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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 18 giugno 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 751 del 04 giugno 2019

Influenza aviaria. Misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli. Modifica del Paragrafo C dell'Allegato B alla DGR n. 634 del 11/05/2016 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento ha lo scopo di modificare il Paragrafo C dell’Allegato B alla DGR n. 634 del 11/05/2016 e s.m.i., che disciplina misure di prevenzione e controllo dell’influenza aviaria in Regione del Veneto. La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

A partire dall’inizio degli anni 2000 la Regione del Veneto è stata coinvolta in numerose epidemie di influenza aviaria (IA) sia a bassa, sia ad alta patogenicità. Da ultimo, nel 2017 gli allevamenti avicoli sono stati interessati da una epidemia di IA ad alta patogenicità, causata dal sierotipo virale H5N8, che ha portato all’abbattimento di milioni di volatili, per un costo, per la pubblica amministrazione, nella sola Regione del Veneto, stimato in circa 11 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i costi dei danni indiretti (impossibilità per gli allevatori di attuare regolari cicli produttivi, blocco delle esportazioni verso Paesi terzi, distruzione delle uova da cova e dei pulcini in incubatoio per l’impossibilità di accasarli in aree di restrizione, etc.). Inoltre, non va sottovalutato il possibile rischio per l’uomo sostenuto dai virus influenzali aviari.

Va evidenziato, a tal riguardo, che il Veneto è la prima Regione produttrice a livello nazionale per quanto riguarda il pollame e, in particolare, l’allevamento del tacchino da carne che rappresenta la specie a maggior rischio di diffusione della malattia.

A livello nazionale i provvedimenti attualmente vigenti ai fini della prevenzione, sorveglianza e controllo dell’IA, sono costituiti dalla O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i. (da ultimo modificata dalla O.M. 13 dicembre 2018), che detta misure di prevenzione e biosicurezza per gli allevamenti avicoli; dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, inerente misure di lotta contro l’IA; dal Piano di Monitoraggio Nazionale per IA e dal D.M. del 25 giugno 2010 relativo al settore avicolo rurale. Nel 2013 è stato inoltre emanato un Decreto Ministeriale inerente le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole (D.M. 13 novembre 2013).

A livello regionale, poi, con D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 sono state formalizzate misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

A seguito dell’entrata in vigore della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate, nonché sistemi di individuazione precoce del rischio di trasmissione di IA, la suddetta DGR è stata integrata dalla D.G.R. n. 1776 del 27/11/2018, con la quale è stata individuata la “Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI, ai sensi dell’art. 3 della Decisione (UE) 2018/1136” nella Regione del Veneto.

L’Allegato B alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016, relativo a “Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”, al paragrafo C, riporta Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli.

La succitata O.M. 13/12/2018, di modifica e integrazione della O.M. 26/08/2005 e s.m.i., tra le altre cose, ha introdotto l’obbligo del rispetto della distanza minima di 500 metri tra nuovi insediamenti produttivi avicoli (con ciò intendendosi anche le riconversioni di allevamenti di altre specie animali ad avicoli) ed impianti che ricevono/utilizzano pollina.

A tal riguardo, pertanto, si ritiene necessario aggiornare le Linee guida di cui al paragrafo C. dell’Allegato B alla citata DGR 634/2016, tenendo conto dei nuovi obblighi normativi previsti per le distanze tra nuovi allevamenti avicoli e gli impianti sopra specificati.

A tal fine, si ritiene necessario approvare, a modifica e in sostituzione del Paragrafo C. dell’Allegato B alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016, le “Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli” di cui all’Allegato A  al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. dell’8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTA l’O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1776 del 27 novembre 2018;

VISTA la decisione (UE) 2018/1136 del 10 agosto 2018;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS del Veneto;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2014, n. 14” con la quale è stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”; 

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le “Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di sostituire il paragrafo C, dell’Allegato B, alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 con le Linee guida di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione della presente deliberazione;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_751_19_AllegatoA_395920.pdf

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