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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 118 del 15 ottobre 2019


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 01 ottobre 2019

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di n. 2 impianti di cogenerazione alimentati a gas metano di cui uno esistente e uno di nuova costruzione, rispettivamente con potenza elettrica pari a 637 kW e 635 kW e potenza termica immessa pari a 1.601 kW e 1.609 kW, presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente in Comune di Meduna di Livenza (TV), Via E. Segrè n. 19. Ditta proponente: Saca Industrie S.p.A. D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizzano le emissioni in atmosfera di due impianti, di cui uno esistente e uno di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Saca Industrie S.p.A., con sede legale nel Comune di Pasiano di Pordenone (PN) via Squarzarè n. 9/11, ha presentato istanza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera di due impianti di cogenerazione alimentati a gas metano, presso lo stabilimento produttivo sito nel Comune di Meduna di Livenza, Via E. Segrè n. 19. La domanda, assunta al protocollo regionale  con n. 243805 del 27/06/2018, è stata di seguito integralmente sostituita con l'istanza e la relativa documentazione pervenute a protocollo regionale n. 529578 del 31/12/2018 e n. 690 del 02/01/2019.

La ditta esercita l’attività di produzione e verniciatura di componenti per mobili in legno (codice NACE 31.09 – Fabbricazione di altri mobili) in un complesso industriale composto da più unità produttive, posto nella zona industriale a nord del Comune di Meduna di Livenza (TV).

Presso lo stabilimento è già presente e funzionante un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano che al momento dell’installazione ricadeva nella definizione di impianto con emissioni scarsamente rilevanti e quindi non soggetto ad autorizzazione. L’impianto è entrato in esercizio il 23 dicembre 2014. Con la modifica al D.Lgs 152/2006, introdotta dal D.Lgs 183/2017, l’impianto deve essere autorizzato e si configura come medio impianto di combustione esistente.

La ditta intende installare inoltre un ulteriore impianto di cogenerazione a gas metano in tutto indipendente dall’impianto esistente e rispetto ad esso funzionalmente autonomo.

Entrambe le unità cogenerative, ciascuna contenuta in un apposito container insonorizzato, sono collocate su un’area scoperta prossima al confine nord dell’Unità produttiva n. 2, individuata catastalmente al Fg. 2 mapp. 477 del Comune di Meduna di Livenza e concessa in locazione a Saca Industrie S.p.A. dalla ditta Saca Group S.r.l., con sede in Pasiano di Pordenone (PN) Via Squarzarè n. 9/11, in qualità di proprietaria dell’area.

L’impianto esistente (numero di matricola 1122953 - anno di costruzione 2014) è costituito da n. 1 motore endotermico (costruttore GE JENBACHER, mod. J 312 GS-D02), alimentato a gas metano, con potenza elettrica nominale pari a 637 kW e potenza termica immessa di 1.601 kW, corrispondente ad una portata in metano di 169 Nm3/h. Il motore è accoppiato ad un alternatore sincrono della potenza nominale di 785 kVA che produce energia elettrica immessa nella rete di stabilimento previo passaggio al trasformatore elevatore MT/BT.

Dal punto di vista termico l’impianto fornisce calore sotto forma di acqua calda a 85 °C utilizzata nel processo di produzione e per il riscaldamento degli ambienti di lavoro. Il recupero termico complessivo è di 758 kW di cui 403 kW derivanti dal circuito di raffreddamento del motore e 355 kW derivanti dal recupero termico sui fumi di scarico convogliati ad una caldaia a recupero.

Le ore di esercizio dell’impianto, al 100% del carico nominale continuo, è pari a 5.700 all’anno con un carico medio di processo del 65%. Il minimo tecnico dell’impianto corrisponde al 50% del carico nominale ovvero 318,5 kW.

La realizzazione del nuovo impianto consiste nella ricollocazione di un impianto già esistente presente presso lo stabilimento della ditta Saca Industrie S.p.A di Pasiano di Pordenone (PN). Saranno riutilizzati e ricollocati tutti gli apparecchi presenti ad esclusione del cogeneratore che sarà sostituito da un nuovo cogeneratore della stessa taglia di quello attualmente installato. L’impianto sarà costituito da n. 1 motore endotermico (costruttore GE JENBACHER, mod. JGS 312 GS-N.L.), alimentato a gas metano, con potenza elettrica nominale pari a 635 kW e potenza termica immessa di 1.609 kW, corrispondente ad una portata in metano di 169 Nm3/h. Il motore è accoppiato ad un alternatore sincrono della potenza nominale di 788 kVA che  produce energia elettrica in BT per poi essere elevata alla tensione di 20kV ed immessa sulla rete MT dello stabilimento. La configurazione della centrale è impostata per l’inseguimento del carico elettrico ossia produce energia in base alle richieste delle utenze del sito e pertanto non si prevede di produrre energia elettrica in eccesso da cedere alla rete del distributore anche se ne è prevista la possibilità.

