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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 23 agosto 2019


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 30 luglio 2019

Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Art. 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018. Deliberazione n. 81/CR del 12 luglio 2019.

Note per la trasparenza

Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell’erogazioni riguardanti il fondo, in ossequio ai precetti indicati dal testo normativo in oggetto indicato.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” ha istituito “un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)’”, limitatamente ai fini dell’erogazione di servizi sociali o socio sanitari.

Il provvedimento normativo pone in capo alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la determinazione delle tipologie di intervento e di strutture sociali e socio−sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l’erogazione e rimborso dei finanziamenti, nel rispetto degli indirizzi elencati al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale di riferimento. Allo scopo, recepito il parere della competente commissione consiliare, con DGR 817 del 8 giugno 2018 sono stati individuati i criteri e indicate le tipologie di intervento ammissibili per la successiva individuazione dei soggetti beneficiari.

In conseguenza del provvedimento sono state acquisite le istanze di contribuzione e, con deliberazione DGR 1968 del 21 dicembre 2018 sono state approvate le graduatorie delle domande pervenute.

L’esperienza pregressa ha posto in luce alcuni aspetti meritevoli di riflessione che hanno indotto a ritenere necessaria una revisione dei criteri definiti con DGR 817 del 2018 al fine di rispondere al meglio alle effettive esigenze del territorio. Si è infatti potuto constatare che il numero di domande presentate per il settore degli anziani, in percentuale rispetto al totale delle domande pervenute, è stato il 73,33%, il numero di domande per il settore dei disabili è stato il 18,10% e il numero di domande per il settore dei progetti innovativi è stato l’8,5%.  Tali percentuali cambiano ancora, con notevole sbilanciamento a favore del settore anziani, se si tengono in conto unicamente le domande ritenute ammissibili.

Un’ulteriore dato riscontrato riguarda l’ammontare delle singole richieste che, per il settore degli anziani, ha registrato una prevalenza di richieste di finanziamento in conto capitale a rimborso graduale con importi generalmente superiori al milione di Euro. Tale circostanza appare indice di un generale maggior vetustà edilizia e tecnologica degli immobili dedicati ai servizi sociosanitari che caratterizza maggiormente il settore degli anziani non autosufficienti rispetto agli altri settori presi in considerazione. Le domande per il settore dei disabili infatti sono risultate molto più contenute negli importi oltre che notevolmente inferiori nel numero. Così pure per le domande relative al settore dei progetti innovativi.

Alla luce della pregressa esperienza, si ritiene di rivedere i criteri stabiliti con DGR n. 817 del 2018 e di assegnare le risorse disponibili esclusivamente al settore degli anziani non autosufficienti concentrando le risorse sui finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale. Allo scopo, non si ritiene utilizzabile la graduatoria già approvata con DGR n. 1968 del 2018, in quanto appare opportuno distribuire le risorse disponibili equamente nel territorio regionale, assumendo come base di riferimento il numero di posti letto accreditati per ambito territoriale come evidenziato nella tabella di seguito riportata. Affinché tale ripartizione possa essere efficace si ritiene di considerare le risorse previste nel bilancio 2019-2021 dall’articolo 44 della legge regionale n. 45 del 2017, che per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 è pari ad € 10.000.000,00.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 26/03/2019, è stata approvata la programmazione delle assegnazioni alle Aziende Sanitarie del Veneto per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2019 e 2020 che comprende il fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio sanitario di cui all’art. 44 della L.R. 45 del 29/12/2017 fino ad un massimo di euro 10.000.000,00, per l’esercizio 2019. L’effettiva disponibilità delle risorse previste per l’anno 2020 è invece condizionata alla programmazione annuale del risorse del FSR.

 

 

Anni 2019 e 2020

Ambiti territoriali

Finanziamento

BELLUNO

€ 2.000.000,00

TREVISO

€ 3.200.000,00

VENEZIA

€ 3.200.000,00

ROVIGO

€ 2.000.000,00

PADOVA

€ 3.200.000,00

VICENZA

€ 3.200.000,00

VERONA

€ 3.200.000,00

TOTALE

€ 20.000.000,00

 

La suddetta ripartizione deve considerarsi indicativa in quanto si stabilisce fin da ora la possibilità di trasferimento dei finanziamenti dal territorio di una Provincia ad un’altra nel caso di mancato utilizzo delle stesse o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento ma che per problemi economico finanziari non sono stati portati a compimento.

Tutti gli investimenti nel settore della residenzialità per anziani non autosufficienti dovranno trovare fondamento nella programmazione regionale.

Soggetti beneficiari

Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, possono essere destinatari del finanziamento i soggetti pubblici o i soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della LR 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112", la quale, peraltro, nel senso che qui interessa, a sua volta richiama l'articolo 1 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000, che siano "proprietari degli immobili oggetto di intervento o altri avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari", purché appartengano alle categorie di destinatari di cui sopra. I soggetti privati non a scopo di lucro per essere ammessi al finanziamento devono essere iscritti ai corrispettivi registri regionali.

Dalla combinata lettura dei commi 1 e 2 dell'articolo 44 si evince che, comunque, l'immobile su cui viene realizzato l'intervento edilizio deve essere "di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e destinato a servizi sociali e socio sanitari".

Nel caso in cui la domanda di finanziamento venga presentata dal gestore del servizio sociale o socio−sanitario o da altro avente titolo, è necessario che venga data dimostrazione del titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento e della formale accettazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'immobile.

I soggetti beneficiari devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".

Tipologie degli interventi ammissibili

Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, si ritiene di individuare quali interventi ammissibili ai contributi di cui al presente provvedimento quelli indicati all'articolo 3 del DPR n.380/2001 ed, in particolare, nell'ambito delle seguenti lettere del comma 1 del medesimo articolo 3: b) "interventi di manutenzione straordinaria"; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo"; d) "interventi di ristrutturazione edilizia"; e) "interventi di nuova costruzione" limitatamente agli interventi di trasformazione edilizia (unicamente il punto e1).

Criteri di valutazione delle domande

Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri:

 

Criteri di valutazione

Punti

a

Progetto presentato da ente pubblico

3 punti

b

Interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002, come risultanti da
verbale conseguente alla verifica ispettiva, diversi dagli interventi di cui alle
lettere c, d ed e della presente tabella

fino a 4 punti

c

Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza nell’ambito del
DPR n. 380/2001con specifico riferimento ai lavori di antisismica

fino a 4 punti

d

Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza nell’ambito del
DPR n. 380/2001con specifico riferimento ai lavori di antincendio

fino a 4 punti

e

Interventi volti ad introdurre fattori che migliorino la qualità intrinseca
degli immobili con evidenti riflessi sulla qualità di vita e il benessere degli ospiti
(comfort, riservatezza, riduzione numero posti letto per stanza, etc.)

fino a 2 punti

f

Progetto definitivo

1 punto

g

Progetto esecutivo

2 punti

h

Interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che
rappresentano un ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamento
ma che per problemi economico finanziari non sono stati portati a compimento

fino a 4 punti

 

Allocazione delle risorse tra le linee di finanziamento a fondo perduto e a rimborso

Per le considerazioni già espresse in premessa, si ritiene di destinare l’intera disponibilità economica ai “finanziamenti in conto capitale a rimborso”.

Quota di copertura dei costi di investimento

Il finanziamento è concesso nel limite dell’80 per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti.

Con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l’ammontare del finanziamento può coprire interamente le spese, qualora l’Ipab dia prova, attraverso il conto economico degli ultimi tre anni di una gestione efficiente che ai fini del presente provvedimento si intende comprovata dalla chiusura, nel triennio precedente, del bilancio in utile o pareggio senza tener conto degli effetti della sterilizzazione degli ammortamenti.

In ogni caso, la richiesta di finanziamento non può essere superiore ad € 2.000.000,00.

Presentazione delle domande di ammissione e documentazione a corredo

L’istanza per accedere al finanziamento va redatta unicamente, pena l’esclusione, sulla base del modello che costituisce l’Allegato A “Istanza di finanziamento di cui all’articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017”, compilato in ogni sua parte e completato con la relazione sulla gestione e i servizi erogati e con una sintetica relazione illustrativa del progetto redatta da un tecnico iscritto all’ordine o dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con gli altri allegati previsti.

In particolare, la relazione illustrativa del progetto dovrà evidenziare, ancorché in modo sintetico, le scelte progettuali in relazione agli aspetti di sicurezza (antisismica, antincendio, etc.), di adeguamento ai requisiti della LR n. 22/2002, di funzionalità, di qualità di vita/benessere degli ospiti.

