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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 04 giugno 2019


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 14 maggio 2019

Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene attivata una iniziativa finanziaria  a valere sul fondo di rotazione per il sostegno agli  investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nell'ambito di quei progetti, presentati da imprese agroalimentari, per i quali verranno sottoscritti accordi di sviluppo con il Ministero dello sviluppo economico.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento legislativo dall’articolo 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133, rappresenta uno dei principali strumenti agevolativi dedicati al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

La procedura attualmente in vigore, fissata con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) del 9 dicembre 2014, valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità, a valere sul Fondo Coesione e Sviluppo (FSC), di:

  • programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
  • programmi di sviluppo di attività turistiche.

I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale, che deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento e, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Tali contratti, sono finanziati dal MISE e gestiti dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia).

L’aiuto è costituito da una serie di agevolazioni per le imprese beneficiarie quali il contributo a fondo perduto, il finanziamento agevolato e il contributo in conto interessi su un importo di spesa non inferiore, per i programmi che riguardino esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, a 7,5 milioni di euro.

Il Decreto ministeriale prevede, tra altro, la possibilità che le regioni possano cofinanziare i contratti di sviluppo.

Nell’ambito dei contratti di sviluppo, l’articolo 9 bis del DM del 9 dicembre 2014 riserva una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione di quelli di consistenti dimensioni, a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

I contratti di sviluppo che hanno tali caratteristiche e che prevedono un importo complessivo di spesa ammissibile pari o superiore a 20 milioni di euro per Programmi che riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il MISE, Invitalia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni.

Il settore agroalimentare veneto rappresenta con un fatturato pari al 13% di quello nazionale un punto di forza dell’economia regionale ed è caratterizzato dalla presenza di numerose produzioni di qualità (DOP, IGP, DOC) e da una notevole propensione all’export (6,6 miliardi di euro); il valore aggiunto della filiera agroalimentare veneta vale 14.5 miliardi di euro, pari al 9,5 % della ricchezza veneta, con un trend in aumento del 6% nell’ultimo anno. Dal punto di vista occupazionale il comparto agroalimentare impiega circa 309.000 persone, pari al 14,5% degli occupati del Veneto.

Invitalia ha già ricevuto numerose richieste da parte di imprese venete del settore agroalimentare per la sottoscrizione di accordi di sviluppo che coinvolgano anche la Regione del Veneto.

Trattasi di programmi di sviluppo che mediamente prevedono investimenti per euro 25.000.000,00 ciascuno finalizzati alla realizzazione di investimenti tecnologicamente innovativi in grado di incidere in modo rilevante nelle relative filiere produttive.

Stante l’importanza del settore a livello regionale in termini di valore e occupazione si propone, al fine di favorire lo sviluppo della competitività del comparto, di attivare una iniziativa finanziaria a sostegno di quei progetti, presentati da imprese agroalimentari operanti in Veneto che verranno considerati da Invitalia di particolare rilevanza e per i quali quindi verranno sottoscritti Accordi di sviluppo.

A tal proposito, l’articolo 57 della L.R. 40/2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” prevede la possibilità che le risorse del fondo di rotazione per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gestito da Veneto Sviluppo S.p.A., possano essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, nel rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.

In questo ambito gli articoli 24 comma 2 ter e 57 comma 5 della L.R. 40/2003  prevedono  la possibilità di concedere aiuti agli investimenti anche alle grandi imprese demandando alla Giunta regionale di fissare un ammontare massimo della disponibilità finanziaria del fondo da destinare alle grandi imprese.

Quindi, al fine di dare operatività alla presente iniziativa, si propone di quantificare l'intervento finanziario della Regione nella misura massima del 15% della disponibilità complessiva del Fondo di rotazione a favore delle grandi imprese oggetto di accordo di sviluppo e di fissare al 5% delle spese ammissibili l’aliquota  massima di cofinanziamento  regionale per ogni singola proposta progettuale, con un massimo di euro 1.000.000,00.

Si precisa che l’intervento regionale consiste esclusivamente nell’apportare una quota di cofinanziamento da utilizzare con le modalità agevolative del fondo di rotazione che prevede il rientro delle somme erogate.

