatti, di individuare quelle che sono le aree di miglioramento sia del Servizio Sanitario regionale nel suo complesso, sia delle singole Aziende ed Enti sanitari.

Tra le ulteriori azioni già avviate dalla Regione del Veneto al fine di valorizzare e fidelizzare il personale del SSR, vanno ricordati e dovranno essere messi a sistema gli interventi in materia di formazione.

La formazione del personale in sanità, oltre che una leva strategica atta a garantire standard qualitativi elevati e innalzare costantemente il livello di qualità del servizio sanitario, costituisce un fondamentale elemento di valorizzazione dello stesso personale. Numerose e di estrema qualità sono le attività di formazione del personale medico e sanitario sulle quali la Regione del Veneto sta investendo ormai da anni. Particolare rilevanza rivestono i percorsi, per citare solo i più significativi, rivolti ai coordinatori delle professioni sanitarie e ai titolari di incarichi organizzativi, quelli rivolti alla formazione dei medici di medicina generale e quelli rivolti al top management degli enti e delle aziende del SSR.

Rientra, infine, nelle azioni volte a dare la giusta attenzione alle risorse umane già presenti nel SSR la predisposizione e l’avvio di apposite politiche di age-diversity management che la Regione del Veneto ha promosso, in collaborazione con le aziende e gli enti del SS regionale dall’anno 2018.

Tali linee guida costituiscono uno strumento che, se opportunamente utilizzato dagli enti del SSR Veneto, può consentire la valorizzazione di quelle risorse umane che potrebbero, per ragioni connesse a stati personali o di salute, essere perse, con evidente detrimento per l’intero servizio sanitario regionale.

Valorizzare le differenze, le peculiarità, trasformare potenziali limitazioni in opportunità, è una delle chiavi di successo di un’organizzazione del lavoro che promuova il capitale umano e non ne disperda il valore.

Va, altresì, evidenziato che le linee guida approvate dalla Regione del Veneto e delle quali si intende continuare a promuovere l’adozione in tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, costituiscono uno strumento di apertura alla previsione di intelligenti e efficaci politiche di conciliazione per tutte quelle situazioni che, se non adeguatamente gestite, potrebbero comportare disaffezione, perdita di motivazione, perdita di produttività o perdita effettiva di risorse umane.

Tra le ulteriori azioni già avviate dalla Regione del Veneto al fine di valorizzare e fidelizzare il personale del SSR, vanno ricordati e dovranno essere messi a sistema gli interventi in materia di formazione quali, da ultimo, quelli relativi all’avvio dei percorsi di formazione complementare regionale finalizzati al conferimento, nell’ambito del personale non dirigenziale, di incarichi di funzione professionale di “esperto”, approvati con D.G.R. n. 1580 del 29 ottobre 2019.

Interventi di valorizzazione non possono non contemplare anche la previsione di ulteriori risorse incentivanti. A tale proposito si ricorda quanto previsto nel Piano Socio Sanitario 2019 – 2021 al capitolo “Il governo e le politiche per il personale - Valorizzazione della professionalità del personale dipendente del servizio sanitario regionale” che recita:

“Al fine di favorire un complessivo miglioramento dei servizi offerti e di fornire alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale strumenti per il conseguimento dei più elevati livelli di efficienza dei servizi anche attraverso la valorizzazione e l’incentivazione del personale, la Giunta regionale, nell’ambito delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale, che prevede integrazioni regionali finalizzate all’efficacia ed efficienza, promuove la sottoscrizione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per destinare specifiche risorse aggiuntive ad integrazione della struttura stipendiale del personale dipendente del servizio sanitario regionale ad incentivo e valorizzazione della professionalità.

La Giunta regionale può altresì destinare specifiche risorse aggiuntive regionali per il personale dipendente in servizio presso sedi particolarmente disagiate”.

Tale previsione potrà concretizzarsi nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia sia di spesa del personale del SSN che di consistenza dei fondi contrattuali.

