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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 18 giugno 2019


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 756 del 04 giugno 2019

Determinazione degli indirizzi per l'attività e degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2019. DGR n. 23/CR del 19/3/2019 (articolo 2, comma 9, L.R. 19/2016).

Note per la trasparenza

Recepimento del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi del comma 9 dell’articolo 2 della L.R. 19/2016, in merito alla determinazione degli indirizzi per l’attività 2019 di Azienda Zero, e individuazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e dei relativi indicatori a valere per l'anno 2019 per Azienda Zero.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 2, c. 9, della L.R. n. 19/2016 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determini gli indirizzi per l’attività di Azienda Zero.

L'articolo 2, c. 2, del D.Lgs. n. 171/2016 prevede che le Regioni all'atto della nomina di ciascun direttore generale, definiscano e assegnino, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

La L.R. 56/1994, all'art. 13, c. 8 quinquies, prevede che i direttori generali siano soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale e in relazione all'Azienda specificamente gestita.

L’art. 2, c. 3, della L.R. 19/2016 riporta che “Nell’esercizio delle sue funzioni l’Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale di cui all’articolo 11 della presente legge, che collabora con la Giunta regionale nell’attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi”.

La L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018 ha approvato il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2019 – 2023, il quale prevede importanti funzioni e compiti in capo ad Azienda Zero, che è chiamata a svolgere funzioni di governance del Servizio Sanitario Regionale.

La DGR n. 230 del 6 marzo 2018 ha stabilito che, non essendo il Direttore Generale di Azienda Zero soggetto alla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci, la relativa pesatura delle valutazioni - a norma della DGR n. 2172 del 23/12/2016 - è così suddivisa:

a. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;

b. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%.

Si dispone che il peso degli obiettivi da assegnare al Direttore Generale di Azienda Zero, per la parte di competenza della Giunta Regionale, come determinato dalla citata DGR n. 230 del 2018, sia riferito alle aree funzionali dell’Assistenza ospedaliera e dei Processi di supporto.

Si conferma che ognuno dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione annuale del Direttore Generale di Azienda Zero, come per tutte le altre Aziende e Istituti del SSR, opera in autonomia per tutti gli aspetti attinenti alla definizione degli indicatori e alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati e che l'Area Sanità e Sociale viene incaricata di operare il necessario raccordo.

Gli indirizzi per l’attività sono indicati nell’Allegato A alla presente deliberazione, mentre gli obiettivi e gli indicatori da utilizzare nell'ambito della procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale sono rappresentati in dettaglio nell’Allegato B alla presente deliberazione.

Si prende atto che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 dell’8 ottobre 2018 ha nominato il Direttore generale dell’Azienda Zero, avvalendosi del disposto dell’art. 3 dell’Allegato A della DGR 2050/2015, per il periodo pari alla durata residua del contratto originario e alle medesime condizioni economico-normative del contratto in essere, recependo tale determinazione, a mezzo di ulteriore addendum, al vigente contratto di prestazione d’opera.

Con DGR n. 23/CR del 19/3/2019 il presente provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall’articolo 2, comma 9, L.R. 19/2016.

Si prende atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota pervenuta il 20/5/2019, prot. n. 194866, ha espresso il proprio parere n. 395 del 14/5/2019, favorevole a maggioranza, ad esclusione dell’Allegato B, in quanto non rientrante nelle competenze della Commissione.

Si ricorda che il contratto sottoscritto tra ogni Direttore Generale di Azienda/Istituto del SSR e la Regione del Veneto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR 2050/2015, prevede, all'art. 9, lett. f), come causa di decadenza dall'incarico, il caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della L. 289/2002; si ritiene pertanto che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisca prerequisito all'accesso al sistema premiante, ferme restando le motivazioni che determinano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale.

Ferme restando le motivazioni che determinano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale previste all’art. 8, lett. d), del sopracitato contratto, per i flussi informativi viene prevista una penalizzazione fino a un massimo di 5 punti nel caso in cui non vengano garantiti il mantenimento dei contenuti e della tempistica previsti, come specificamente disposto nell’Allegato B alla presente deliberazione.

L'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 171/2016 richiede che all'atto della nomina di ciascun direttore generale le Regioni definiscano e assegnino anche obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.