A tal fine Veneto Sviluppo esprimerà specifico parere in merito alla sostenibilità finanziaria dei progetti presentati.

Beneficiarie del contributo, così come previsto dalle disposizioni applicative del fondo di cui alla DGR n. 1674/2018, sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al trattato di funzionamento dell’Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Verranno finanziate prioritariamente quelle imprese che, in base al codice primario di attività (ATECO 2007) indicato nella DGR n. 1674/2018, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente nell’ambito del fondo di rotazione di cui all’articolo 57 della LR n. 40/2003.

Per quanto riguarda  tutti gli altri aspetti valgono le condizioni dettate dal regime di aiuto dei contratti di sviluppo, che sono oggetto di valutazione esclusiva da parte del MISE o suo ente delegato.

L’approvazione delle singole proposte progettuali avviene mediante stipula di appositi accordi di sviluppo oggetto del cofinanziamento regionale e si propone venga subordinata:

  • all’acquisizione del parere positivo da parte delle strutture competenti della Regione del Veneto relativamente alla compatibilità della proposta progettuale con il Programma di Sviluppo Rurale che rappresenta lo strumento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale nel periodo 2014-2020;
  • all’acquisizione del parere di sostenibilità finanziaria favorevole da parte di Veneto Sviluppo;
  • all’attestazione da parte di Veneto Sviluppo di sufficiente disponibilità finanziaria nel fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’articolo 57 della LR n. 40/2003, nel rispetto del limite della riserva complessiva destinata alle grandi imprese;
  • alla trasmissione dello schema di accordo di sviluppo da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Lo schema di accordo di sviluppo relativo a ciascun progetto sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, mentre al Direttore dell’Area Sviluppo economico spetta la sottoscrizione degli accordi di sviluppo.

A Veneto Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del  fondo di rotazione per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’articolo 57 della L.R. 40/2003, è affidata la gestione dei rapporti finanziari con il MISE ed Invitalia relativamente al trasferimento e al conseguente rientro  delle quote di cofinanziamento regionale stabilita negli accordi di sviluppo

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008;

VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;

VISTA la DGR n. 1674 del 12 novembre 2018 “Approvazione delle disposizioni operative e determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL), del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agroalimentare. L.r. 12 dicembre 2003, n. 40 articolo 57, l.r. 17 giugno 2016 n. 17. Revoca della Deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2016, n. 399;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di attivare un intervento agevolativo a sostegno di quei progetti presentati ai sensi dei Contratti di sviluppo di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i e che verranno considerati da Invitalia di particolare rilevanza e per i quali verrà sottoscritto specifico accordo di sviluppo;
  3. di stabilire nel limite del 15% della disponibilità complessiva del “Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” di cui all’articolo 57 della legge regionale n. 40/2003, la quota massima destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle grandi imprese oggetto di accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 9 bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014;
  4.  di fissare al 5% delle spese ammissibili l’aliquota massima di cofinanziamento per ogni singola proposta progettuale con un massimo di euro 1.000.000,00 nel rispetto della riserva complessiva del Fondo di cui al precedente punto;
  5. di stabilire che l'approvazione delle proposte progettuali mediante stipula di appositi accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014, articolo 9 bis, è subordinata:
  • all’acquisizione del parere positivo da parte delle strutture competenti della Regione del Veneto relativamente alla compatibilità della proposta progettuale con il Programma di Sviluppo Rurale che rappresenta lo strumento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale nel periodo 2014-2020;
  • all’acquisizione del parere di sostenibilità finanziaria favorevole da parte di Veneto Sviluppo;
  • all’attestazione da parte di Veneto Sviluppo di sufficiente disponibilità finanziaria nel fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’articolo 57 della LR n. 40/2003, nel rispetto del limite della riserva destinata alle grandi imprese; - alla trasmissione dello schema di accordo di sviluppo da parte del Ministero dello sviluppo economico;
  1. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto, tra cui il necessario coordinamento con la finanziaria regionale Veneto Sviluppo soggetto presso il quale è stato istituito il Fondo di rotazione di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 40/2003 ed il monitoraggio finanziario della spesa;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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