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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 24 maggio 2019


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 21 maggio 2019

Piano esecutivo annuale per lo sport 2019. Art. 7, comma 2, L.R. n. 8/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva". Deliberazione n. 26/CR del 19 marzo 2019.

Note per la trasparenza

La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, all’art. 7, dispone la predisposizione ed approvazione del Piano esecutivo annuale, quale strumento di programmazione degli interventi regionali a sostegno dello sport.

Con il presente provvedimento, acquisito il prescritto parere della competente Commissione consiliare, si intende approvare definitivamente il Piano esecutivo annuale per lo sport 2019.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, nel riconoscere il valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l’attività di programmazione e pianificazione individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della promozione della pratica sportiva.

Gli articoli 6 e 7 della citata L.R. n. 8/2015 disciplinano gli strumenti di programmazione e pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi in materia di promozione dello sport.

In particolare:

  • l’art. 6 prevede l’adozione ed approvazione del Piano pluriennale per lo sport, di durata non inferiore ai tre anni, che stabilisce tra l’altro le politiche regionali da mettere in atto con riguardo alla diffusione della pratica sportiva;
  • l’art. 7 stabilisce che, al fine di dare attuazione agli obiettivi fissati dal Piano pluriennale per lo sport, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approvi il Piano esecutivo annuale per lo sport, che individua gli ambiti generali di intervento di cui al Capo I del Titolo III e le azioni specifiche di cui al Capo II del Titolo III della L.R. n. 8/2015, unitamente all’aggiornamento annuale del Piano pluriennale.

Attraverso l’attività di pianificazione è quindi possibile individuare i fabbisogni ed intervenire mediante sostegno a favore della promozione dello sport sia nell’ambito della pratica sportiva che con riferimento all’impiantistica sportiva.

Ai sensi del citato art. 6, con deliberazione n. 48 del 07 maggio 2019 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il Piano Pluriennale  per lo sport 2019-2021.

Si rende ora necessario, come previsto nel successivo art. 7, procedere all’approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2019, che è il risultato di un’attività concordata tra la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, la Direzione Infrastrutture Trasporti Logistica e la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, ciascuno per la parte di competenza e cioè, rispettivamente: interventi a favore della pratica sportiva, impiantistica sportiva e tutela della salute.  

Come previsto dall’art. 8 comma 1, lett. a) della L.R. 8/2015, i contenuti del piano esecutivo annuale sono stati sottoposti in data 28 febbraio 2019 alla Consulta regionale per lo sport la quale, dopo ampia discussione, ha espresso all’unanimità parere favorevole come da verbale conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Ai sensi dell’art. 7 sopra citato, la competente Commissione consiliare nella seduta del 15 maggio 2019, ha espresso parere favorevole alla proposta di DGR n. 26/CR del 19 marzo 2019, con le seguenti specificazioni ed indicazioni:

  • in conformità con l’articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, il Piano esecutivo annuale per lo sport 2019, di cui all’Allegato A alla DGR n. 26/CR del 19 marzo 2019, deve considerarsi riferito alla programmazione pluriennale ed agli obiettivi definiti nel Piano pluriennale per lo sport 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 07 maggio 2019;
  • a pagina 2 dell’Allegato A alla DGR n. 26/CR del 19 marzo 2019, dopo il periodo: “Per gli adempimenti conseguenti si autorizza il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport a diramare apposito avviso pubblico.” è aggiunto il seguente capoverso: “A proposito delle modalità individuate dalla DGR n. 967/2017 per la presentazione delle proposte progettuali finalizzate all’organizzazione degli eventi sportivi, si assumono in questa sede le seguenti indicazioni operative. Presa visione dei criteri contenuti nell’Allegato A) della DGR n. 967/2017, appare utile disporre nell’immediato una parziale modifica, che di seguito si esplicita, proponendone con successivo atto della Giunta regionale una revisione, anche alla luce di recenti norme nazionali intervenute in materia di Associazionismo sportivo. La criticità rilevata riguarda una limitazione rispetto all’ammissibilità delle proposte progettuali, a cui fare riferimento. In particolare il punto 3. “proposte progettuali” contenuto nell’allegato A della suddetta DGR n. 967/2017 dispone, tra l’altro, che l’iniziativa sportiva deve essere “realizzata nel corso dell’esercizio di riferimento”. Tuttavia si è potuto constatare che determinati eventi sportivi richiedono una programmazione ed un’organizzazione che impegnano economicamente le società anche in più esercizi finanziari. In particolare alcuni eventi sportivi richiedono nel corso dell’anno un’attività di organizzazione, compreso il sostegno delle relative spese, che vedrà la realizzazione dell’evento vero e proprio nell’anno successivo. Pertanto, al fine di poter intervenire, in tempi congrui, a supporto anche di manifestazioni aventi tali caratteristiche, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 118/2011, si propone di estendere il requisito di ammissibilità anche alle proposte progettuali finalizzate all’organizzazione di eventi sportivi la cui realizzazione si concretizzi nei primi mesi dell’esercizio finanziario successivo al provvedimento di concessione del finanziamento, fatta salva la partecipazione regionale alle sole spese sostenute nell’anno di assunzione dell’impegno e l’effettiva realizzazione dell’evento sportivo”.

 Le specificazioni sopra riportate, pertanto, sono state recepite nel presente provvedimento e nel relativo Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare l’art. 6, comma 3 e l’art. 7, comma 2;

VISTA la DCR 29 novembre 2018, n. 163, di adozione della nota di aggiornamento del DEFR 2019-2021;

VISTA la DGR 21 dicembre 2018, n. 1928 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45, di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2018, n. 12, di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 03 gennaio 2019, n. 2, di approvazione degli Obiettivi gestionali per il periodo 2019-2021;

VISTA la DGR 29 gennaio 2019, n. 67, di approvazione delle direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019 – 2021;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la DGR 21 ottobre 2016, n. 1627, di approvazione del protocollo d’intesa che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del M.I.U.R. al fine di promuovere la salute in tutte le politiche;

VISTO il parere favorevole espresso Consulta regionale per lo sport, nella seduta del 28 febbraio 2019, come da verbale conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

VISTA la DGR n. 26 / CR del 21 marzo 2019;

VISTA la DCR 07 maggio 2019, n. 48, di approvazione del piano pluriennale per lo sport 2019-2021;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 6^ Commissione consiliare, nella seduta del 15 maggio 2019.

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto indicato in premessa;
  2. di approvare il Piano esecutivo annuale per lo sport 2019, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di determinare in Euro 1.850.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederanno con propri atti i Direttori della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport e della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, ciascuno per la parte di competenza, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli del Bilancio regionale di previsione 2019-2021, come individuati nella Tabella “Fondi spese correnti e in conto capitale 2019” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con imputazione all’esercizio 2019;
  4. di dare atto che le sopracitate strutture competenti, cui sono stati assegnati i capitoli indicati nella  Tabella “Fondi spese correnti e in conto capitale 2019” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;
  5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  6. di incaricare i Direttori della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport e della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, ciascuno per la parte di propria competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  7. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_660_19_AllegatoA_394984.pdf

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