Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 28 maggio 2019


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 23 aprile 2019

Autorizzazione a intervenire nei giudizi incidentali di costituzionalità, sollevati con ordinanza n. 1166 del 12 dicembre 2018 del TAR Veneto II^ sez., con ordinanza n. 159 del 5 febbraio 2019 del TAR Veneto II^ sez. e con ordinanza n. 1431 del 1 marzo 2019 del Consiglio di Stato, VI^ sez.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l'intervento in 3 giudizi incidentali di costituzionalità, sollevati da giudici amministrativi di primo e secondo grado avverso disposizioni di leggi regionali.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Nel giudizio pendente avanti il TAR Veneto, II sezione; R.G. n. 164/2017 promosso da Vania Carlan, Gianpaola Carlan e Bertilla Donatello contro il Comune di Altavilla Vicentina e nei confronti di Gianluca Zordan e Mario Ercego, per l’annullamento del provvedimento prot. 581 del 17.01.2017 del Comune di Altavilla relativo all’ordine ai ricorrenti di non effettuare l’attività avente ad oggetto la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio di loro proprietà, il giudice amministrativo con ordinanza n. 1166 del 12 dicembre 2018 ha rimesso avanti la Corte costituzionale questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, rubricato “Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, che statuisce che: “1. Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all’articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale.

2. Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi.”

Con riguardo al giudizio incidentale di costituzionalità in parola, con deliberazione n. 15 del 15 gennaio 2019, la Giunta regionale ha autorizzato l’intervento in giudizio dell’Amministrazione regionale, affidando l’incarico agli avv.ti Ezio Zanon dell'Avvocatura Regionale, Bruno Barel dello Studio legale BM&A del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n, 5.

Nel giudizio pendente avanti il TAR Veneto, II sezione; R.G. n. 512/2017 promosso da General Beton Italy srl contro il Comune di Romano d’Ezzelino, per l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo del ricorrente di corrispondere il conguaglio del costo di costruzione in relazione al permesso di costruire n. 9238 del 2 luglio 2008, il giudice amministrativo con ordinanza n. 159 del 5 febbraio 2019 ha rimesso avanti la Corte costituzionale questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, a norma del quale: “Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio”, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.

Nel giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato, VI^ sezione, R.G. n. 395/2018 promosso da Antares s.r.l. contro Pavan Veronica e nei confronti del Comune di Castelfranco Veneto, e nel giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato, VI^ sezione, R.G. n. 485/2018 promosso dal Comune di Castelfranco Veneto  contro Pavan Veronica e nei confronti di Antares s.r.l. per la riforma della sentenza del TAR Veneto, II^ sez. n. 944 del 24 ottobre 2017, in materia di altezza di edifici, , il giudice amministrativo di seconde cure, con ordinanza n. 1431 del 1 marzo 2019 ha rimesso avanti la Corte costituzionale questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 8 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, a norma del quale: “Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente”, in relazione all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.

Si rende perciò necessario intervenire anche nei giudizi incidentali di costituzionalità sollevati con ordinanza n. 159 del 5 febbraio 2019 del TAR Veneto II ^ sezione e con ordinanza n. 1431 del 1 marzo 2019 del Consiglio di Stato VI^ sezione, onde far riconoscere la legittimità delle leggi regionali sospettate di incostituzionalità.

A tal fine si autorizza il Presidente della Giunta regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale, nei giudizi incidentali sollevati rispettivamente con ordinanza n. 159 del 5 febbraio 2019 del TAR Veneto II ^ sezione e con ordinanza n. 1431 del 1 marzo 2019 del Consiglio di Stato VI^ sezione, affidando, per contiguità di materia rispetto al giudizio incidentale sollevato con ordinanza n. 1166 del 12 dicembre 2018 del TAR Veneto II ^ sezione, il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon dell'Avvocatura Regionale, Bruno Barel dello Studio legale BM&A del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-  visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

-  visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-  vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-  vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a intervenire nei giudizi incidentali di costituzionalità, sollevati con ordinanza n. 159 del 5 febbraio 2019 del TAR Veneto II^ sez. e con ordinanza n. 1431 del 1 marzo 2019 del Consiglio di Stato, VI^ sez.;
  1. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon dell'Avvocatura Regionale, Bruno Barel dello Studio legale BM&A del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n, 5;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro