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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 77 del 16 luglio 2019


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 28 giugno 2019

Approvazione della disciplina elettorale tipo per i Consorzi di bonifica del Veneto. Art. 41, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Note per la trasparenza

La Giunta regionale approva la disciplina elettorale per i Consorzi di bonifica in vista delle elezioni  previste domenica 15 dicembre 2019.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Come noto, le Assemblee e, in generale, gli Organi dei Consorzi di bonifica del Veneto, esito delle elezioni del dicembre 2014, sono ormai al loro quinto anno di attività e si stanno avvicinando alla scadenza naturale del loro mandato.

A riguardo, la Giunta regionale, con la deliberazione 21 maggio 2019, n. 652, ha individuato la data di domenica 15 dicembre p.v. per lo svolgimento delle elezioni delle Assemblee dei Consorzi di bonifica.

Al fine di consentire a tutti i Consorzi la tempestiva e uniforme attivazione delle operazioni e degli atti necessari allo svolgimento delle suddette elezioni, gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo hanno provveduto alla stesura delle bozze della disciplina elettorale prevista dallo statuto dei Consorzi, in conformità allo statuto tipo allegato alla citata legge regionale n. 12/2009, e hanno organizzato alcuni incontri al fine di condividerne i contenuti ed affrontarne le problematiche con i diversi portatori di interesse coinvolti nei diversi adempimenti legati allo svolgimento delle elezioni.

In esito ai sopra citati incontri, caratterizzati dall’attiva collaborazione dei Soggetti interessati, si è giunti alla formulazione definitiva della disciplina elettorale per i Consorzi di bonifica.

Il testo così formulato differisce, tra l’altro, da quello utilizzato in occasione delle elezioni del 2014 per la sostituzione dell'art. 7, a seguito dell'approvazione della legge 16 maggio 2019, n. 15, stabilendo che:

  • ogni consorziato proprietario ha diritto ad un voto;
  • per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario, fatta salva la possibilità della maggioranza degli intestatari di individuare per il solo diritto di voto altro votante fra i comproprietari;
  • per le persone giuridiche viene stabilito che ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse;
  • per promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, viene data la possibilità di utilizzare  anche strumenti telematici per la comunicazione agli aventi diritto al voto della data di svolgimento delle elezioni; con la medesima verrà data indicazione del seggio dove recarsi a votare e fornita ogni altra informazione utile.

In proposito, al fine di consentire la tempestiva adozione della disciplina elettorale da parte delle Assemblee di ciascun Consorzio di bonifica, dando così avvio alle procedure e alle operazioni necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni consortili del 15 dicembre p.v., risulta necessario che la Giunta regionale approvi la “Disciplina elettorale per i Consorzi di bonifica”, allegato A alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, così come modificata all'art. 7 dall'art. 16 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15;

Visto l’art. 2, c.2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 652 del 21 maggio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 923 del 10 giugno 2014;

delibera

  1. per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare la “Disciplina elettorale per i Consorzi di bonifica” che costituisce allegato A al presente provvedimento;
  1. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell’esecuzione del presente provvedimento;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_888_19_AllegatoA_397818.pdf

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