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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 144 del 17 dicembre 2019


Materia: Enti regionali o società a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 29 novembre 2019

Istituto Oncologico Veneto. Autorizzazione all'incremento della dotazione organica e dei fondi contrattuali. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. D.G.R. n.118/CR del 5 novembre 2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l’Istituto Oncologico Veneto a rideterminare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 e contestualmente la consistenza della dotazione organica. Lo stesso Istituto è altresì autorizzato a disporre l’incremento dei fondi contrattuali in conformità alle disposizioni dell’articolo 20 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, la Regione Veneto costituiva l’Istituto Oncologico Veneto, con sede a Padova, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito indicato con l’acronimo IOV), ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Lo IOV è, ai sensi della citata L.R. 26/2005, un Ente a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica di diritto pubblico che, secondo standard di eccellenza, persegue finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, effettuando prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. Lo IOV IRCCS è il primo e unico Istituto del Veneto destinato in maniera specifica alla ricerca sul cancro e alla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori.

Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 395 del 25 marzo 2013 e n. 2057 del 3 novembre 2014 lo IOV è stato autorizzato all’incremento della dotazione organica del personale, del ruolo sanitario e dei ruoli tecnico e amministrativo, appartenente al comparto e alla dirigenza.

In relazione ai predetti provvedimenti lo IOV, con deliberazione n. 426 del 28 novembre 2014, ha provveduto a rideterminare la dotazione organica, la quale ha rappresentato la base di calcolo per la formazione dei fondi contrattuali.

Ciò premesso la Regione, successivamente all’autorizzazione all’incremento della dotazione organica rilasciata con la succitata D.G.R. 2057/2014, ha attribuito con distinti atti nuove e/o ulteriori funzioni allo IOV, in particolare:

  • la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 ha previsto l’attivazione di n. 2 posti letto in terapia intensiva e l’attribuzione, per quanto concerne la ROV, del ruolo di centro hub per il coordinamento delle attività di alta specializzazione ed eccellenza;
  • la D.G.R n. 2707 del 29 dicembre 2014 ha istituito i Centri Regionali Specializzati per il Melanoma e Sarcoma dei tessuti molli e per la Chirurgia delle malattie dell'esofago;
  • la D.G.R. n. 910 del 20 luglio 2015 ha previsto l’attivazione della UOSD di Radioterapia presso l’Ospedale di Schiavonia;
  • la D.G.R. n. 1635 del 21 ottobre 2016 ha adottato le schede di dotazione ospedaliera stabilendo l’articolazione dello IOV su due sedi attraverso l’utilizzo dell’Ospedale San Giacomo di Castelfranco, considerati i limiti strutturali dell’edificio in cui insiste l’Ospedale Busonera;
  • la D.G.R. n. 1342 del 22 agosto 2017 ha sostituito le schede approvate con DGR n. 2122/2013;
  • la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, di approvazione del PSSR 2019/2023, ha stabilito che lo IOV è Centro Hub di riferimento regionale per quanto riguarda la patologia oncologica;
  • la D.G.R. n. 614 del 14 maggio 2019 ha approvato le nuove schede di dotazione ospedaliera.

Lo IOV con nota prot. n. 0019172 del 28 ottobre 2019 rappresenta che le strutture esistenti, con attività ormai consolidata e di riconosciuta qualità, presso le varie sedi dello IOV sono caratterizzate da una dinamica in forte crescita della domanda di prestazioni da parte della popolazione della Regione del Veneto e, in parte, anche da fuori Regione (dinamica generata anche dal potenziamento delle dotazioni tecnologiche, come avvenuto ad esempio per la Radioterapia con l’aumento del numero di acceleratori).

Lo IOV sottolinea altresì che il trasferimento di strutture dall’Azienda ULSS 2 allo IOV ha determinato modifiche organizzative rispetto al precedente modello che si basava su aree omogenee comprendenti più reparti ospedalieri. Tale modello permetteva di condividere sia risorse mediche che di assistenza (infermieri ed OSS), oltre che personale amministrativo di supporto alle segreterie, nella gestione dei turni, delle guardie e della reperibilità, ottenendo significative economie di gestione in termini di contenimento del fabbisogno di personale. Tale modello organizzativo è venuto meno (rendendo impossibile mantenere i vantaggi derivanti dall’area omogenea) con la conseguenza che il personale che l’Azienda ULSS n. 2 ha potuto trasferire allo IOV è risultato insufficiente a garantire la gestione del singolo reparto, anche a parità di livelli di offerta.

