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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 04 giugno 2019


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 14 maggio 2019

Procedimento attivato su istanza della società Costantin S.p.A. per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento del deposito di G.P.L. sito in Borgo Veneto (PD) - località Santa Margherita d'Adige. Rilascio intesa regionale ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all' articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ai fini del rilascio da parte dello Stato alla società Costantin S.p.A dell'autorizzazione alla modifica del deposito di G.P.L. sito in Borgo Veneto (PD) – località Santa Margherita d’Adige.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (di seguito “legge”), lo Stato ha operato un profondo riassetto della disciplina vigente in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali, semplificando gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti, introducendo l’istituto dell’autorizzazione in luogo della concessione e limitando le fattispecie già precedentemente soggette ad autorizzazione. 

In tale contesto, risultano attualmente soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della legge:
a) l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; 
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; 
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; 
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

La legge ha attribuito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali, con l’eccezione delle funzioni concernenti l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi degli impianti e l’emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, che la legge riserva alla competenza statale.

Per quanto attiene al settore degli oli minerali, in particolare, l’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge ha riservato allo Stato “l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, lett. c), punto 5, della legge, lo Stato è altresì chiamato ad individuare “d’intesa con la Conferenza unificata, (…) criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali”.

In attuazione delle disposizioni di legge sopra citate, con decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha individuato le seguenti infrastrutture e impianti strategici:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;

c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all’articolo1, comma 8, lettera c), numero 6) , della legge 23 agosto 2004, n. 239;

f-bis) gli impianti per l’estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

In relazione agli impianti sopra individuati “nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione”, l’articolo 57, comma 2, del medesimo decreto legge ha inoltre previsto che “le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (….) sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate”.

Detta autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciò premesso, pertanto, sotto il profilo delle competenze, i procedimenti di autorizzazione relativi agli impianti ed insediamenti strategici individuati dall’articolo 57 del citato decreto legge n. 5 del 2012 risultano attribuiti allo Stato, mentre rimangono attribuiti alla competenza residuale delle Regioni i procedimenti di autorizzazione relativi ai depositi di stoccaggio di oli minerali non ricompresi nelle fattispecie sopra definite.

Sotto il profilo procedurale, in relazione alle modalità di acquisizione dell’intesa regionale prevista dal decreto legge n. 5 del 2012, il comma 8 bis, articolo 1 della legge stabilisce che “fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, (…) il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata”.

Alla luce di quanto previsto dalle citate disposizioni normative statali, nelle more dell’adozione, da parte dello Stato, di un provvedimento di carattere generale di disciplina dell’intesa regionale, al fine di assicurare la necessaria coerenza con gli obiettivi generali del piano energetico nazionale e regionale, perseguendo nel contempo una primaria finalità di semplificazione e razionale gestione dei procedimenti, si rende, prima di tutto necessario definire la natura dell'intesa regionale all'interno del procedimento autorizzatorio di competenza statale.

Giova ricordare, infatti, che come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano in tal senso le sentenze n. 179 dell’11 luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016), l’istituto dell’intesa costituisce espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni e attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo nell’esercizio, da parte dello Stato o degli enti locali, delle funzioni amministrative che investono competenze regionali.

Nel caso di specie, in assenza di specifiche competenze regionali, l’intesa prevista dal legislatore statale sarà circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell'emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la disciplina regionale di riferimento in materia di programmazione urbanistica, pianificazione energetica e tutela ambientale.

La valenza strategico programmatoria della succitata intesa viene, inoltre, confermata dal fatto che la stessa viene espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale, così come evidenziato altresì dalla nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460.

Nel caso in questione, la Società Costantin S.p.A., con istanza pervenuta al Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti "MISE") il 30 aprile 2018, ha chiesto di essere autorizzata a modificare il proprio deposito di G.P.L. sito in Borgo Veneto (PD) – località Santa Margherita d’Adige, del quale la stessa è titolare in forza del decreto ministeriale n. 17184 del 31 marzo 2004, mediante l’aggiunta di cinque serbatoi della capacità di mc. 100 ciascuno per gasolio, aumentando la capacità complessiva del deposito a mc. 900, di cui mc. 400 di G.P.L. e mc. 500 di oli minerali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alla richiesta pervenuta, convocava in data 23 maggio 2018 presso il MISE la Conferenza dei servizi istruttoria e successivamente trasmetteva alla Regione del Veneto il verbale della riunione, dal quale emerge, si cita testualmente: “alla luce dei pareri espressi, si concludono i lavori della odierna Conferenza dei servizi istruttoria. Proseguiranno comunque le procedure di acquisizione degli altri pareri necessari per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, con le opportune condizioni e prescrizioni, alla Società Costantin S.p.a., a modificare il proprio deposito .…. fatta salva l’acquisizione dell’intesa da parte della Regione Veneto .....”.