La sezione di MT, assieme ai quadri elettrici di recupero termico e al trasformatore elevatore, saranno posizionati all’interno di nuovo locale retrostante la struttura di contenimento del generatore. Il gruppo sarà dotato di tutti i dispositivi ausiliari necessari all’esercizio e completo di sistemi di ventilazione e insonorizzazione del gruppo cogenerativo. Oltre al package di cogenerazione, l’impianto prevede l’inserimento di una caldaia di recupero fumi per la produzione di acqua calda di potenzialità pari a circa 355 kW, la quale verrà posizionata al di sopra del cabinato di alloggiamento del cogeneratore e dei suoi sistemi ausiliari.

Dal punto di vista termico l’impianto fornisce calore sotto forma di acqua calda a 85°C utilizzata nel processo di produzione e per il riscaldamento degli ambienti di lavoro. Il recupero termico complessivo è di 765 kW, di cui 410 kW disponibili dal circuito di raffreddamento del motore e 355 kW derivanti dal recupero termico sui fumi di scarico convogliati verso la caldaia a recupero.

Le ore di esercizio dell’impianto al 100% del carico nominale continuo saranno pari a 5.700 all’anno al netto dei fermi per le operazioni di manutenzione e delle diverse richieste di energia da parte delle utenze di stabilimento in determinati periodi dell’anno. Il minimo tecnico dell’impianto corrisponde al 50% del carico nominale quindi circa 317,5 kW. Il carico medio di processo dell’impianto è pari al 65%.

Entrambi gli impianti sono dotati di batterie di radiatori per la dissipazione dell’energia termica non recuperabile, perché a bassa temperatura, proveniente dal secondo stadio intercooler (circuito LT) e per l’eventuale dissipazione in caso di non utilizzo dell’energia termica proveniente dal raffreddamento dell’olio motore, delle camicie e dal primo stadio intercooler (circuito HT). Entrambe le unità di cogenerazione sono complete di sistema di controllo basato su logica PLC e sistema di supervisione per il controllo locale e da remoto.

I gas combusti per entrambi i cogeneratori passano, con la cessione di energia termica al sistema di recupero, da una temperatura di circa 433 °C a circa 105 °C. Lo scarico avviene tramite due camini identificati con la sigla U2-6/A per l’impianto esistente e U2-6/B per il nuovo impianto, aventi le seguenti caratteristiche:

  • Camino U2-6/A: altezza misurata dal suolo 8 metri; diametro di 350 mm;
  • Camino U2-6/B: altezza misurata dal suolo 11,2 metri; diametro 350 mm.

La portata dei fumi anidri, riferita ad un tenore di O2 del 15%, sarà pari a 6.661 Nm3/h per l’impianto esistente e 6.696 Nm3/h per il nuovo impianto.

Per il contenimento delle emissioni di inquinanti viene utilizzato il sistema di controllo dei parametri della combustione per limitare la formazione degli ossidi di azoto e un catalizzatore ossidante per l’abbattimento del monossido di carbonio e degli idrocarburi.

L’art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

Per il rilascio dell’autorizzazione richiesta è previsto, dall’art. 269 del D. Lgs 152/2006, che l’autorità competente indica una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/90.