Lo IOV fa altresì presente che il trasferimento di reparti dall’Azienda ULSS 2, così come l’attivazione di nuove strutture, non ha previsto quale conseguenza anche la necessità di una graduale implementazione delle strutture di supporto quali: la direzione medica di ospedale, la farmacia ospedaliera, la fisica sanitaria, il personale di supporto tecnico/amministrativo per le attività sanitarie e strettamente amministrative, ecc..

Lo IOV, infine, rappresenta che negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi processi operativi con l’attivazione di ambulatori mirati alla patologia definendo nell’attività multidisciplinare la metodologia per raggiungere gli obiettivi sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Questo diverso approccio ha avuto delle ricadute anche in termini di fabbisogno di personale coinvolgendo medici oncologi, radioterapisti, radiologi, chirurghi, anestesisti, anatomo-patologi e medici nucleari, oltre che il personale del comparto.

Alla luce di quanto sopra esposto lo IOV con la citata nota 0019172 /2019 richiede, per far fronte alle nuove attività previste dalla Regione, l’autorizzazione all’adeguamento del fabbisogno di personale e la rideterminazione dei fondi contrattuali del personale dipendente.

Relativamente alla prima richiesta si evidenzia come l’incremento della dotazione organica, in conformità al disposto dell’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, consegua all’adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale che, per quanto riguarda le aziende ed enti del SSN, secondo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - dell’8 maggio 2018, sono approvati dalla regioni. Tale previsione è stata recepita dalla D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018.

In considerazione dell’incremento delle funzioni e del conseguente incremento delle attività dello IOV, si propone di autorizzare l’Istituto a rideterminare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 secondo quanto indicato nelle schede contenute negli allegati alla citata nota 0019172/2019, ridefinendo, conseguentemente, la consistenza della dotazione organica riferita ai profili professionali ed alle unità di personale indicati nell’Allegato A) alla presente deliberazione.

Le assunzioni del nuovo personale dovranno essere autorizzate dall’Area Sanità e Sociale nell’osservanza delle procedure individuate dalle deliberazioni della Giunta Regionale che impartiscono annualmente disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale e nel limite del tetto di spesa annualmente fissato.

Con riferimento specifico alla richiesta di incremento dei fondi contrattuali, si ricorda che l’articolo 20 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15, rubricato “Disposizioni in materia di fondi contrattuali dell’Istituto Oncologico Veneto” stabilisce quanto segue:

“1.Con decorrenza dall’anno 2019 l’Istituto Oncologico Veneto è autorizzato a rideterminare, previa deliberazione della Giunta Regionale e in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i fondi del comparto e delle aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale previsti dagli stessi contratti, nell’ipotesi di incremento del fabbisogno di personale e della relativa dotazione organica in misura superiore rispetto a quella presa a base di calcolo per la formazione dei medesimi fondi a seguito dell’attribuzione con atti di programmazione regionale di nuove funzioni e/o dell’attivazione di nuovi servizi.

2.La rideterminazione dei fondi è effettuabile in corrispondenza dell’incremento del personale in servizio e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni legislative statali e regionali in materia di spesa complessiva del personale del Servizio sanitario regionale.

3.Gli incrementi dei fondi possono essere utilizzati solo per remunerare il personale assunto a seguito dell’attribuzione delle funzioni e dell’attivazione dei servizi ai sensi del comma 1”.

Le vigenti disposizioni contrattuali, inoltre (articolo 39, comma 8 del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999,confermato dall’articolo 81, comma 3 del CCNL 21 maggio 2018, e articolo 53 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa dell’8 giugno 2000), consentono l’incremento dei fondi in caso di incremento di dotazione organica o per l’attivazione di nuovi servizi.

