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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 16 luglio 2019


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 28 giugno 2019

Determinazione provvisoria della consistenza del fondo relativo alle risorse decentrate per il personale del comparto della Giunta Regionale del Veneto per l'anno 2019. Determinazione risorse, a valere sul bilancio regionale, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. CCNL 21 maggio 2018 - personale del comparto delle Funzioni Locali - triennio 2016-2018. Determinazione provvisoria della consistenza del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale del Veneto per l'anno 2019.

Note per la trasparenza

Al fine di avviare la contrattazione integrativa ed in attesa della definitiva quantificazione delle risorse derivanti dal piano di razionalizzazione previsto dall’articolo 16 del d.l. 98/2011, si dispone la determinazione, in via provvisoria, della consistenza fondo per il personale del comparto per l’anno 2019. Contestualmente, si vanno a determinare le risorse, a valere sul bilancio regionale, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 21.05.2019. Da ultimo, si va ad approvare in via provvisoria anche la consistenza del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale del Veneto per l’anno 2019.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento si intende individuare, in via provvisoria, la consistenza del fondo per le risorse economiche destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (cd. risorse decentrate) del personale del comparto della Giunta Regionale per l’anno 2019, nonché quello per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale per la medesima annualità.

La determinazione dell’entità delle risorse decentrate, ancorché quantificata in via provvisoria per le motivazioni che di seguito si andranno a formulare, si rende opportuna al fine di poter avviare la prevista contrattazione con le OO.SS. per la relativa destinazione definitiva, previa adeguata analisi.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale è oggi regolata dal CCNL comparto delle Funzioni Locali – triennio 2016-2018, approvato in via definitiva il 21 maggio 2018, il quale ha introdotto molteplici novità nella costruzione e quantificazione del fondo rispetto al previgente quadro normativo e contrattuale.

In aggiunta a tali previsioni contrattuali, la determinazione del fondo stesso deve tener conto, con riguardo alla sua componente stabile, anche dell’obiettivo della armonizzazione del trattamento economico del personale transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre province del Veneto disciplinato, come detto, dall’articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017.

Pur se l’adeguamento stesso ha decorrenza dal 1° gennaio 2018, data a partire dalla quale è venuta totalmente meno la separazione dei fondi disposta dall’articolo 1, comma 96, l. 56/2014, l’esatta quantificazione delle risorse destinate a tale processo di armonizzazione è stata definitivamente disposta con la recente DGR n. 820/2019 la quale ha recepito da un lato il contenuto della relazione tecnico-illustrativa al DPCM dell’8 maggio 2019 e dall’altro le indicazioni sul punto formulate dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto in sede di parifica del rendiconto 2018.

Su tali interventi di carattere normativo nazionale (art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010; art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015; art. 22, comma 3, D.Lgs n. 75/2017; art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017) e regionale (art. 12 della L.R. n. 11/2010; art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016) si è andato a sovrapporre, come pure già accennato, quanto disposto in tema di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dal nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali ed in particolar modo dall’art. 67 dello stesso.

Anzitutto questo precisa che “…a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative… …l’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”.

Di particolare importanza per la costituzione del fondo per l’anno 2019 è anche la previsione del successivo comma 2 dell’articolo 67 CCNL ed in particolar modo le lettere a) e b) dello stesso che, in base alla dichiarazione congiunta posta in calce al contratto in argomento, potrà determinare un incremento del fondo anche oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017.

Nello specifico, in base alla lettera b), l’importo di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato “…di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”.

L’incremento disposto nell’anno 2018 (e nel relativo fondo) ai sensi della citata lettera b), dall’anno 2019 potrà essere posto a regime (essendo quello per l’anno precedente calcolato a partire dalla mensilità di aprile e non da gennaio) determinandosi un ulteriore incremento di parte stabile di € 33.240,03.

L’incremento invece disposto ai sensi della lettera a) del medesimo articolo 67, comma 2, del nuovo CCNL, con decorrenza 31.12.2018 (e quindi sottratto alla contrattazione della relativa annualità), potrà invece operare a pieno titolo dall’annualità 2019.

Il fondo di cui al più volte citato articolo 67 continua, ovviamente, ad essere alimentabile dalle risorse variabili derivanti, ad esempio, dai risparmi sul lavoro straordinario, dai risparmi sull’utilizzo della componente stabile del fondo dell’anno precedente e dai risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa di cui all’art. 16 del D.L. n. 98/2011.

Tra le disposizioni sopra richiamate, quella di maggiore impatto è sicuramente lo scomputo dal fondo delle risorse “destinate” (locuzione usata nel CCNL ed avente uno specifico significato tecnico, ben diverso da quello di “erogate”), nell’anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, le quali, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018 sono oggi corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

Da un punto di vista procedimentale, con il presente provvedimento si andrà anzitutto a calcolare il fondo provvisorio per l’annualità 2019 includendo tutte le voci che lo compongono, anche con un livello di analisi maggiore rispetto a quello previsto dal citato CCNL.