Sulla base dei pareri successivamente acquisiti, il MISE, in qualità di Autorità procedente e responsabile del procedimento, inviava alla Regione del Veneto la determinazione positiva conclusiva prot. n. 0094327 del 27 dicembre 2018, relativa al procedimento avviato in data 30 aprile 2018 su istanza della società Costantin S.p.A., ai fini del rilascio dell’intesa regionale.

Con nota del 6 febbraio 2019, prot. n. 50868, del Segretario Generale della Programmazione, veniva individuata quale responsabile per la predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta regionale la Struttura competente in materia di commercio, invitandola ad interpellare le altre strutture regionali per le valutazioni riferite ai profili di competenza.

Con nota del 19 febbraio 2019, prot. n. 70137, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi chiedeva alle Direzioni regionali: Ambiente, Beni Attività Culturali e Sport, Commissioni Valutazioni, Infrastrutture Trasporti e Logistica, Pianificazione Territoriale e Ricerca Innovazione ed Energia di farle pervenire eventuali osservazioni in merito ai profili di rispettiva competenza, in assenza delle quali il parere si intendeva rilasciato favorevolmente.

Con successiva nota del 1 marzo 2019, prot. n. 86847, la Direzione Ambiente evidenziava che non venivano rilevati profili di competenza da parte delle Unità Organizzative “Ciclo dei Rifiuti” e “Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia”, mentre le altre Direzioni regionali interpellate, non avendo inviato osservazioni in merito nei termini indicati dalla nota sopra citata, si intende che abbiano rilasciato parere favorevole, ivi compresa la Direzione Commissioni Valutazioni presso cui è insediata la Commissione Regionale VAS che ha rilasciato in data 13 luglio 2017 parere n. 119 favorevole con prescrizioni che dovranno essere riportate nel provvedimento ministeriale di autorizzazione.

Successivamente, in data 8 aprile 2019, prot. n. 139144, perveniva una nota con la quale un cittadino residente nella zona limitrofa all'impianto di cui all'oggetto evidenziava al Comune di Borgo Veneto, al MISE, alla Regione del Veneto, all'A.R.P.A.V., alla Provincia di Padova ed all'Azienda Sanitaria AULSS 6 Euganea, una serie di osservazioni riguardanti la collocazione dell'impianto, segnalando che l'eventuale ampliamento avrebbe comportato un aumento di traffico, di rumore ed altri disagi alla collettività e chiedevano di destinare l'ubicazione dell' impianto in altre zone, ritenute più adatte allo svolgimento di tali attività.

Con nota del 8 aprile 2019, prot. n. 140528, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi chiedeva al MISE, al Comune di Borgo Veneto ed agli altri Enti, a cui era stata inviata la nota di osservazioni sopra citata, di far pervenire eventuali osservazioni in merito ai profili di rispettiva competenza, evidenziando che in caso di mancato riscontro entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento, si sarebbe ritenuta valida l'istruttoria già completata dal MISE di cui alla determinazione conclusiva del procedimento, trasmessa con nota prot. n. 0094327 del 27 dicembre 2018.

Pertanto, non essendo pervenute osservazioni alla nota  prot. n. 140528 del 8 aprile 2019, preso atto della citata determinazione positiva conclusiva n. 0094327 del 27 dicembre 2018 del MISE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento, nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati.

Restano esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso dell’odierno procedimento.

Resta inteso che l’autorizzazione dovrà essere sottoposta a tutte le prescrizioni stabilite dagli enti preposti

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 recante "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione di deposito di oli minerali" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti e s.m.i;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante “Legge Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile, n. 1 “Statuto del Veneto”; 

VISTA la determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0094327 del 27 dicembre 2018 relativa alla conclusione positiva del procedimento;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione alla modifica del deposito di G.P.L. sito in Borgo Veneto (PD) – località Santa Margherita d’Adige, aumentando la capacità complessiva del deposito da mc. 400 a mc. 900, di cui mc. 400 di G.P.L. e mc. 500 di oli minerali;

3. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi della trasmissione della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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