Alla luce del fatto che l’articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 stabilisce che “devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l’autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità”, tenuto in considerazione il costo necessario per disporre della documentazione progettuale idonea all’immediata cantierabilità di un intervento edilizio, si ritiene che in fase di istanza possa essere sufficiente la compilazione dei dati richiesti nell’Allegato A, ove siano rilevabili e autocertificati tutti gli elementi necessari e sufficienti per applicare i criteri fin qui individuati, tenuto conto peraltro della necessità di disporre di una stima dei costi di investimento di cui deve essere assicurata la copertura finanziaria nel piano delle fonti di finanziamento da approvare con apposito atto deliberativo da parte del soggetto ai fini della sottoscrizione della Convenzione di cui all’Allegato B. Resta inteso che il disposto di cui all’articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 di cui sopra costituirà necessario riferimento nelle successive fasi di conferma del contributo, che non potrà avvenire in assenza dei requisiti ivi specificati, i quali dovranno essere soddisfatti nei termini predefiniti nella Convenzione di cui all’Allegato B pena la revoca del contributo.

E’, inoltre, necessario che l’istanza si riferisca ad un unico progetto o ad un suo lotto funzionale e venga corredata dal parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, comunque denominato. Si prescinde dal parere solo nei casi in cui il soggetto istante, per la sua natura giuridica non sia tenuto a dotarsi di organo di controllo contabile. I lavori non dovranno iniziare prima dell’approvazione del progetto da parte della Direzione Servizi Sociali, acquisito il parere delle Unità Organizzativa Edilizia ospedaliera e a finalita collettive e della conseguente assegnazione del finanziamento. Nel caso di interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, i lavori relativi allo stralcio funzionale per cui è chiesto il finanziamento non dovranno iniziare prima dell’approvazione del progetto e della conseguente assegnazione del finanziamento.

Le domande dovranno essere presentate a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pervenire agli indirizzi indicati entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei criteri per l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti da parte della Giunta regionale sul Bollettino ufficiale regionale, pena l'esclusione.

Per le domande pervenute mediante lettera raccomandata l’indirizzo è il seguente: Regione del Veneto Direzione Servizi Sociali, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia.

Per le domande trasmesse a mezzo PEC l’indirizzo è il seguente: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.

Nel caso di invio tramite PEC gli  allegati dovranno essere tutti esclusivamente in formato PDF.

Sulla busta esterna, per la modalità di trasmissione a mezzo di lettera raccomandata, e nell’oggetto della PEC, per la trasmissione a mezzo PEC, dovrà, pena l’esclusione della domanda, essere tassativamente riportata la dicitura: ARTICOLO 44 LR 45/2017.

La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, specificando che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della dichiarazione.

Per la verifica della sussistenza di tutti i requisiti autocertificati sarà richiesta l’iscrizione alla piattaforma telematica predisposta utilizzata dalla Regione del Veneto.

Formazione graduatorie e ammissione a finanziamento

Ai fini della valutazione delle domande per la formazione della relativa graduatoria, la Direzione Servizi Sociali, coadiuvata dalla Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera, potrà avvalersi, fatto salvo l’esito negativo della propedeutica ricognizione interna tra i dipendenti regionali, del supporto di esperti nelle materie attinenti gli ambiti oggetto del presente provvedimento.

Gli interventi ritenuti ammissibili, sono finanziati con provvedimento della Giunta regionale nei limiti della disponibilità del Fondo. Sarà compito della Direzione Servizi Sociali dare comunicazione formale agli interessati.

Come stabilito dall’articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017, sull’immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d’uso per servizi sociali e socio−sanitari per una durata non inferiore a quindici anni a partire dalla data certificata di agibilità con possibilità di alienazione dell’immobile in costanza di vincolo di destinazione d’uso solo ai soggetti elencati al comma 2 (enti pubblici o privati del Terzo Settore), fatto salvo quanto fissato dall’articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Gli interventi oggetto di finanziamento in conto capitale a rimborso, entro i 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento dell’intervento, dovranno essere oggetto della stipula di una Convenzione, sottoscritta dal Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali e dal soggetto assegnatario del finanziamento, i cui elementi principali, meglio evidenziati nello schema di Convenzione di cui all’Allegato B al presente provvedimento, sono:

• l’accettazione del finanziamento e l’indicazione precisa delle annualità di restituzione, tenendo conto del limite massimo di 10 anni stabilito dall’articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017;

