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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 118 del 15 ottobre 2019


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1398 del 01 ottobre 2019

Rinnovo, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 565 del 10/03/2003 e presa d'atto di modifica non sostanziale relativa all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas metano con potenza elettrica di 5.733 kW e potenza termica immessa di 13.692 kW installato presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente in Via Nazionale n. 3, Minerbe (VR). Ditta proponente: Zanardi Fonderie S.p.A. D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rinnova l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto per la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di gas metano e contestualmente si prende atto della modifica non sostanziale che la Ditta intende apportare all’impianto.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Ditta Zanardi Fonderie S.p.A., con sede legale e insediamento produttivo nel Comune di Minerbe (VR) in Via Nazionale n. 3, ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione, precedentemente autorizzato con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 565 del 10/03/2003. La Ditta inoltre, ai sensi dell’art. 269 comma 8, ha comunicato l’intenzione di effettuare una modifica all’impianto consistente nell’innalzamento del camino di circa 5 (cinque) metri rispetto all’esistente.

L’istanza di rinnovo con l'aggiornamento della relativa documentazione e la comunicazione di modifica all’impianto, sono state assunte al protocollo regionale con note n. 415102 del 21/10/2015, n. 142029 del 09/09/2019 e n. 229078 del 07/06/2019.

La Ditta Zanardi Fonderie S.p.A. appartiene al settore industriale delle fonderie di ghisa di seconda fusione. Classificazione NACE: codice 24.51 - fusione di ghisa.

L’impianto, per il quale viene chiesto il rinnovo dell’autorizzazione, è collocato su platea in c.a.v., all’interno di una struttura prefabbricata e insonorizzata sita nella zona sud-est dell’area dello stabilimento.

L’impianto è composto da due moduli di cogenerazione identici. Ciascun modulo è costituito da un motore Jenbacher modello JMS 620 GS-N.L a combustione interna del tipo a ciclo otto a quattro tempi con alimentazione a gas metano, direttamente accoppiato ad un generatore sincrono di potenza omologata pari a 3.780 kVA. La potenza elettrica erogata da ciascun modulo è pari a 2.928 kW (totale impianto: 5.733 kW al netto dei consumi ausiliari di centrale corrispondenti a 123 kW), riferita a una potenza termica introdotta di 6.846 kW (totale impianto: 13.692 kW), corrispondente ad una portata in metano di 693 Nm3/h (totale impianto: 1.386 Nm3/h).

Il numero di ore operative annue è di 5.782 con un carico medio di processo del 63,40% e minimo tecnico corrispondente al 50% del carico elettrico nominale.

Dal punto di vista termico l’impianto attualmente non viene utilizzato in assetto di cogenerazione. Da progetto originario, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 565 del 10/03/2003, la potenza termica complessivamente recuperabile era pari a 2.744 kW. Con la relazione tecnica allegata alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione, la Ditta dichiara che attualmente non viene fatto recupero termico “in quanto non conveniente per un ritorno dell’investimento troppo lungo”. Tutto il calore recuperabile pertanto viene dissipato.

I fumi di scarico provenienti dai due gruppi di cogenerazione sono convogliati ad un unico camino avente diametro di 900 mm e altezza di 8,95 metri rispetto al piano campagna.

La Ditta comunica l’intenzione di modificare l’impianto mediante l’innalzamento del punto di emissione di circa 5 (cinque) metri rispetto all’esistente, al fine di favorire una migliore dispersione delle emissioni in atmosfera ed evitare interferenze con gli edifici vicini in alcuni giorni di particolari condizioni atmosferiche. L’intervento di innalzamento del camino porterà la quota di emissione degli inquinanti a 13,95 metri rispetto al piano campagna. Tale modifica si configura come non sostanziale in quanto non comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni e non produce effetti negativi e significativi sull’ambiente.

Per il contenimento delle emissioni di monossido di carbonio è installato per ogni motore un catalizzatore ossidante. La portata dei fumi anidri è pari a 16.000 Nm3/h riferiti ad un tenore di O2 del 5% con temperatura in uscita di circa 430 °C non essendo effettuata alcuna cessione di energia termica al sistema di recupero.

L’art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

Ai fini del rinnovo e dell’aggiornamento dell’autorizzazione, l’art. 269 del D.Lgs 152/2006 prevede che l’autorità competente avvii un autonomo procedimento previa informazione al comune interessato. Considerato tuttavia che l’impianto non viene utilizzato in assetto di cogenerazione così come era stato autorizzato e data la comunicazione di modifica dell’impianto, la struttura procedente – U.O. Tutela dell’Atmosfera ha stabilito di indire una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/90.

In accordo con quanto sopra detto, con nota protocollo regionale n. 250140 del 17/06/2019 indirizzata a Comune di Minerbe, Provincia di Verona e Dipartimento ARPAV di Verona, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 come modificato dall’art. 1 del D.Lgs 127/2016, per la sopra indicata richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, prescrivendo alle amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, dato atto che la mancata comunicazione delle proprie determinazioni degli enti coinvolti, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241 equivale ad assenso, viste le conclusioni dell’Istruttoria Tecnica n. 12/2019 del 21/08/19 con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l’intervento e vista l’istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi, riportate nell’Allegato B al presente provvedimento, la struttura procedente – U.O. Tutela dell’Atmosfera ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA  la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTA  la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge regionale 31.12.2012 n. 54;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale presso la ditta Zanardi Fonderie S.p.A., avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 00822690236, con sede legale e stabilimento produttivo nel Comune di Minerbe (VR) in Via Nazionale n. 3, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;
  3. di prendere atto che l’impianto non viene attualmente utilizzato in assetto di cogenerazione;
  4. di prendere atto della comunicazione di modifica non sostanziale all’impianto relativa all’innalzamento della quota di emissione del camino da 8,53 metri a 13,53 metri rispetto al piano campagna;
  5. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Zanardi Fonderie S.p.A., al Comune di Minerbe (VR), alla Provincia di Verona, all’ARPAV e all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Dgr_1398_19_AllegatoA_404552.pdf
Dgr_1398_19_AllegatoB_404552.pdf

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