In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n. 66393 del 15/02/2019 indirizzata a Comune di Meduna di Livenza, Provincia di Treviso e Dipartimento ARPAV di Treviso, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 come modificato dall’art. 1 del D.Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo alle amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Con nota prot. n. 89442 del 04/03/2019 sono state chieste da parte della Regione Veneto – U.O. Tutela dell’Atmosfera, alla ditta Saca Industrie S.p.A., le seguenti integrazioni/modifiche:

  • dichiarazione della ditta proprietaria dell’area nella quale siano riportati i riferimenti catastali e la planimetria dell’area data in locazione alla ditta Saca Industrie S.p.A. presso cui è presente il cogeneratore esistente e dalla quale risulti l’accettazione dell’installazione del nuovo cogeneratore;
  • valore del carico medio di processo dell’impianto;
  • planimetria generale con l’indicazione delle altezze degli edifici più prossimi;
  • reinvio della tavola n. 3 – Inquadramento territoriale - estratto catastale, trasmessa via PEC in data 21/12/2018, in quanto risultante vuota;
  • carta d’identità del tecnico sottoscrittore delle dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza sui siti di Rete Natura 2000;
  • sostituzione della relazione previsionale d’impatto acustico con nuova relazione conforme ai contenuti previsti dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08.

La Ditta, con le note assunte al protocollo regionale n. 230050 del 07/06/2019 e n. 338841 del 30/07/2019 ha trasmesso le integrazioni richieste.

ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso, con nota del 22/07/2019 (protocollo regionale n. 350472 del 06/08/2019) ha trasmesso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione in oggetto con le seguenti osservazioni e proposte:

Emissioni in atmosfera:

A - Gli impianti oggetto di autorizzazione sono classificabili quali motori fissi a combustione interna costituenti un medio impianto di combustione esistente ed uno nuovo, alimentati a combustibile gassoso e dovranno pertanto adeguarsi/rispettare i rispettivi limiti di cui alla parte III, paragrafo 3 dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

B - Non risultando nella documentazione di progetto indicazioni di dettaglio in merito alla sezione di prelievo fumi, si richiede che venga espressamente imposto, in merito agli apprestamenti inerenti l’accessibilità a camino, alla collocazione della sezione di prelievo ed alla dotazione della stessa delle necessarie prese di campionamento, che la ditta rispetti quanto riportato nel documento ‘Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera’ scaricabile dal sito Internet della Provincia di Treviso.

C - Si propone che venga imposto di effettuare misure di autocontrollo delle emissioni in atmosfera con periodicità annuale, per le cui modalità di esecuzione deve essere preso a riferimento quanto indicato nel documento suddetto.

D - Per la verifica del rispetto dei valori limite si propone che sia richiesto l’utilizzo dei seguenti metodi analitici:

Metodo UNI 16911-1:2013 per la misura della portata del flusso gassoso convogliato;

Metodo UNI EN 14792:2017 per la determinazione degli ossidi di azoto;

Metodo UNI EN 15058:2006 per la determinazione del monossido di carbonio;

Metodo UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri;

Metodo UNI EN 14789:2006 per la determinazione del tenore di ossigeno.

Rumore

E - La valutazione di impatto acustico previsionale aggiornata, datata 16/5/2019, dimostra con sufficiente attendibilità il rispetto dei limiti assoluti “di zona” di cui al DPCM 14/11/97. Si propone, considerato che alcuni livelli previsti sono prossimi ai limiti, come d’altronde indicato anche a pag. 17 della valutazione, l’effettuazione di una verifica fonometrica post-operam.

Le prescrizioni come sopra riportate sono state recepite dalla Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi  ha preso altresì atto che la mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte del Comune di Meduna di Livenza e Provincia di Treviso, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241/1990, equivale ad assenso.

Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, viste le conclusioni dell’Istruttoria Tecnica n. 11/2019 del 09/08/2019 con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l’intervento e vista l’istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi e da ARPAV Dipartimento di Treviso, riportate nell’Allegato B al presente provvedimento, la struttura procedente – U.O. Tutela dell’Atmosfera ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge regionale 31.12.2012 n. 54;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, la ditta Saca Industrie S.p.A. avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 01520700939, con sede legale nel Comune di Pasiano di Pordenone (PN) in Via Squarzarè n. 9/11, le emissioni in atmosfera di n. 2 impianti di cogenerazione alimentati a gas metano di cui uno esistente e uno di nuova costruzione, rispettivamente con potenza elettrica pari a 637 kW e 635 kW e potenza termica immessa pari a 1.601 kW e 1.609 kW, presso lo stabilimento produttivo in Comune di Meduna di Livenza (TV) Via E. Segrè, 19, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente e da ARPAV Dipartimento di Treviso nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990, riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
  5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Saca Industrie S.p.A, alla Provincia di Treviso, all’ARPAV e all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Dgr_1397_19_AllegatoA_404551.pdf
Dgr_1397_19_AllegatoB_404551.pdf

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