Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 143 del 13 dicembre 2019


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1848 del 06 dicembre 2019

Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Conferma per il periodo transitorio delle disposizioni regionali vigenti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si confermano in via transitoria le procedure regionali in materia di autorizzazioni “sismiche” di cui alla D.G.R. n. 2122 in data 2 agosto 2005, vigenti al momento dell'entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

L'Assessore Elisa De Berti, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

L’art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» è intervenuto con modifiche di rilevante entità sulla Parte II “Normativa tecnica per l’edilizia” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ed in particolare sui procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche di cui al Capo IV, articoli dall’83 al 106  del Testo Unico.

Prima dell’entrata in vigore del citato provvedimento, nella Regione Veneto, oltre alle disposizioni statali contenute nel citato D.P.R. n. 380/2001, in materia di sismica, vigevano altre disposizioni, in particolare l’art. 66 “Procedure per la realizzazione degli interventi” del Capo XII, “Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche”, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni ed i relativi criteri attuativi approvati con Deliberazione  di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005.

La citata Deliberazione, “Criteri e modalità attuative per l’effettuazione del controllo dei progetti con il metodo a campione nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche”, fornisce specifiche direttive in ordine a:

  1. disposizioni sulla compilazione dei progetti;
  2. disposizioni generali sulla presentazione dei progetti in zona sismica 2 e nei territori comunali, o loro parti, dichiarati da consolidare ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 06.06.2001, n.380;
  3. classificazione delle opere soggette a verifica tecnica a campione in zona sismica 2 e nei territori comunali o loro parti dichiarati da consolidare ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 06.06.2001, n.380;
  4. determinazione del campione per ciascuna categoria di opere, modalità di controllo a campione e autorizzazione dei progetti in zona sismica 2 e nei territori comunali o loro parti dichiarati da consolidare ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 06.06.2001, n.380;
  5. certificato di rispondenza alle norme sismiche delle opere eseguite in zona sismica 2;
  6. adempimenti per progetti e opere in zone sismiche 3 e 4;
  7. repressione delle violazioni nelle zone sismiche 2, 3, 4 e nei territori o loro parti dichiarati da consolidare ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 06.06.2001, n.380.

Ora, l’art. 3 del citato D.L. n. 32/2019 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione, norma successiva  al disposto normativo regionale, ha in particolare modificato le categorie di opere soggette a controllo e le relative modalità di effettuazione dei controlli, rispetto al previgente contenuto normativo regionale in materia di sismica, allargando sostanzialmente l’area geografica in cui ricadono gli interventi soggetti a controllo ed escludendo la modalità di verifica “a campione”.

Tale modifica sembrerebbe aggravare consistentemente il carico di verifica tecnico-amministrativa in capo agli uffici regionali; tuttavia, il comma 2 dell’art.94-bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto appunto con la nuova legge, prevede l’emanazione di specifiche Linee guida, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, da definirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 55/2019, che dovrebbero descrivere in maniera più puntuale gli interventi soggetti a controllo ed in particolare definire gli interventi c.d. di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”, rispettivamente soggetti a possibili controlli a campione o senza necessità di alcun controllo.

Come disposto dal comma 2, secondo periodo, dell’art. 94-bis, ai cui sensi “Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti”, è riconosciuta la facoltà di mantenere, provvisoriamente, in via transitoria il previgente assetto normativo regionale.

A tale riguardo è da ritenersi opportuno utilizzare tale norma transitoria per organizzare adeguatamente gli uffici preposti alle attività “sismiche”, atteso, fra l’altro, che la nuova disciplina ha l’effetto di rendere necessarie le autorizzazioni sismiche anche nelle province di Venezia, Padova e Rovigo, in precedenza non interessate da tale incombenza, ed in considerazione anche al probabile incremento, in tutto il Veneto, del numero complessivo di pratiche da istruire, restando peraltro tale ultimo aspetto dipendente dal contenuto delle emanande Linee guida.

A questo proposito, inoltre, ai fini della corretta individuazione ed interpretazione delle disposizioni regionali oggetto del suddetto regime transitorio, l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha acquisito  il  parere della Direzione Affari Legislativi di cui alla nota in data 14 novembre 2019, prot. n. 490421, secondo cui, nelle more dell'emanazione delle Linee guida ministeriali, le Regioni possono confermare non solo le eventuali disposizioni in ordine alla catalogazione degli interventi  in zona sismica,  ma anche l'intero regime statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 e delle successive modifiche apportate dalla legge di conversione.

Ciò posto, appare necessario procedere con le seguenti attività:

  • confermare per il periodo transitorio fino all’emanazione e successiva pubblicazione ed entrata in vigore delle Linee guida di cui all’art. 94-bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, le procedure autorizzative “sismiche” di cui alla D.G.R. n. 2122 in data 2 agosto 2005;
  • incaricare le competenti strutture regionali di analizzare e proporre le iniziative necessarie, in ordine all’organizzazione regionale anche con riferimento alla dotazione di personale, per far fronte alle attività previste, a regime,  dall’art. 3 del D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n.  55/2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 novembre 2003, n.27, e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 2 agosto 2005, n.2122;

VISTO l’art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

delibera

  1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di confermare per il periodo transitorio, fino all’emanazione e successiva pubblicazione ed entrata in vigore delle Linee guida di cui all’art. 94 - bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 3  del D.L.  18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le procedure di cui ai “Criteri e modalità attuative per l’effettuazione del controllo dei progetti con il metodo a campione nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche” previsti dalla D.G.R. n. 2122 in data 2 agosto 2005;
  3. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica dell’assunzione delle necessarie iniziative per informare i Comuni, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria interessati  delle disposizioni di cui al precedente punto 2.;
  4. di incaricare l’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, in coordinamento con l’Area Programmazione e Sviluppo Strategico, di analizzare e proporre le iniziative necessarie all’implementazione organizzativa delle nuove attività previste a regime dall’art. 3  del D.L.  18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, presso gli uffici regionali, anche con riferimento alle eventuali esigenze di dotazione di personale tecnico ed amministrativo;
  5.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6.  di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro