Direttive per l'urgente utilizzazione da parte degli Enti del SSR delle graduatorie delle selezioni effettuate da Azienda Zero.
| Note per la trasparenza |
Con la presente deliberazione si prescrive l’obbligo per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di aderire alle richieste, formulate da altre aziende sanitarie venete, di utilizzare le graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale dipendente.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La D.G.R. n. 177 del 22 febbraio 2019 recante “Disposizioni per l’anno 2019 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna”, stabilisce, tra l’altro, che una volta acquisita l’autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale all’assunzione di personale, le aziende ed enti del SSR devono, qualora abbiano esaurito le proprie graduatorie concorsuali, richiedere alle altre aziende sanitarie venete, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n 350, l’utilizzo delle graduatorie esistenti di concorso pubblico e avviso pubblico.
La stessa D.G.R. n. 177 /2019 circoscrive l’ambito di eventuali rifiuti da parte delle aziende che ricevono la richiesta di utilizzo delle graduatorie a circostanze eccezionali legate “alla determinazione aziendale di effettuare in tempi brevi assunzioni connesse alla programmazione del fabbisogno di personale, e correlate a vacanze di organico esistenti o all’imminente cessazione del personale in servizio, tenuto conto del numero degli idonei collocati nelle graduatorie”.
Si evidenzia come non possa considerarsi valido motivo per rifiutare la condivisione delle proprie graduatorie concorsuali la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019”, che stabilisce l’utilizzo delle graduatorie concorsuali per i soli posti messi a concorso. Infatti, da un lato l’ultimo periodo del comma 365 dello stesso articolo, aggiunto dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha posposto al 1° gennaio 2020 l’applicazione, tra gli altri, del comma 361 in relazione all’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico (precisando, comunque, che la previsione di tale comma si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della L. 145/2018) e dall’altro l’articolo 19 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15 ha previsto che le aziende ed enti del SSR possano utilizzare tutte le graduatorie di concorso pubblico e avviso pubblico, nel termine di vigenza di tre anni decorrente dalla data della loro pubblicazione, anche per l’assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica.
Si sottolinea altresì che l’impugnazione da parte del Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019, del citato articolo 19 della L.R. 15/2019, non ne fa venir meno la vigenza fino all’eventuale annullamento da parte della Corte Costituzionale che, peraltro, appare improbabile, in quanto si ritiene che la disposizione regionale non abbia violato alcuna norma costituzionale.
Conseguentemente, alla luce di quanto stabilito dalle predette fonti regionali ed al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, oltre che la funzionalità dell’organizzazione aziendale, le aziende ed enti del SSR dovranno sempre consentire, al di fuori delle eccezionali e tassative circostanze ostative indicate alla lettera M) della D.G.R. 177/2019, l’utilizzo delle proprie graduatorie di concorso pubblico e avviso pubblico (ivi comprese quelle approvate da Azienda Zero) da parte delle altre aziende sanitarie venete, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Si propone di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di vigilare in merito all’osservanza della predetta prescrizione effettuando, eventualmente, delle verifiche nei confronti delle singole aziende ed enti del SSR.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO l’articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350;
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VISTA la L.R. 16 maggio 2019, n. 15, n. 19;
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VISTA la D.G.R. n. 177 del 22 febbraio 2019;
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VISTO l’articolo 1, commi 361 e 365, della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
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VISTO l’art. 2 co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
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di stabilire l’obbligo per le aziende ed enti del SSR, al di fuori delle eccezionali e tassative circostanze ostative indicate alla lettera M) della D.G.R. 177/2019, di consentire sempre l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n.350, delle proprie graduatorie di concorso pubblico e avviso pubblico (ivi comprese quelle approvate da Azienda Zero) da parte delle altre aziende sanitarie venete, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
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di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di vigilare in merito all’osservanza della prescrizione di cui al precedente punto 2 effettuando, eventualmente, delle verifiche nei confronti delle singole aziende ed enti del SSR;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.