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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 16 luglio 2019


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 28 giugno 2019

Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2019 recante 'Ripartizione del Fondo di 60 milioni di euro per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale'. Determinazioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prende atto delle misure poste in essere dalla Regione Veneto in materia di ticket sanitari e definisce azioni future al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, dispone il pagamento da parte degli assistiti non esenti, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, della quota fissa sulla ricetta di 10,00 euro, disciplina già precedentemente introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Nel dettaglio l’art. 1, coma 796, lettera p) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10,00 euro.

La Regione Veneto, con DGR del 5 agosto 2011, n. 1380, ha preso atto delle misure introdotte dalle disposizioni legislative previste dalla manovra economica estiva 2011 e, conseguentemente, ha disposto l'applicazione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nei seguenti termini: applicare il ticket di 10,00 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale così come definito dall'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n.111, ai soggetti appartenenti ai nuclei familiari con reddito maggiore o uguale a 29 mila euro; per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a 29 mila euro viene stabilita l'applicazione di una partecipazione di 5 euro per ogni ricetta di specialistica ambulatoriale. A tal fine, si è assunta quale situazione reddituale fiscale del nucleo familiare quella individuata con riferimento al D.M. 22 gennaio 1993 del Ministero della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.

Tale misura, specificatamente l’istituzione del codice di esenzione parziale dalla quota fissa sulla ricetta “7RQ”, è stata introdotta al fine di rendere più accessibile le prestazioni sanitarie a soggetti economicamente vulnerabili.

La Regione, infatti, si è avvalsa della possibilità di individuare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, valutate equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo le modalità di cui al succitato dell'art. 1 c. 796 lettera p bis, punto 2 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recuperando le eventuali differenze di gettito delle manovre con l’avvenuta revisione delle tariffe del nomenclatore tariffario regionale.

In tale contesto normativo, la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 804, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui al citato articolo 1, comma 796, lett. p), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle misure di cui alla lettera p-bis), con dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie di specifiche categorie di soggetti vulnerabili.

Il fondo è stato ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvato il 12 febbraio 2019, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 dicembre 2018 (Rep. Atti n. 224/CSR ) in base ai criteri ivi riportati.

Con l’avvenuta pubblicazione del Decreto sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2019, alla Regione Veneto è stato assegnato un importo pari a 6.879.302,00 euro. Tuttavia, il provvedimento subordina l’effettiva erogazione delle somme alla concreta approvazione da parte delle Regioni di misure volte a ridurre l’onere della quota fissa sulle categorie vulnerabili, nei limiti dell’importo attribuito a ciascuna Regione, certificato congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (art. 1, comma 3).

Tutto ciò premesso, si dà atto che la Regione del Veneto ha già posto in essere misure atte a ridurre l’onere della quota fissa a soggetti economicamente vulnerabili, come previsto dalla delibera succitata n. 1380/2011. Tuttavia, con l’erogazione delle risorse succitate, si propone di esentare dall'applicazione della quota fissa, pari a 5 euro, i soggetti economicamente vulnerabili, identificati con i titolari del codice di esenzione “7RQ” come sopra individuati e nei limiti degli importi traferiti dal Ministero alla Regione ai sensi Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 804.

L’esenzione dall’applicazione della quota fissa di 5 euro per ricetta specialistica per i titolari del codice "7RQ" decorre dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, salvo il mantenimento dell’erogazione del fondo di cui al DM 12 febbraio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Al riguardo si richiama la circolare regionale del 5 agosto 2011, prot. n. 375541: ‘come stabilito da disposizioni regionali del 2007, in occasione dell’originaria introduzione della norma, in seguito abolita per gli anni successivi dall’articolo 61, comma 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ai fini dell’applicazione si ha riguardo al principio della competenza economica, in base al quale la data di erogazione della prestazione determina l’ammontare dovuto dall’assistito indipendentemente dalla data di prenotazione’.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni, rep. atti n. 224/CSR del 13 dicembre 2018;

VISTO il Decreto Ministero della Salute 12 febbraio 2019;

VISTA la DGR n. 1380 del 5 agosto 2011;

VISTA la DGR n. 1203 del 24 aprile 2007;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 23 del 31 dicembre 2018;

VISTO l'art. 2 comma 2 della lett. c) della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

  1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  2. di dare atto delle azioni regionali poste in essere con DGR n. 1380/2011 ai fini della riduzione della quota fissa per ricetta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
  3. di determinare l’esenzione dall’applicazione della quota fissa di 5 euro per ricetta specialistica per i titolari del codice "7RQ" a decorre dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, salvo il mantenimento dell’erogazione del fondo di cui al DM 12 febbraio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  4. di incaricare l’U.O. Assistenza specialistica, liste d’attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



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