L’art. 1, c. 865, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che “per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento”. Tale norma indica inoltre le quote di indennità di risultato riconosciute a seconda dell’ammontare dei ritardi registrati.

Nell’Allegato B alla presente deliberazione vengono indicati alcuni obiettivi di “mantenimento”, i quali non prevedono l’attribuzione di specifici punteggi, ma che, nel caso di non raggiungimento, prevedono le seguenti penalizzazioni:

  • rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti): fino a un massimo di 1 punto;
  • rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi: fino a un massimo di 5 punti;
  • risoluzione delle criticità emergenti dalla verifica degli adempimenti LEA 2018 e adempienza rispetto agli adempimenti 2019: fino a un massimo di 10 punti;
  • soddisfazione delle richieste provenienti dalla Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi del c. 3 ter dell’art. 4 della L.R. n. 21/2010: fino a un massimo di 1 punto.

Si ritiene di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di definire in maniera dettagliata e, qualora opportuno, aggiornare in corso d'anno, con propri atti, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori di cui alla presente deliberazione.

Si ritiene inoltre di stabilire che, a norma dei cc. 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale e competente Commissione del Consiglio Regionale) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalla citata D.G.R. n. 230/2018.

Si conferma, infine, che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l’anno 2019 determinati dalla presente deliberazione mantengono piena validità e rilevanza − anche ai fini della valutazione di cui alla D.G.R. n. 230/2018 − per il Direttore Generale di Azienda Zero e, come disposto dall’art. 5 dello schema contrattuale di cui alla DGR n. 17/2013, per i Direttori di area.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;

VISTO l'art. 52, comma 4, lett d), della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003);

VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'articolo 1, comma 568, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il D.Lgs. n. 171/2016;

VISTO l’articolo 1, commi 865 e 866 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTI gli artt. 5 e 13, commi 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies e 8 octies, della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995;

VISTO il D.M. 9 dicembre 2015 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Rep. Atti n. 2271/CSR del 23 marzo 2005);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-16, sancita il 10 luglio 2014, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 10, c. 6, del citato Patto per la Salute per gli anni 2014-16 (Rep. N. 82/CSR del 10 luglio 2014);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario, sancita il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 9-quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro della Salute che introduce "condizioni di erogabilità" o "indicazioni di appropriatezza prescrittiva" alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Rep. Atti n. 202/CSR del 26 novembre 2015);

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 17 del 9/1/2013, n. 693 del 14/5/2013, n. 2050 del 30/12/2015, n. 2172 del 23/12/2016, n. 230 del 6/3/2018 e n. 555 del 30/4/2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 dell’8 ottobre 2018;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di recepire il parere n. 395, espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 14/5/2019, sulla determinazione degli indirizzi per l’attività di Azienda Zero per l’anno 2019, favorevole a maggioranza, ad esclusione dell’Allegato B, in quanto non rientrante nelle competenze della Commissione;
  3. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i contenuti dell’Allegato A, che indica gli indirizzi per l’attività di Azienda Zero per l’anno 2019, e dell’Allegato B, che individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e i relativi indicatori di performance a valere per l'anno 2019 per Azienda Zero;
  4. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di definire in maniera dettagliata e, qualora opportuno, aggiornare in corso d'anno, con propri atti, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori di cui alla presente deliberazione;
  5. di prendere atto che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce prerequisito all'accesso al sistema premiante, ferme restando le motivazioni che determinano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;
  6. di prendere atto che l’art. 1, c. 865, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che “per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento” e di prendere atto inoltre delle quote di indennità di risultato riconosciute a seconda dell’ammontare dei ritardi registrati previste nella medesima norma;
  7. di stabilire che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento e al peso assegnato a ciascun soggetto dalla citata D.G.R. n. 230/2018;
  8. di confermare che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l’anno 2019 determinati dalla presente deliberazione assumono piena validità e rilevanza − anche ai fini della valutazione di cui alla D.G.R. n. 230/2018 − per il Direttore Generale di Azienda Zero e, come disposto dall’art. 5 dello schema contrattuale di cui alla DGR n. 17/2013, per i Direttori di area;
  9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_756_19_AllegatoA_395925.pdf
Dgr_756_19_AllegatoB_395925.pdf


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