Le azioni già implementate e sopra evidenziate si inseriscono, pertanto, in un complessivo disegno di intervento di medio – lungo periodo che vede la Regione quale capofila in una serie di interventi e politiche attive volti alla promozione del benessere organizzativo delle risorse umane del SSR.

Alcune delle tematiche evidenziate sono state, peraltro, oggetto di discussione e confronto con le organizzazioni sindacali del comparto sanitario afferenti al personale dirigente e non dirigente, anche a seguito della sottoscrizione del protocollo del 15 luglio 2019, avente ad oggetto la strutturazione di un confronto permanente relativo alle tematiche del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

Diviene ora necessario, al fine di garantire un disegno coerente ed armonico, mettere a sistema le azioni già in essere e quelle di prossima individuazione ed attuazione, in materia di politiche del personale, anche per quanto concerne il benessere organizzativo, concentrandone la regia in capo a un unico organismo che veda la partecipazione di Regione e degli enti ed aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Si propone, pertanto, con il presente atto, di istituire una Cabina di Regia per le politiche del personale del SSR, presieduta dal Direttore Generale dell’Area sanità e Sociale, o suo delegato, che veda la partecipazione dei referenti regionali delle competenti strutture regionali e dei referenti delle Aziende ed Enti del SSR veneto, e che abbia, quindi, la seguente composizione:

  • Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, o suo delegato, Regione del Veneto, con funzioni di Presidente;
  • Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR o suo delegato; in caso di assenza del Presidente, ricopre le funzioni di Vice Presidente;
  • Due componenti indicati dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR.
    Per approfondimenti o per la realizzazione di programmi di lavoro specifici, potrà, in relazione a tali attività, essere integrata con altri soggetti competenti quali, tra gli altri, presidenti Comitati Unici di garanzia (o loro delegati), Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (o loro delegati), responsabili dei processi di inserimento delle persone con disabilità, medici competenti, interessati all'attuazione del programma.
    La Cabina di regia, la cui segreteria è affidata alla Direzione Risorse Strumentali SSR, dovrà svolgere i seguenti compiti:
  • individuare, anche in ragione degli esiti dell’indagine di clima, delle aree di miglioramento del SSR sulle quali indirizzare l’attività di Regione ed aziende ed Enti del SSR;
  • elaborare strumenti e azioni per realizzare gli obiettivi di miglioramento prefissati;
  • coordinare le attività inerenti alle azioni poste in essere e monitorare la ricognizione dei loro esiti;
  • coordinare la ricognizione e la condivisione di best practice; in particolare, per quanto concerne le buone prassi conseguenti alla applicazione delle linee guida sull’age-diversity management, la Cabina di Regia collaborerà con la Azienda Zero, individuata D.D.R. n. 31 del 2018, incaricata dell’effettuazione del monitoraggio periodico sull’attuazione della relativa Direttiva regionale;
  • collaborare con l’Area Sanità e Sociale nella formulazione di piani formativi volti a promuovere percorsi di valorizzazione e fidelizzazione del personale, oltre che di cambiamento organizzativo e culturale; in particolare, tale attività dovrà armonizzarsi con le azioni previste dal progetto di Change management;
  • effettuare i necessari approfondimenti giuridico-normativi volti a formulare proposte per rendere maggiormente efficaci le azioni;
  • definire tempi, risorse e indicatori di processo per ogni specifica azione elaborata e programmata;
  • proporre eventuali interventi o azioni correttive;
  • predisporre annualmente una relazione riassuntiva da presentare alla Giunta regionale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
    La Cabina di Regia potrà, inoltre, relazionarsi, periodicamente, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative all’interno del SSR, in merito agli obiettivi perseguiti e alle attività intraprese.
    La Cabina di Regia per le politiche del personale
    potrà altresì avvalersi, all’interno della collaborazione già in essere che le vede affidata dal PSSR 2019-2023 lo sviluppo della formazione manageriale e specialistica, e nel rispetto del rispettivo statuto, della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP) per la realizzazione di programmi di formazione finalizzata a promuovere processi di cambiamento gestionale e culturale negli operatori del SSR e di loro valorizzazione.
    Si propone di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di adottare con proprio atto i provvedimenti necessari a dare attuazione alle proposte che verranno formulate dalla cabina di Regia.
    Si propone, inoltre, di fissare entro sei mesi dalla seduta di insediamento della Cabina di Regia, la elaborazione di un progetto che preveda la individuazione delle aree di miglioramento sulle quali intervenire nel primo anno di operatività e gli strumenti con i quali intervenire; il progetto dovrà essere formalmente presentato all’Area Sanità e Sociale.
    Con deliberazione n. 131/CR del 29 novembre 2019 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni sopra illustrate ed ha contestualmente disposto la trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall’articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e dall’articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.
    Con nota prot. n.0018166 del 17 dicembre 2019 il Presidente della Quinta Commissione consiliare ha comunicato il parere favorevole, a maggioranza, della stessa Commissione, rilasciato nella seduta n.161 del 12 dicembre 2019. La Quinta Commissione con la predetta nota ha peraltro prescritto di inserire, alla fine del secondo capoverso della letttera O) delle premesse, le seguenti parole: "garantendo al contempo e senza far venir meno gli standard qualitativi dei servizi erogati dal SSR". Ha inoltre prescritto l'inserimento all'ultimo capovero della lettera AD, dopo le parole "ad effettuare assunzioni dirette di personale", le parole "nei limiti della dotazione organica approvata con provvedimenti regionali". La Commissione ha altresì invitato a integrare conformemente il dispositivo della deliberazione.

