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Materia: Opere e lavori pubblici
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1848 del 06 dicembre 2019
Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Conferma per il periodo transitorio delle disposizioni regionali vigenti.
Con il presente provvedimento si confermano in via transitoria le procedure regionali in materia di autorizzazioni “sismiche” di cui alla D.G.R. n. 2122 in data 2 agosto 2005, vigenti al momento dell'entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
L'Assessore Elisa De Berti, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.
L’art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» è intervenuto con modifiche di rilevante entità sulla Parte II “Normativa tecnica per l’edilizia” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ed in particolare sui procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche di cui al Capo IV, articoli dall’83 al 106 del Testo Unico.
Prima dell’entrata in vigore del citato provvedimento, nella Regione Veneto, oltre alle disposizioni statali contenute nel citato D.P.R. n. 380/2001, in materia di sismica, vigevano altre disposizioni, in particolare l’art. 66 “Procedure per la realizzazione degli interventi” del Capo XII, “Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche”, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni ed i relativi criteri attuativi approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005.
La citata Deliberazione, “Criteri e modalità attuative per l’effettuazione del controllo dei progetti con il metodo a campione nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche”, fornisce specifiche direttive in ordine a:
Ora, l’art. 3 del citato D.L. n. 32/2019 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione, norma successiva al disposto normativo regionale, ha in particolare modificato le categorie di opere soggette a controllo e le relative modalità di effettuazione dei controlli, rispetto al previgente contenuto normativo regionale in materia di sismica, allargando sostanzialmente l’area geografica in cui ricadono gli interventi soggetti a controllo ed escludendo la modalità di verifica “a campione”.
Tale modifica sembrerebbe aggravare consistentemente il carico di verifica tecnico-amministrativa in capo agli uffici regionali; tuttavia, il comma 2 dell’art.94-bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto appunto con la nuova legge, prevede l’emanazione di specifiche Linee guida, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, da definirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 55/2019, che dovrebbero descrivere in maniera più puntuale gli interventi soggetti a controllo ed in particolare definire gli interventi c.d. di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”, rispettivamente soggetti a possibili controlli a campione o senza necessità di alcun controllo.
Come disposto dal comma 2, secondo periodo, dell’art. 94-bis, ai cui sensi “Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti”, è riconosciuta la facoltà di mantenere, provvisoriamente, in via transitoria il previgente assetto normativo regionale.
A tale riguardo è da ritenersi opportuno utilizzare tale norma transitoria per organizzare adeguatamente gli uffici preposti alle attività “sismiche”, atteso, fra l’altro, che la nuova disciplina ha l’effetto di rendere necessarie le autorizzazioni sismiche anche nelle province di Venezia, Padova e Rovigo, in precedenza non interessate da tale incombenza, ed in considerazione anche al probabile incremento, in tutto il Veneto, del numero complessivo di pratiche da istruire, restando peraltro tale ultimo aspetto dipendente dal contenuto delle emanande Linee guida.
A questo proposito, inoltre, ai fini della corretta individuazione ed interpretazione delle disposizioni regionali oggetto del suddetto regime transitorio, l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha acquisito il parere della Direzione Affari Legislativi di cui alla nota in data 14 novembre 2019, prot. n. 490421, secondo cui, nelle more dell'emanazione delle Linee guida ministeriali, le Regioni possono confermare non solo le eventuali disposizioni in ordine alla catalogazione degli interventi in zona sismica, ma anche l'intero regime statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 e delle successive modifiche apportate dalla legge di conversione.
Ciò posto, appare necessario procedere con le seguenti attività:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e s.m.i.;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e s.m.i.;
VISTA la L.R. 7 novembre 2003, n.27, e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. 2 agosto 2005, n.2122;
VISTO l’art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
delibera
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