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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 18 settembre 2019
Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2018 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.
Approvazione di criteri, termini, modalità di assegnazione di contributi per il pagamento delle rette, sostenute nel corso dell’anno 2018, relativamente all’inserimento di minori in unità d’offerta residenziali, di cui alle DGR n. 84/2007 e DGR n. 242/2012 ad essi dedicate, da assegnare a Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, ad Aziende ULSS e ad Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin per l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge n. 184/1983 recante “Diritto del minore ad una famiglia” afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, delineando, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, misure di protezione quali l’affidamento familiare e ove ciò non sia possibile, l’inserimento in comunità di tipo familiare.
La Regione del Veneto con Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”, in sostituzione di apposito Fondo destinato al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio – assistenziali (articolo 15 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55), ha istituito all’articolo 133, il Fondo Regionale per le Politiche Sociali individuando alla lettera i), quale criterio per la ripartizione dello stesso, il “sostegno di iniziative a tutela dei minori”.
Alla luce di ciò è stato possibile prevedere tra le forme di intervento appartenenti a quest’ambito, l’assegnazione di contributi economici a Comuni, Aziende ULSS e Unioni di Comuni, volti a sostenere e promuovere l’erogazione di servizi sociali resi per interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie e presso strutture tutelari.
I Comuni sono per legge individuati quali titolari delle funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali (art. 130, Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11), degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 23) nonché, ai sensi della normativa sia regionale che nazionale, quali Enti tenuti al pagamento della retta per i minori inseriti in strutture residenziali. L’art. 13 bis della Legge Regionale del 3 febbraio 1996, n. 5 e l’art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, sono infatti concordi nell’indicare il Comune di residenza del minore al momento del ricovero in struttura quale Ente tenuto ad assolvere “[…] le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali […]”.
A far data dall’anno 2011 (DGR n. 2043/2011), in un’ottica di potenziamento dell’affido familiare, considerato anche ai sensi della L. 184/1983, quale risorsa elettiva per il minore allontanato dalla famiglia d’origine, le risorse disponibili hanno visto l’allocazione prevalente nel sostegno di tale strumento di protezione, con ciò determinandosi una contrazione delle risorse destinate al sostegno dei Comuni tenuti al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture di accoglienza ad essi dedicate.
In virtù di quanto premesso, l’inserimento di minori in struttura e il conseguente pagamento delle rette determinano per i Comuni, in particolare per i Comuni di piccole dimensioni, un’assunzione di spesa obbligatoria e non dilazionabile, la quale incide fortemente sugli equilibri di bilancio, con il rischio concreto non solo di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma anche di difficoltà nel rendere operativi ed efficaci gli interventi di protezione a favore di minori in situazione di difficoltà e disagio.
Alla luce di ciò, al fine di garantire un efficace sistema di protezione e tutela del minore in stato di difficoltà, con il presente provvedimento si intende prevedere l’assegnazione di contributi per le spese sostenute nell’anno 2018 per il pagamento delle rette relative all’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
A tale scopo con il presente provvedimento si dispone dunque di destinare una somma complessiva pari ad € 2.500.000,00, così costituita:
Si propone quindi l’approvazione dei seguenti Allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
Allegato A recante “Disposizioni attuative e criteri per l’istruttoria e la graduatoria regionale”;
Allegato B recante “Dichiarazione delle spese sostenute dal Comune per l’accoglienza di minori in comunità a carattere residenziale. Anno 2018.”;
Allegato C recante “Dichiarazione delle spese sostenute dall’Azienda ULSS/Unione di Comuni per l’accoglienza di minori in Comunità a carattere residenziale. Anno 2018.”;
Allegato D recante “Popolazione residente al 01 gennaio 2018 – Fonte Demo ISTAT”.
Ciò premesso, si incarica quindi il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere all’assunzione di ogni atto conseguente, compreso l’impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
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