• l’impegno a presentare entro i sei mesi successivi all’Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera, il progetto definitivo. Si precisa che, per tale termine di sei mesi, è ammessa la concessione di una sola proroga di massimo ulteriori due mesi per motivi non addebitabili all’istante e che in caso essa non venga rispettata, comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione con la conseguente decadenza dai benefici economici;

• l’indicazione della data di inizio e fine lavori con il cronoprogramma operativo;

• il piano di restituzione del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma di cui al punto precedente, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;

• per consentire il regolare funzionamento del fondo, nonché tutelare l’integrale restituzione delle risorse pubbliche afferenti al medesimo fondo, costituirà requisito essenziale per la sottoscrizione della Convenzione, l’obbligo per il beneficiario di prestare specifica garanzia fideiussoria a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;

• qualora, nel termine di durata del vincolo di 15 anni, sia modificata la destinazione d’uso per servizi sociali e socio−sanitari o l’immobile oggetto dell’intervento finanziato risulti inutilizzato, il beneficiario dovrà restituire alla Regione del Veneto la quota del contributo concesso in misura proporzionale rispetto agli anni non destinati all’utilizzazione; tale quota verrà aumentata degli interessi legali;

• la durata della Convenzione e le ipotesi di revoca del finanziamento che coincidono con l’elusione delle clausole della medesima Convenzione.

Come già riferito, con deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 26/03/2019, è stata approvata la programmazione delle assegnazioni alle Aziende Sanitarie del Veneto per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2019 e 2020 che comprende il fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio sanitario di cui all’art. 44 della L.R. 45 del 29/12/2017 fino ad un massimo di euro 10.000.000,00, per l’esercizio 2019, dando con ciò copertura all’intervento.

Per quanto sopra esposto, si determina in € 10.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, per l’esercizio 2019, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 03 “Interventi per gli anziani”, del bilancio 2019-2021, A tal riguardo è stata verificata la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2019-2021.

Inoltre, le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTA la Legge n. 328 dell’8/11/2000;
  • VISTO il DPR n. 380 del 6/06/2001;
  • VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
  • VISTE la LR 13/04/2001, n. 11; 29/11/2001 n. 39; 16/08/2002, n. 22; 23/11/2012, n. 43; 11/05/18, n. 16 e 21/12/2018, n. 45;
  • VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
  • VISTO l’articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;
  • VISTO il comma 3 dell’art. 44 della Legge Regionale n. n. 45 del 29 dicembre 2017;
  • VISTE le DGR 8/06/2018, n. 817; 21/12/2018, n. 1968 e 26/03/2019 n. 333;
  • VISTA la DGR 27/11/2018, n. 1781;
  • VISTA la propria deliberazione/CR n.  81/CR del 12 luglio 2019;
  • VISTO il parere (PAGR. 444) della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 23 luglio 2019;

delibera

  1. di approvare i criteri e le tipologie di intervento e le modalità operative e procedurali ai fini dell’operatività dell’articolo all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 come illustrati in premessa che qui è da intendersi interamente richiamata e trasfusa;
  2. di approvare l’“Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017”, come indicato nell’Allegato A;
  3. di approvare il testo della convenzione di cui all’Allegato B;
  4. di determinare in € 10.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, per l’esercizio 2019, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 03 “Interventi per gli anziani”, del bilancio 2019-2021, A tal riguardo è stata verificata la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2019-2021, per l’annualità 2019;
  5. di acquisire, con riferimento alle obbligazioni che generano le entrate, i piani di restituzione dei finanziamenti, con decorrenza delle restituzioni a partire dalla data di fine lavori, come indicata dai relativi cronoprogrammi, tenuto conto del limite massimo di 10 anni stabilito dall’articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017;
  6. di dare atto che le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;
  7. di disporre che i soggetti ammessi al finanziamento con DGR n.1968 del 21 dicembre 2018, siano legittimati alla trasmissione del contratto di garanzia fideiussoria al momento dell’inizio lavori o in altro momento comunque antecedete alla presentazione della prima richiesta di rimborso, rilevato che l’Allegato B della DGR 817 del 8 giugno 2018 all’articolo 7 prevede che copia conforme della fideiussione venga allegata alla Convenzione al momento della sottoscrizione della medesima e atteso che tale garanzia non risulta necessaria prima che la Regione liquidi il finanziamento o quota parte del medesimo;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1105_19_AllegatoA_400096.pdf
Dgr_1105_19_AllegatoB_400096.pdf

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