In adesione a quanto richiesto dalla Quinta Commissione si è proveduto ad effettuare le citate integrazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTI gli articoli 331 e 340 del Codice Penale;
  • VISTO l’articolo 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428;
  • VISTO l’articolo 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412;
  • VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e i.;
  • VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;
  • VISTO il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
  • VISTO l’articolo 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
  • VISTO il DPCM 27 marzo 2000;
  • VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.e i.;
  • VISTO l’articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350;
  • VISTA la L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i.;
  • VISTO l’articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.e i.,
  • VISTO l’articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;
  • VISTO l’articolo 16, commi 4, 5 e 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15luglio 2011, n. 111;
  • VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190;
  • VISTO il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • VISTO l’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
  • VISTO l’articolo 1, comma 1148 della L. 27 dicembre 2017, n. 205;
  • VISTA la L. 30 dicembre 2018, n. 145;
  • VISTA la L. 11 febbraio 2019, n. 12;
  • VISTI gli articolo 11 e 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60;
  • VISTO il D.M. 13 giugno 2017, n. 402;
  • VISTA la L.R. 16 agosto 2001, n. 20;
  • VISTA la L.R. 8 agosto 2014, n. 24;
  • VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
  • VISTA la L.R 30 dicembre 2016, n. 30;
  • VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
  • VISTO l’articolo 19 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15;
  • Vista la Delibera CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013, “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
  • VISTA la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
  • VISTA la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
  • Vista la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017, “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
  • VISTA la dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
  • VISTI l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali recepito in data 17 dicembre 2015 e s.m.i. e relativo Accordo Integrativo regionale, recepito con DGR n. 1831 del 14 novembre 2017;
  • VISTI gli articoli 21, 39, 55 e 58 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA, dell’8 giugno 2000 e l’articolo 4, comma 4 dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree del 6 maggio 2010,
  • VISTO l’articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20 settembre 2001;
  • VISTO l’articolo 59 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;
  • VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018;
  • VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018;
  • VISTO il documento delle Regioni e delle Province Autonome del 15 febbraio 2018;
  • VISTO l’art. 2 co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • VISTO l’articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e l’articolo 14, comma 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
  • VISTA la D.G.R. n. 360 dell’11 febbraio 2005;
  • VISTA la D.G.R. n. 847 del 4 giugno 2013;
  • VISTA la D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013;
  • VISTA la D.G.R. n. 684 del 13 maggio 2014;
  • VISTA la D.GR n. 1094 del 18 agosto 2015;
  • VISTA la D.G.R. n. 1510 del 26 settembre 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 1314 del 16 agosto 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 1537 del 10 ottobre 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 1690 del 26 ottobre 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 2174 del 23 dicembre 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 114 del 7 febbraio 2017;
  • VISTA la D.G..R. n. 245 del 7 marzo 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 431 del 6 aprile 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 1422 del 5 settembre 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 1833 del 14 novembre 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 229 del 6 marzo 2018;
  • VISTA la D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018;
  • VISTA la D.G.R. n. 1092 del 31 luglio 2018;
  • VISTA la D.G.R. n. 177 del 22 febbraio 2019;
  • VISTA la D.G.R. n. 359 del 26 marzo 2019;
  • VISTE le DD.G.R. n 1224 e n. 1226 del 14 agosto 2019;
  • VISTA la D.G.R. n.1580 del 29 ottobre 2019;
  • INFORMATE le OO.SS. del Comparto Sanità, della Dirigenza dell'Area Sanità e della Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa;
  • VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
  • VISTA la propria deliberazione n 131/CR del 29 novembre 2019;
  • VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato il 12 dicembre 2019

