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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del 28 maggio 2019
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione della proposta di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 comma 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014 per l'adeguamento alle evoluzioni del quadro giuridico, la semplificazione delle procedure tramite l'introduzione dei costi semplificati, la modifica di alcune condizioni di ammissibilità degli interventi e delle regole di complementarietà e demarcazione. Deliberazione/CR n. 14 del 26 febbraio 2019.
Il provvedimento approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 proposta il 26 febbraio 2019 e volta all’adeguamento del PSR alle evoluzioni del quadro giuridico, la semplificazione delle procedure tramite l’introduzione dei costi semplificati, la modifica di alcune condizioni di ammissibilità degli interventi e delle regole di complementarietà e demarcazione, dopo aver acquisito l’approvazione da parte della Commissione Europea.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1458 del 08/10/2018.
Ora, si rende necessaria un’ulteriore modifica non sostanziale del PSR per le ragioni di seguito descritte.
Con nota ARES(2018)6657095 del 26/12/2018 la DG REGIO della Commissione europea ha chiarito che l’IVA per il Tipo di intervento 7.3.1 “Accessibilità alla banda larga” non è ammissibile. Sempre con riferimento allo stesso Tipo di intervento, in conseguenza dell’approvazione delle Linee guida nazionali sulla rendicontazione delle spese relative al Grande progetto banda ultralarga e nell’ottica della semplificazione, si propone di utilizzare costi semplificati per il riconoscimento di alcune voci di costo.
Costi semplificati (somme forfettarie) sono introdotti anche per il riconoscimento dei costi indiretti sostenuti dai beneficiari del tipo di intervento 2.3.1 “Formazione dei consulenti”.
Altre modifiche riguardano le condizioni di ammissibilità previste per: il Tipo di Intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, per il quale si ritiene di ammettere ai benefici il Consorzio di tutela dei prodotti “Qualità Verificata” come istituito con l’articolo 5 bis della L.R. 31 maggio 2001, n. 12; il Tipo di intervento 13.1.1 “Indennità compensativa in zona montana” per il quale si rende necessario correggere un refuso al fine di reintrodurre all’ammissibilità dei contributi le limitate superfici contermini alla Regione Veneto condotte da alcune aziende con sede in Veneto.
Infine sono apportate correzioni ed eliminate incoerenze nell’ambito delle regole di complementarietà e demarcazione previste al capitolo 14 del PSR.
La rappresentazione dettagliata delle modifiche e delle motivazioni che le hanno guidate, è compiutamente descritta nell’Allegato A al presente provvedimento.
L'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce le procedure per la modifica del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, in base all'impatto delle modifiche proposte al testo del Programma, sono previste le seguenti tre distinte procedure di esame ed approvazione:
L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce ulteriori disposizioni per la presentazione delle modifiche al PSR 2014-2020. In particolare, ciascuna proposta deve essere corredata con le seguenti informazioni:
a) il tipo di modifica proposta; b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica; c) gli effetti previsti della modifica; d) l'impatto della modifica sugli indicatori; e) la relazione tra la modifica e l'accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
In base a tali disposizioni, la Direzione ADG Feasr e Foreste ha predisposto la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento.
A tale proposito, si evidenzia che la modifica proposta rientra nella procedura prevista dall'articolo 11, lettera b) che prevede l'approvazione da parte della Commissione mediante atti di esecuzione o comunque se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Il testo è redatto secondo le modalità espressamente indicate dagli uffici della DG AGRI della Commissione Europea, riportando in carattere barrato il testo eliminato ed evidenziando in colore giallo il testo aggiunto.
Ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte con il presente provvedimento non sono sostanziali in quanto non riguardano uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate e pertanto non vanno sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale.
Con deliberazione/CR n. 14 del 26 febbraio 2019 la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica al testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.
In data 06 marzo 2019, la competente Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, ha espresso il parere favorevole n. 387 al testo del provvedimento senza modifiche.
In base a quanto disposto dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'Autorità di Gestione del Programma, tramite procedura scritta (Prot. n. 93392 del 06/03/2019), ha presentato al Comitato di Sorveglianza le modifiche proposte al PSR 2014-2020. Nei termini previsti dal regolamento interno al Comitato di Sorveglianza, è pervenuta dal Rappresentante dei Servizi della Commissione la segnalazione del seguente errore materiale presente già nella prima versione del PSR: al capitolo 7 - Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, per la Priorità 3, era stato erroneamente selezionato l’indicatore “Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)” non pertinente per il Programma. Ciò premesso, la conclusione della procedura è stata comunicata con nota 116143 del 22/03/2019.
Le modifiche sono state quindi notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 25 marzo 2019. Rispetto al testo della deliberazione/CR n. 14 del 26 febbraio 2019, a seguito della segnalazione dei Servizi della Commissione, è stata apportata la seguente modifica: nel paragrafo 7.1 - Indicatori viene eliminato il segno di spunta nell’indicatore “Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)”.
Il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso favorevolmente con l’approvazione avvenuta con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 3170 final del 17 aprile 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;
VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 74 del 26 giugno 2018, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;
VISTA la decisione di esecuzione C(2018) 6012 final del 12/09/2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 del 08/10/2018 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione ADG Feasr e Foreste;
RAVVISTATA la necessità di predisporre le modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 volte all’adeguamento rispetto ai cambiamenti del quadro giuridico, alla semplificazione delle procedure tramite l’introduzione dei costi semplificati, alla modifica di alcune condizioni di ammissibilità degli interventi e delle regole di complementarietà e demarcazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte con il presente provvedimento non sono sostanziali in quanto non riguardano uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate e pertanto non vanno sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale;
VISTA la Deliberazione n. 14/CR del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta regionale ha adottato la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020;
VISTO il parere favorevole n. 387 del 6 marzo 2019, della competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;
PRESO ATTO delle integrazioni richieste dalla Commissione europea e del parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza sulla proposta di modifica del PSR (nota n. 116143 del 22/03/2019 con la quale si dichiara conclusa la procedura scritta di consultazione del Comitato);
VISTA la decisione di esecuzione C(2019) 3170 final del 17 aprile 2019 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto;
DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
(seguono allegati)
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