Si procederà, poi, con la determinazione del fondo al netto della componente legata alle posizioni organizzative i cui trattamenti di posizione e di risultato, come accennato, saranno corrisposti a carico del bilancio regionale.

Il nuovo importo unico consolidato sarà comprensivo dell’incremento del fondo ex art. 1, comma 800, della Legge n. 205/2017, nella misura indicata nella DGR n. 820/2019.

Ad esso si sommeranno le voci relative alla componente variabile ad oggi già quantificabili, in attesa dell’approvazione del piano di razionalizzazione della spesa per l’anno in corso.

Sulla base di tutti tali presupposti, la provvisorietà nella quantificazione dell’entità del fondo 2019 è conseguenza, come anticipato, dell’applicazione, anche per l’esercizio 2019, di quanto previsto dall’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, relativamente ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa che potrebbe portare, come negli anni precedenti, a modifiche incrementali (e non soggette ai vincoli di cui al succitato comma 2 dell’articolo 23 del D.Lgs n. 75/2017) al fondo nella sola sua componente variabile, determinandosi conseguentemente un ulteriore incremento del valore dello stesso rispetto a quello che con il presente provvedimento si va ad approvare.

Tutto ciò premesso, si procede in questa sede alla quantificazione, in via provvisoria, tenuto conto di quanto sopra specificato, delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta Regionale relative all’anno 2018, determinandole in complessivi € 22.661.732,30.

La componente del fondo relativa alle risorse destinate nell’anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative – regionali ed ex provinciali – da corrispondere a carico del bilancio regionale e non più sul fondo, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018 rimane complessivamente pari ad € 7.610.020,61.

Il fondo per il lavoro straordinario è confermato in € 994.842,82 di componente storica regionale ed € 43.310,25 di componente complessiva ex provinciale.

L’analitica determinazioni delle varie componenti del fondo, con i rispettivi riferimenti normativi e contrattuali di riferimento, e la nuova aggregazione di parte degli stessi nel nuovo importo unico consolidato sono riprodotti nell’Allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso.

Come accennato, al verificarsi delle varie (e, nel caso, ulteriori) condizioni che ad oggi ancora non consentono una definizione puntuale delle risorse a disposizione per le politiche di incentivazione del personale regionale, si potrà procedere successivamente, entro comunque la fine dell’esercizio, alla quantificazione definitiva delle risorse a ciò destinabili.

Da ultimo, il fondo del personale regionale con qualifica dirigenziale viene invece determinato, anch’esso in via provvisoria, ai suddetti fini di contrattazione integrativa, in complessivi € 8.161.791,83, confermando l’importo già definito per l’annualità 2018, sulla scorta dei medesimi presupposti di quantificazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 01.04.1999;

VISTO il CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 22.01.2004;

VISTO il CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010;

VISTO il D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011;

VISTO il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014;

VISTO il D.Lgs n. 75/2017;

VISTO l’art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTO l’art. 12 della L.R. n. 11/2010;

VISTO l’art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016;

VISTA la DGR n. 984 del 29 giugno 2016;

VISTA la DGR n. 2114 del 23 dicembre 2016;

VISTA la DGR n. 1682 del 24 ottobre 2017;

VISTA la DGR n. 1522 del 22 ottobre 2018;

VISTA la DGR n. 2032 del 28 dicembre 2018;

VISTA la DGR n. 641 del 21 maggio 2019;

VISTA la DGR n. 820 dell’11 giugno 2019;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012

delibera

  1. di richiamare, approvandole integralmente, le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
  2. di stabilire, in via provvisoria, la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto della Giunta Regionale per l’anno 2019, in ossequio alle disposizioni del CCNL delle Funzioni Locali del 21.05.2018 ed in particolare dell’art. 67 dello stesso, determinandolo in complessivi € 22.661.732,30, così come analiticamente determinato nell’Allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso;
  3. di confermare la quantificazione della componente dal fondo relativa alle risorse destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative – regionali ed ex provinciali – da corrispondere a carico del bilancio regionale e non più sul fondo, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018, in complessivi € 7.610.020,61;
  4. di confermare il fondo per il lavoro straordinario in € 994.842,82 di componente storica regionale ed € 43.310,25 di componente complessiva ex provinciale;
  5. di stabilire, in via provvisoria, la consistenza del fondo del personale regionale con qualifica dirigenziale in complessivi € 8.161.791,83, confermando l’importo già definito per l’annualità 2018, sulla scorta dei medesimi presupposti di quantificazione;
  6. di demandare a successivi provvedimenti la determinazione definitiva della consistenza dei fondi determinati nei punti precedenti, in applicazione delle disposizioni di legge e delle clausole contrattuali vigenti in materia;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_875_19_AllegatoA_397806.pdf

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