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le disposizioni a valere per l’anno 2020 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna;
  3. di determinare l’obiettivo di costo per il personale dipendente relativo all’anno 2020 per tutte le Aziende ULSS, l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’IRCCS IOV e l’Azienda Zero nella misura complessiva di € 2.796.000.000, autorizzando nel contempo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a modificare il predetto importo nel rispetto delle disposizioni in materia di personale per le aziende ed enti del SSN contenute nell’articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60;
  4. di determinare l’obiettivo di costo per la specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali relativo all’anno 2020 nella misura complessiva di € 82.530.850, autorizzando nel contempo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a modificare il predetto importo;
  5. di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di determinare, con proprio decreto, gli obiettivi di costo, complessivamente indicati ai precedenti punti 3 e 4, per ciascuna delle Aziende ed Enti del SSR;
  6. di autorizzare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare in corso d’anno, con proprio decreto gli obiettivi di costo attribuiti alle singole Aziende/Enti e ad effettuare eventuali manovre compensative;
  7. di precisare che l'esternalizzazione dei servizi di cui all'articolo 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è subordinata alla dimostrazione che la scelta operata costituisce un vantaggio per l'organizzazione e determina risparmi in termini di costi garantendo al contempo e senza far venir meno gli standard qualitativi dei servizi erogati dal SSR;
  8. di stabilire che il termine del 31 dicembre 2019, previsto dalle DD.G.R. n. 245 del 7 marzo 2017 e n. 1833 del 14 novembre 2017, per l’adeguamento da parte delle Aziende ed enti del SSR e dei soggetti privati accreditati ai valori minimi di riferimento per il personale dirigente medico dei Pronto Soccorso, delle Medicine generali e delle Chirurgie generali, è posticipato al 31 dicembre 2021;
  9. di confermare l’autorizzazione per le aziende ed enti del SSR ad avvalersi, per il personale sanitario del Comparto Sanità, della deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato, nel limite di dodici mesi, qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 57 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;
  10. di autorizzare Azienda Zero, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, ad effettuare per l'anno 2020 assunzioni dirette di personale, nei limiti della dotazione organica approvata con provvedimenti regionali, mediante procedure concorsuali, per la copertura dei posti della stessa dotazione organica che non sia possibile coprire attraverso le procedure di mobilità dalle aziende ed enti del SSR, previste dall’articolo 7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
  11. di autorizzare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a impartire indicazioni attuative, ed eventualmente integrative, delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;
  12. di istituire una Cabina di Regia per le politiche del personale del SSR con la composizione e per lo svolgimento dei compiti indicati nelle premesse;
  13. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di adottare con proprio atto i provvedimenti necessari a dare attuazione alle proposte che verranno formulate dalla Cabina di Regia;
  14. di stabilire che, entro sei mesi dalla seduta di insediamento della Cabina di Regia, sia elaborato un progetto, da trasmettere all’Area Sanità e Sociale, che preveda la individuazione delle aree di miglioramento sulle quali intervenire nel primo anno di operatività e gli strumenti con i quali intervenire;
  15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  16. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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