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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 04 giugno 2019


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 14 maggio 2019

Decadenza dell'"Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 999 kW, alimentato a biogas da processo di fermentazione anaerobica di rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio in comune di Rovigo - Località Boara Polesine. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001", rilasciata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 351/2012 alla società Nuova Amit srl.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dichiara la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla Nuova Amit srl, ai sensi del D Lgs n. 387/2003 – art. 12, con DGR n. 351 del  6 marzo 2012.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2204 dell’8 agosto 2008  ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attribuendo alla  Unità Complessa Tutela Atmosfera (ora U.O. Tutela dell’Atmosfera) la competenza amministrativa per impianti da biomassa e biogas, successivamente rimodulata con DGR n. 453 del 2 marzo 2010.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale n. 453/2010 sono state approvate le prime disposizioni amministrative per dare esecuzione all’obbligo di ripristino dei luoghi, una volta cessata l’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Successivamente, in coerenza con quanto disposto dal  D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione  degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22 febbraio 2012, sono state dettagliate le procedure per acquisire le garanzie connesse al ripristino dei luoghi.

Specificatamente, l’allegato “A” alla citata DGR n. 253/2012 ha stabilito che “sono causa di decadenza del titolo abilitativo  la mancata presentazione all’Ente autorizzante […] del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia originaria di durata inferiore alla vita dell’impianto […]”.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 6 marzo 2012, è stata rilasciata alla società  Nuova Amit Srl, con sede legale in Venezia – Località Marghera, via dell’elettricità n. 35, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio in Comune di Rovigo – Località Boara Polesine (RO) di un impianto di produzione di energia elettrica da 999 kW, alimentato a biogas da processo di fermentazione anaerobica di rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio.

La predetta DGR n. 351/2012, ha altresì prescritto la presentazione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni regionali, di una garanzia  pari a Euro 143.707,59, da parte della società, quale soggetto obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

La Nuova Amit Srl, pertanto, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, in data 21.09.2012 ha presentato, a favore della Regione del Veneto, a garanzia dei costi per la dismissione dell’impianto in parola, secondo la “perizia relativa alla stima dei costi di dismissione di un impianto per la produzione di energia alimentato da biogas“ – a fascicolo; una polizza fideiussoria emessa dalla società UNIPOL Assicurazioni con efficacia quinquennale  (con scadenza  il 18.09.2017).

Considerato che ai sensi dell’art.3 dell’allegato B) alla DGR n. 253/2012  “l’intestatario del titolo abilitativo deve presentare all’ente autorizzante entro 180  giorni precedenti la scadenza del contratto,  il nuovo contratto oppure un’appendice di proroga e/o integrativa della garanzia originaria”, in data 03.02.2017 con nota prot. n. 45400 è stato richiesto alla società di ottemperare alla presentazione della garanzia nei termini e modalità previste dalla suddetta deliberazione, informando contestualmente la medesima che l’inadempimento avrebbe comportato la decadenza del titolo autorizzatorio. Per di più, detta richiesta è stata rinnovata in data 17.03.2017 con nota prot. 110233, precisando che la mancata presentazione della garanzia avrebbe determinato l’avvio del procedimento di decadenza del titolo in questione.

Ciò nonostante, la società non ha prodotto alcuna garanzia, inviando invece, in data 22.03.2017 al protocollo regionale n. 116386 la comunicazione di non procedere al rinnovo della garanzia per la mancata realizzazione dell’impianto.

Pertanto, al fine di accertare la sussistenza dell’eventuale obbligo a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, così come stabilito dall’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003, dal p. 13.1, lett. J) del D.M. 10.09.2010 e dalla citata DGR n. 253/2012, con note del 24.03.2017 prot. n. 120141, del 22.12.2017 prot. n. 537192, del 27.02.2018 prot. n. 75360 sono state richieste al Comune di Rovigo – Ente preposto alla vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia sul proprio territorio, informazioni in merito allo stato di realizzazione delle opere inerenti l’impianto in oggetto al fine di valutare se la Nuova Amit Srl doveva  provvedere ad eventuali opere di rimessa in pristino.

Inoltre, con nota prot. n. 126991 del 05.04.2018 è stato comunicato alla società, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l’avvio al procedimento di decadenza dell’autorizzazione in parola, assegnando alla stessa 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. A tal proposito, si precisa che la  Nuova Amit non ha presentato memorie.

Considerato che dal verbale di sopralluogo dell’ARPAV- Dip. Prov.le di Rovigo – effettuato presso il sito della Nuova Amit, pervenuto al protocollo regionale n. 297304 del 13.07.2018, si evince l’invarianza dello stato dei luoghi, rispetto al momento precedente all’autorizzazione di cui alla DGR 351/2012 in quanto l’impianto in questione non è stato realizzato, si ritiene di procedere allo svincolo della polizza n. 81620215 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni in data 18.09.2012 prestata a favore della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241  e successive modifiche “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTA la DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 recante “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)”;

VISTA la  DGR n. 453 del 2 marzo 2010 recante “Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida  per l’autorizzazione  degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO  l'art. 2 comma 2 dell L,R.31.12.2012 N. 54 e successive modifiche.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di dichiarare decaduta l’”Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 999 kW, alimentato a biogas da processo di fermentazione anaerobica di rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio in comune di Rovigo - Località Boara Polesine. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001”, rilasciata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 351/2012 alla società Nuova Amit srl.;
  3.  di disporre lo svincolo della polizza fideiussoria n. 81620215, dell’importo garantito pari a Euro  143.707,59, emessa dalla società  UNIPOL Assicurazioni in data 18.09.2012 a favore della Regione Veneto, a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi dell’impianto autorizzato con DGR n. 351/2012;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  5. di demandare la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento al direttore della  Direzione Ambiente;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e di trasmettere copia del provvedimento alla Nuova Amit Srl, al Comune di Rovigo, alla provincia di Rovigo;all’ARPAV di Rovigo, all’Ufficio delle Dogane, all’U.T.F. competente per territorio;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ovvero alternativamente ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

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