Approvazione schema di accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di specializzazione. (Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i.).
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto si approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona che definisce i criteri secondo cui i medici specializzandi durante gli anni di svolgimento del percorso formativo specialistico devono frequentare le strutture del Servizio sanitario regionale del Veneto facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, disciplina al Titolo IV la formazione specialistica dei medici e, tra l’altro, prevede che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l’Università, lo specializzando e la Regione, nonché la corresponsione di un trattamento economico annuo con finanziamento a carico delle finanze statali.
Ai sensi dell’articolo 38 del precitato decreto legislativo il medico in formazione specialistica deve seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, inoltre, le modalità di svolgimento di tali attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nelle rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che gli specializzandi devono aver eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola e dagli accordi tra le Università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 s.m.i..
Ai sensi dell’art. 44 del medesimo decreto legislativo, presso le Regioni è istituito l’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica composto in forma paritetica da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si volge la formazione nonché da tre rappresentanti dei medici specializzandi. Tra i compiti attribuiti all’Osservatorio è inclusa la definizione dei criteri per la rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa delle Scuole di specializzazione.
La legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, perseguendo la finalità di garantire la formazione specialistica dei propri medici, prevede il finanziamento di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dallo Stato, e contempla l’inserimento nello schema tipo del contratto nazionale di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007, di apposite clausole confermate da ultimo dalla DGR n. 1495 del 16 ottobre 2018. Per la parte che qui interessa, viene in evidenza la clausola aggiuntiva del contratto di formazione specialistica regionale, la quale prevede che lo specializzando deve impegnarsi a prestare la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi di Padova e di Verona, e precisate negli appositi protocolli d’intesa.
Infine, con decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1294 e n. 1311 del 3 luglio 2019 sono state accreditate le Scuole di specializzazione di area sanitaria rispettivamente dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Verona e per ogni Scuola è stata individuata la relativa lista delle strutture della rete formativa, tra le quali sono annoverate le strutture del Servizio sanitario regionale del Veneto, in possesso degli standard, requisiti e indicatori di performance indicati dal decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
Con i recenti decreti del Miur sopra citati si è dunque perfezionato il quadro di riferimento complessivo e necessario per pianificare compiutamente il percorso formativo dei medici specializzandi con particolare riferimento alla loro “rotazione”, ovvero è possibile dar seguito alla definizione congiunta dei criteri temporali, numerici e organizzativi in base ai quali gli specializzandi durante gli anni di frequenza del corso sono tenuti a frequentare le strutture del Servizio sanitario regionale del Veneto facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione stesse, al fine di assicurare agli stessi la possibilità di conseguire una formazione quanto più ampia possibile nelle diverse realtà pubbliche, in base al proprio percorso di studio.
A seguito di appositi confronti e approfondimenti, presso il precitato Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica è stata raggiunta un’intesa e nella seduta del 25 novembre 2019 l’organismo ha approvato il testo dell’“Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione” il quale prevede, in sintesi, che:
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per “rete formativa” si intende l’insieme delle strutture del Servizio sanitario regionale del Veneto accreditate ed afferenti alle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, con esclusione delle strutture accreditate del Servizio Sanitario Regionale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in cui hanno sede le singole scuole di specializzazione;
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l’obiettivo cui tendere a regime è una rotazione pari ad almeno il 20% nell’ambito del percorso formativo complessivo riferito non al singolo medico in formazione specialistica ma all’insieme degli iscritti ad ogni scuola, di cui almeno il 10% negli ultimi due/tre anni.
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tale criterio dovrà trovare integrale applicazione per la coorte dell’anno accademico 2018/2019, con adeguamento, anche in termini di livelli di autonomia, del percorso formativo dei medici in formazione specialistica.
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fermo restando che per le Scuole di specializzazione la rotazione deve comunque essere prevista nelle modalità compatibili con gli obiettivi formativi che le caratterizzano, l’obbligo di rotazione come definito nell’accordo riguarda le seguenti Scuole di specializzazione:
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Scuola di specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore,
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Scuola di specializzazione in Chirurgia generale,
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Scuola di specializzazione in Geriatria,
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Scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia,
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Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare,
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Scuola di specializzazione in Medicina di emergenza e urgenza,
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Scuola di specializzazione in Medicina interna,
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Scuola di specializzazione in Neurologia,
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Scuola di specializzazione in Oncologia medica,
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Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia,
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Scuola di specializzazione in Pediatria,
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Scuola di specializzazione in Psichiatria,
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Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.
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i principi ed i criteri direttivi coinvolgono tutti gli specializzandi iscritti presso le Università indipendentemente dalla fonte di finanziamento (statale o regionale) del contratto di formazione specialistica.
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la Regione si impegna ad adeguare, anche tenuto conto del numero dei contratti di formazione specialistica assegnati dallo Stato, a regime, il numero di contratti per medici in formazione specialistica da essa finanziati, al fine di evitare che l’attuazione di quanto previsto dall’accordo possa determinare eventuali criticità nell’Azienda Ospedale-Università di Padova e nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone per l’approvazione lo schema di “Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione” riportato all’ALLEGATO A che forma parte integrante del presente provvedimento.
La sottoscrizione in forma digitale del protocollo d’intesa viene demandata al Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”;
VISTA la DGR n. 2532 del 4 agosto 2009 ad oggetto: “Istituzione dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica. Approvazione protocollo d’intesa. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
delibera
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di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presene provvedimento;
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di approvare lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di specializzazione di cui all’ALLEGATO A il quale forma parte integrante del presente atto;
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di demandare la sottoscrizione in forma digitale dell’accordo di cui al punto 2. al Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
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di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell’esecuzione del presente provvedimento;
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di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_1889_19_AllegatoA_410497.pdf