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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1201 del 14 agosto 2019
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale di soggetti titolari di strutture sanitarie private a valere dall'anno 2020. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
il presente provvedimento conclude il procedimento di rinnovo di accreditamento istituzionale a valere da gennaio 2020 avviato a seguito di domande presentate da soggetti privati titolari di strutture che erogano prestazioni sanitarie.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Decreto Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” prevede all’art. 8-quater l’istituto dell’accreditamento istituzionale rilasciato a soggetti giuridici pubblici e privati erogatori di prestazioni sanitarie che risultino, fra l’altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale allo scopo di garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza.
La Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, all’art. 16, ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio alle seguenti condizioni: possesso dell’autorizzazione all’esercizio, sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.
La medesima legge regionale, all’art. 17 bis, ha definito una procedura più articolata per il rilascio dell’accreditamento istituzionale a erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Tale norma prevede tra l’altro che, prima del provvedimento conclusivo della procedura di accreditamento istituzionale adottato dalla Giunta regionale, i Direttori Generali della Aziende Ulss interessate esprimano il parere di coerenza con la programmazione attuativa locale e, successivamente alla conclusione dell’istruttoria, si esprima la competente Commissione consiliare.
Con DGR n. 435 del 4 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2” è stato approvato il piano attuativo del percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui all'art. 17 bis della L.R. n. 22/02. In detta delibera sono stati codificati gli adempimenti ed individuate le strutture competenti nonché la relativa scansione procedimentale.
Successivamente, con DGR n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002”, è stata estesa l’applicazione del procedimento di cui all’art. 17 bis della L.R. n. 22/02 a tutte le tipologie di strutture sanitarie, così uniformando la scansione temporale di tutti i procedimenti di rilascio di nuovo accreditamento istituzionale o di rinnovo dello stesso, all’iter previsto dalla legge regionale medesima per le strutture ambulatoriali.
Nell’anno in corso, come da indicazioni attuative di detta disciplina e modulistica pubblicata nel sito istituzionale della Regione Veneto, è stato applicato per la prima volta a tutte le tipologie di strutture sanitarie il percorso per il rinnovo dell’accreditamento nonché per il rilascio di estensioni dell’accreditamento e di nuovi accreditamenti.
In tale quadro, alla scadenza indicata, risultano pervenute, oltre alle domande di estensione e nuovo accreditamento, già oggetto di specifico e separato provvedimento, le istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale presentate da soggetti titolari di strutture private:
In conseguenza di quanto previsto da tale disciplina e alla luce delle domande di accreditamento pervenute nell'anno 2019, è stata avviata un'analisi contestuale del fabbisogno di prestazioni sanitarie riferito ai nuovi bacini territoriali delle Aziende U.l.s.s. suddivisi in distretti, così come individuati dalla L.R. n. 19/16, volta al rilascio del parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale di cui all’art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n. 22/02.
Alla luce delle indicazioni procedimentali suesposte, con riferimento alle domande di rinnovo dell’accreditamento pervenute, in attuazione dell’ iter procedurale come sopra disciplinato, risulta quanto segue:
La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E) come previsto dalla DGR n. 435 del 4 aprile 2014, , nella seduta del 14 giugno 2019 ha espresso sulle domande agli atti parere di coerenza alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende Ulss, come da verbale prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019.
In tale seduta, la C.R.I.T.E. ha valutato in via preliminare:
La C.R.I.T.E. quindi, sentiti ulteriormente i Direttori Generali delle competenti Aziende U.l.s.s., ha valutato le istanze di rinnovo di accreditamento, come da verbale citato.
La C.R.I.T.E. ha ulteriormente precisato quanto segue:
Si precisa che, che in relazione alle domande di rinnovo dell’accreditamento per il rilascio della certificazione per i disturbi specifici di apprendimento (DSA), la C.R.I.T.E. ha espresso parere favorevole per un anno, alla luce del parere favorevole delle A.U.l.s.s., a condizione che, dall’esito del monitoraggio sull’andamento per l’anno 2019 (da svolgersi nel mese di ottobre), permanga un fabbisogno che l’Azienda Ulss attesti di non poter soddisfare altrimenti. Di conseguenza l’accreditamento per il rilascio della certificazione per i disturbi specifici di apprendimento (DSA) verrà rilasciato con successivo e separato provvedimento all’esito del summenzionato monitoraggio.
Si precisa inoltre che con riferimento agli stabilimenti termali di cui all’Allegato E, il rinnovo dell’accreditamento istituzionale è subordinato all’esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti svolte da Azienda Zero, anche con riferimento all’attribuzione del livello tariffario.
Si ricorda che di norma, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, le strutture sanitarie private accreditate non possono utilizzare immobili di proprietà delle A. U.l.s.s.
Si dà atto che il rilascio dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende Ulss e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione.
Si propone, a conclusione dell'iter istruttorio, fatte salve determinazioni ulteriori emergenti nell’ambito di eventuali contenziosi, di procedere con l'adozione del presente provvedimento al rinnovo dell’accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture sanitarie, in conformità alle risultanze di cui alla seduta C.R.I.T.E. succitata, come da allegati al presente provvedimento, con riferimento alle seguenti tipologie di strutture sanitarie,
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002”.
VISTA la DGR n. 435 del 4 aprile 2014 “Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2”;
VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 “Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;
VISTA la DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012”;
VISTA la DGR n. 1314 del 16 agosto 2016 “Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, commi 7, 9 e 10, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8.06.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria”;
VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
VISTA la DGR n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002. Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
VISTA la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 “Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018”;
VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13marzo 2019”;
VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende U.l.s.s. del Veneto agli atti;
VISTO il piano delle verifiche di Azienda Zero prot. reg. 206765 del 28 maggio 2019;
VISTO il verbale della seduta della CRITE del 14 giugno 2019, prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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