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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1243 del 20 agosto 2019
Istituzione elenco regionale delle menzioni "Vigna". Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, art. 31, comma 10.
Viene istituito ai sensi del comma 10 dell'articolo 31 della legge nazionale 12 dicembre 2016 n. 238 l'elenco regionale delle menzioni "Vigna". L'elenco regionale delle menzioni "Vigna", predisposto dai soggetti delegati all'istruttoria, Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della legge nazionale 238/2016, per essere impiegato nella presentazione dei vini deve essere pubblicato con procedura regionale. Il provvedimento definisce le modalità, le tempistiche dell'istruttoria e quelle per la pubblicazione dell'elenco delle menzioni "Vigna".
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L’etichettatura dei vini è disciplinata dal Reg. UE 1308/2013, dal Reg. UE 1169/2011 e dalla Legge 12 dicembre 2016, n 238. Possono, inoltre, essere previste, dagli specifici disciplinari di produzione delle denominazioni di origine, altre norme specifiche secondarie. Per etichettatura si intende l’insieme di termini, diciture, marchi commerciali, immagini o simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono, mentre con il termine presentazione s’intende, invece, qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il confezionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglia.
Le indicazioni che possono figurare nell’etichettatura e nella presentazione dei prodotti vitivinicoli a Denominazione di origine o a Indicazione geografica si suddividono in “obbligatorie” e “facoltative”. Tra le prime rientrano la denominazione o l’indicazione geografica protetta, il titolo alcoolometrico volumico effettivo, l’indicazione della provenienza, quella dell’imbottigliatore e/o importatore, la presenza di allergeni e tra le seconde sono ricomprese, le varietà di vite, le unità geografiche più piccole o più grandi e le specifiche menzioni.
Il particolare dettaglio riservato alla disciplina dell’etichettatura nella presentazione dei vini dal legislatore comunitario e nazionale, è in parte da ricondurre al diretto effetto che tale aspetto ha sulle scelte del consumatore, ma soprattutto alla regola più generale che sovrintende l’etichettatura, val a dire di prevenire ed impedire la concorrenza sleale, nonché di tutelare la fede pubblica sul prodotto, permettendone l’individuazione delle specificità, per le quali il prodotto può essere riconosciuto.
Una importante componente della specificità delle produzioni vitivinicole è riservata alle menzioni che possono essere attribuite esclusivamente alle produzioni a denominazioni di origine che, per la normativa nazionale, sono puntualmente definite all’articolo 31 della L. 238/2016 rubricato “Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione”. Questo disposto normativo individua le specificazioni “classico”, “storico”, “riserva” e “superiore” ossia aggettivi che possono essere attribuiti a produzioni che, come regola generale, devono dimostrare caratteristiche qualitative più elevate conseguenti all’applicazione di regole disciplinate più restrittivamente e che per poter essere impiegate nella presentazione dei vini, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione.
Sempre all’articolo 31, al comma 10, viene specificata la menzione “Vigna”, per la quale invece, non risulta indispensabile il richiamo, nei disciplinari di produzione, ai fini dell’impiego nella presentazione dei vini a Denominazione d’Origine. La menzione “Vigna” e i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, è comunque permessa nella presentazione dei vini, solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
Seguendo quindi la regola generale secondo cui le informazioni veicolate al consumatore, attraverso l’etichettatura e la presentazione del prodotto, devono essere rispondenti e conseguenti alle effettive modalità di produzione e all’effettiva origine della materia prima, il legislatore nell’impiego della menzione “Vigna” impone il rispetto di una stretta tracciabilità tra quanto indicato con tale menzione e l’effettiva origine della produzione delle uve.
Un'ulteriore condizione che deve essere rispettata per l’impiego della menzione “Vigna” è che sia riportata in un elenco tenuto e aggiornato dalle Regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione.
Va infine specificato che il legislatore, ritenendo comunque che tale strumento di qualificazione delle produzioni potesse essere di utilità anche per la gestione della politica della qualità e per la promozione dei prodotti tutelati dai Consorzi, ha previsto l’intervento di tali soggetti - purché gli stessi siano riconosciuti ai sensi dell’art. 41 comma 4 della citata L. 238/2016 -, attraverso la possibilità di delegare loro la gestione dell'elenco delle menzioni ”Vigna”.
Risulta evidente la funzione che i Consorzi di tutela possono assolvere al fine della corretta implementazione dello strumento della menzione “Vigna”, in relazione alla conoscenza delle realtà produttive e commerciali della propria denominazione, nonché delle caratteristiche storiche e culturali del proprio territorio.
Resta comunque in capo all’amministrazione regionale la tenuta dell’Elenco regionale, attraverso specifico provvedimento che prende atto degli esiti di valutazione da parte dei Consorzi di tutela delle domande di inserimento presentate dagli interessati, nei tempi e nelle modalità definite nell’Allegato A alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso al fine di consentire ai produttori di utilizzare le menzioni “Vigna” per i prodotti della campagna vendemmiale 2019 conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 31 della L. 238/2016, si propone la costituzione dell’Elenco regionale delle Vigne, la delega ai consorzi di tutela delle denominazioni di origine dei vini, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 della Legge n. 238/2016, al ricevimento e all’istruttoria delle domande di individuazione della menzione "Vigna" seguita da toponimo o da nome tradizionale presentate da produttori di vini della rispettiva Denominazione di origine, l’approvazione delle procedure di gestione e tenuta del suddetto Elenco definite nell’Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO la legge nazionale 12 dicembre 2016 n. 238
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 33/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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