Pertanto, successivamente all’adeguamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e della dotazione organica, autorizzati con il presente provvedimento, lo IOV potrà incrementare i fondi contrattuali, sussistendo i presupposti indicati dall’articolo 20 della L.R. 15/2019 e dalle clausole contrattuali sopra richiamate.

Si propone, conseguentemente, alla Giunta il rilascio della relativa autorizzazione, con decorrenza dall’anno 2019, fermo restando l’obbligo per lo IOV di conformarsi ai vincoli posti ai commi 2 e 3 del citato articolo 20 della L.R. 15/2019.

In ogni caso l’incremento dei fondi contrattuali non potrà determinare il superamento, a livello regionale, del limite della spesa del personale fissato dall’articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60, e potrà essere disposto solo a seguito dell’effettuazione delle assunzioni riferite ai nuovi posti previsti dalla rideterminazione del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 e della conseguente dotazione organica.

Con deliberazione n. 118/CR del 5 novembre 2019 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni sopra illustrate ed ha contestualmente disposto la trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall’articolo 29, comma 6 della LR. 30 dicembre 2016, n. 30.

Con nota prot. n. 001627 del 19 novembre 2019 il Presidente della V Commissione consiliare ha comunicato il parere favorevole, a maggioranza, della stessa Commissione, rilasciato nella seduta n. 158 del 19 novembre 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;
  • VISTO l’articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 , convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60;
  • VISTO l’articolo 39, comma 8 del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999;
  • VISTO l’articolo 53 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale , tecnica e amministrativa dell’8 giugno 2000;
  • VISTA la L.R 22 dicembre 2005, n. 26;
  • VISTO l’articolo 20 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15;
  • VISTA la L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018;
  • VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
  • VISTA la D.G.R. n. 525 del 28 febbraio 2006;
  • VISTA la D.G.R. n.3481 del 7 novembre 2006;
  • VISTA la D.G.R. n. 238 del 7 febbraio 2006;
  • VISTA la D.G.R. n.199 del 30 gennaio 2007, integrata dalla D.G.R. n. 2537 del 4 agosto 2009;
  • VISTA la D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012;
  • VISTA la D.G.R. n. 395 del 25 marzo 2013;
  • VISTA la D.G.R. n. 2057 del 3 novembre 2014
  • VISTA la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;
  • VISTA la D.G.R. n. 2707 del 29 dicembre 2014;
  • VISTA la D.G.R. n. 910 del 20 luglio 2015;
  • VISTA la D.G.R. n. 1635 del 21 ottobre 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 1342 del 22 agosto 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018;
  • VISTA la D.G.R. n. 614 del 14 maggio 2019;
  • VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n.54;
  • VISTO l’articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30,
  • VISTA la propria deliberazione/CR n. 118 del 5 novembre 2019;
  • VISTO il parere della V Commissione consiliare rilasciato in data 19 novembre 2019

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di autorizzare l’Istituto Oncologico Veneto a rideterminare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 ridefinendo, contestualmente, la consistenza della dotazione organica riferita ai profili professionali ed alle unità di personale indicati nell’Allegato A);
  3. di precisare che le assunzioni di nuovo personale dovranno essere autorizzate dall’Area Sanità Sociale nell’osservanza dalle deliberazioni della Giunta Regionale che impartiscono annualmente disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale e nel limite del tetto di spesa annualmente fissato;
  4. di autorizzare, con decorrenza dall’anno 2019, e in relazione alle assunzioni effettuate a seguito dell’adeguamento, autorizzato al punto 2, del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e della relativa dotazione organica, l’incremento dei fondi contrattuali secondo quanto disposto dall’articolo 39, comma 8, del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999, confermato dall’articolo 81, comma 3 del CCNL 21 maggio 2018, e dall’articolo 53 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa dell’8 giugno 2000;
  5. di precisare che l’incremento dei fondi di cui sopra dovrà essere disposto nel rispetto dei vincoli posti dall’articolo 20 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15 e non potrà, comunque, determinare il superamento, a livello regionale, del limite della spesa del personale fissato dall’articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1748_19_AllegatoA_409219.pdf


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