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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 23 agosto 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 12 luglio 2019

Legge Regionale n. 45 del 29/12/2017, art. 40. Collegato alla legge di stabilità regionale 2018. Modifiche all'art. 28 della Legge Regionale n. 18 del 04/03/2010. Documento tecnico. Approvazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene data approvazione al documento tecnico previsto dall’art. 25, comma 3, della legge regionale n. 18/2010, così come modificato e integrato a mente dell’art. 40 della legge regionale n. 45 del 29/12/2017 in materia di prodotti del concepimento

La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” il legislatore regionale è intervenuto, nello specifico con quanto contenuto nell’art. 40, nell’ambito della materia della polizia funeraria, modificando e ampliando l’originario art. 25 della legge regionale n. 18 del 04/03/2018 “Norme in materia funeraria”, introducendo una disciplina positiva per la tematica dei prodotti del concepimento.

A tal riguardo sono stati introdotti alcuni principi generali in materia di tutela del diritto dei genitori ad una completa informazione sulla normativa di settore, prevedendo altresì l’assunzione degli oneri di sepoltura in capo al sistema sanitario regionale per l’ipotesi in cui non sia richiesto o non vi si sia provveduto da parte dei genitori e, più in generale, una volontà di assicurare anche per i prodotti del concepimento delle destinazioni cimiteriali comunque riconoscibili.

Ciò brevemente premesso, va altresì ricordato che l’articolato legislativo in argomento ha demandato alla Giunta regionale l’adozione di uno specifico provvedimento atto a definire criteri, modalità e termini per l’attuazione dei principi dallo stesso introdotto e riassuntivamente precisati nel precedente capoverso.

Allo scopo di dare concreta attuazione al dettato legislativo in parola, ed al fine di predisporre un idoneo documento tecnico che risponda in maniera adeguata a quanto previsto dalla più volte rammentata legislazione regionale, gli uffici regionali preposti hanno provveduto alla costituzione di uno specifico  Gruppo multiprofessionale interdisciplinare, al cui interno sono state previste idonee rappresentanze del sistema sanitario regionale e della stessa Amministrazione regionale.

Il predetto Gruppo multiprofessionale, esaurito il mandato allo stesso affidato, ha provveduto alla stesura del documento tecnico allegato al presente provvedimento deliberativo, quale  Allegato A, parte integrante dello stesso, che si pone all’attenzione della Giunta regionale al fine della sua formale approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. n. 285/90;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 10 gennaio1997;

VISTA la Legge regionale n. 18 del 04/03/2010;

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;.

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;

VISTA la Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il documento tecnico Allegato A, costituente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto provvedendo, nello specifico, a divulgare il documento tecnico di cui al precedente capoverso alle strutture sanitarie del Veneto;
  4. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1000_19_AllegatoA_398986.pdf

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