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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 70 del 02 luglio 2019


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del 11 giugno 2019

Elenco dei corsi d'acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 - Modifiche dell'elenco di cui alla DGR n. 1395 del 25 settembre 2018 - 3° Aggiornamento.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di modificare l'elenco dei corsi d’acqua, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell’art. 142, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1395 del 25 settembre 2018 - 3° Aggiornamento, a seguito della conferma della rilevanza paesaggistica da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, per n. 5 (cinque) corsi d’acqua proposti all’esclusione in tutto o in parte dal vincolo paesaggistico, che rientra tra le facoltà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali previste dallo stesso articolo 142, comma 3, 2° paragrafo, del D.Lgs. n. 42/2004.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. n. 42/2004 individua all’art. 142 le aree tutelate per legge che, come riportato al comma 1, lett. c), comprendono “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.

In particolare, l’art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, dà facoltà alla Regione di includere, in apposito elenco, i beni indicati al comma 1, lettera c) del citato articolo, i corsi d’acqua che siano stati ritenuti in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBACT) ai sensi dello stesso art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, “con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.”

Il Consiglio regionale, con provvedimento n. 940 del 28 giugno 1994, ha pubblicato l’elenco dei corsi d’acqua da escludere dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1/quater della L. n. 431/1985, successivamente modificato con deliberazioni/CR n. 84/1998, n. 53/1999, n. 56/2000, n. 23/2001 e deliberazioni della Giunta regionale n. 2186 del 16 luglio 2004 e n. 2546 del 2 novembre 2010.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1496 del 31 luglio 2012, ha approvato modifiche a tale elenco, escludendo, in tutto o in parte, 15 idronimi, e con deliberazione n. 1638 del 17 settembre 2013, ha precisato i criteri di valutazione a suo tempo assunti con provvedimento del Consiglio regionale n. 51 del 5 dicembre 1985, escludendo, in tutto o in parte, ulteriori 48 idronimi su 137 segnalazioni. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Direzione Pianificazione Territoriale) di procedere agli accertamenti necessari al fine di determinare la corretta denominazione dei corsi d'acqua compresi negli elenchi regionali in riferimento alla definizione di "fiume" e "torrente", in conformità al quadro conoscitivo regionale, di cui all’art. 45 ter, comma 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

A seguito di tali accertamenti si sono rilevate numerose incongruenze tra gli elenchi dei corsi d’acqua pubblici, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come riportati negli atlanti provinciali approvati con provvedimento del Consiglio regionale n. 940/1994, ed il reticolo idrografico regionale ripreso, per i corsi d’acqua significativi ai sensi della direttiva 2000/60/CE, nel Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Pertanto, anche sulla scorta delle numerose ed ulteriori segnalazioni pervenute dopo la seconda ricognizione del 2013, si è ritenuto opportuno riproporre un ulteriore aggiornamento degli elenchi dei corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004, in attesa dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La terza ricognizione è stata avviata con nota della Direzione Pianificazione Territoriale n. 488069 del 14 dicembre 2016 indirizzata a tutti i Comuni ed alle autorità idrauliche del Veneto, con la quale si invitava a segnalare la presenza di corsi d’acqua vincolati, privi di rilevanza paesaggistica, oltre ad eventuali errori cartografici ed incongruenze, precisando che tale ricognizione poteva valere solo per i corsi d’acqua compresi negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933, non denominati “fiumi” o “torrenti”.

Complessivamente nei termini e fuori termini previsti sono pervenute n. 39 segnalazioni di corpi idrici privi di rilevanza paesaggistica, che sono stati valutati secondo i criteri elaborati nella ricognizione del 2013, e riportati nelle note metodologiche di cui all’Allegato A della DGR n. 1638 del 17.09.2013.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1395 del 25 settembre 2018, acquisito il parere favorevole dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 26 luglio 2018 n. 335, come previsto dall'art. 45 ter, comma 6, della L.R. n. 11/2004, ha approvato sulla base delle 39 segnalazioni pervenute e dell’istruttoria svolta, il terzo aggiornamento agli elenchi dei corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, come in sintesi di seguito riportato:

n. 1 - corso d’acqua da sottoporre a correzione cartografica;

n. 1 - tratto di corso d’acqua di cui si è accertata l’esclusione;

n. 6 - corsi d’acqua privi di rilevanza paesaggistica per tutto il loro corso da includere integralmente dall’elenco dei corsi d’acqua non vincolati;

n. 8 - corsi d’acqua parzialmente privi di rilevanza paesaggistica, da includere nell’elenco dei corsi d’acqua parzialmente vincolati;

n. 5 - corsi d’acqua di cui si conferma il parziale rilievo paesaggistico e quindi l’inclusione nell’elenco dei corsi d’acqua parzialmente vincolati;

n. 13 - corsi d’acqua di cui si conferma il rilievo paesaggistico per tutto il loro corso e quindi l’inclusione nell’elenco dei corsi d’acqua interamente vincolati;

n. 5 - idronimi esclusi dalla valutazione in quanto denominati fiumi o torrenti, “… la cui pubblicità esiste di per sé, in base all’art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi delle acque pubbliche…” (Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 657 del 4 febbraio 2002”).

I criteri, le valutazioni e le modifiche alla cartografia sono puntualmente riportate negli Allegati A, A1 e A2 alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 101 del 9 ottobre 2018.

Successivamente in data 28 febbraio 2019, il Ministero per i beni e le attività culturali comunicava la dichiarazione di conferma della rilevanza paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, adottata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, con specifici provvedimenti per n. 5 corsi d’acqua dichiarati in tutto o in parte  irrilevanti con la DGR n. 1395 del 25 settembre 2018,

Preso atto dei motivati provvedimenti di conferma della rilevanza paesaggistica della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto in data 25 febbraio 2019, relativamente ai seguenti corsi d’acqua:

24043 - “Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio” nota MiBAC/SR-VEN_U02 28/02/2019/0001812;

28025 - “Fiumicello di Montagna” nota MiBAC/SR-VEN_U02 28/02/2019/0001839;

28037 - “Scolo Nina – Fossona” nota MiBAC/SR-VEN_U02 28/02/2019/0001837-P;

24277 - “Roggia Vallonara e Marosticana” nota MiBAC/SR-VEN_U02 28/02/2019/0001831-P

26054 - “Canale Musonello – Rosta dei Molini” nota MiBAC/SR-VEN_U02 28/02/2019/0001841-P

si modificano conseguentemente gli elenchi dei corsi d’acqua esclusi in tutto o in parte dalle tutele previste dall’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, come riportati nell’Allegato A, A1 e A2 al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 27.06.1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela  delle zone di particolare interesse ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO l’ art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’ ”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1496 del31 luglio 2012“Elenco dei corsi d’acqua parzialmente irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004,  Deliberazione/CR 21 del 17.04.2001”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1638 del 17 settembre 2013 “Elenco dei corsi d'acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004; deliberazioni/Cr 13/2013 e Cr 43/2013;

VISTA la Relazione Istruttoria favorevole della Direzione Pianificazione Territoriale;

VISTI i Provvedimenti della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto in data 25 febbraio 2019 di conferma della rilevanza paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 3, 2° paragrafo, del D.Lgs. n. 42/2004;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto dei Provvedimenti di conferma della rilevanza paesaggistica della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto in data 25 febbraio 2019, per i seguenti corsi d’acqua:

    24043 - “Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio”

    28025 - “Fiumicello di Montagna”

    28037 - “Scolo Nina – Fossona”

    24277 - “Roggia Vallonara e Marosticana”

    26054 - “Canale Musonello – Rosta dei Molini”

  3. di approvare la modifica dell'elenco dei corsi d’acqua, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell’art. 142, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, come riportato nella “Relazione” (Allegato A), negli “Elenchi” (Allegato A1) e nella “Cartografia” (Allegato A2);
  4. di dare mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale di rendere pubblico l’elenco di cui al precedente punto 3) e di adeguare conseguentemente la documentazione cartografica;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione consiliare;
  1. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_811_19_AllegatoA0_397003.pdf
Dgr_811_19_AllegatoA1_397003.pdf
Dgr_811_19_AllegatoA2_397003.pdf

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