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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 17 maggio 2019


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 14 maggio 2019

Fondo regionale per il funzionamento degli ESU - Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona. Esercizio 2019. Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione. Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (art. 18, comma 1, lett. d).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si stabilisce che gli ESU – Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona, destinino la quota libera del risultato di amministrazione, accertato a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018, al sostenimento delle spese di funzionamento per l’esercizio 2019. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale ha approvato con DGR n. 820 del 08/06/2018 il Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU) per l’Anno Accademico (A.A.) 2018-2019 con il quale sono stati stabiliti i criteri per il riparto del contributo regionale per le spese di funzionamento degli ESU – Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto (in breve ESU).

Con la citata deliberazione è stato previsto di assegnare agli ESU, per le loro spese di funzionamento nel 2019, un contributo massimo € 10.500.000,00, tenuto conto della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100 del 18/09/2013, attuativa della DGR n. 911 del 18 giugno 2013, che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i contributi regionali assegnabili agli ESU, in base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari (art. 20 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47).

Al momento dell’adozione del Piano degli interventi di attuazione del DSU per l’A.A. 2018-2019 non si conosceva ancora l’entità effettiva dello stanziamento a favore del Fondo per le spese di funzionamento degli ESU, che è stato, poi, stabilito, per effetto della L.R. 21/12/2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”, in complessivi € 8.000.000,00 per l’esercizio 2019.

Una parte delle risorse regionali del contributo di funzionamento degli ESU, quantificata in € 2.500.000,00, è stata destinata al finanziamento della borsa di studio degli studenti universitari, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per accedere al beneficio ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, che stabilisce una partecipazione finanziaria della Regione pari, ad almeno, il 40% delle risorse assegnate dallo Stato per lo stesso scopo.

Allo scopo di salvaguardare il mantenimento della qualità e della quantità dei servizi atti a garantire il DSU, in un’ottica di salvaguardia dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa degli ESU, si ritiene che la diminuzione delle risorse destinate al contributo di funzionamento degli ESU, pari a € 2.500.000,00 (€ 10.500.000,00– € 8.000.000,00= € 2.500.000,00) possa essere compensata, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. d) della L.R. 07/04/1998, n. 8, con l’utilizzo, da parte degli stessi ESU, di una quota parte dell’avanzo di amministrazione da essi conseguito nell’esercizio 2018.

Pertanto, sentiti gli ESU in occasione dell’incontro tenutosi a Venezia in data 26/03/2019 presso l’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria e considerato che anche l’esercizio 2018 si presume si chiuderà positivamente con l’accertamento di un avanzo di amministrazione, in continuità con gli anni precedenti, è stato condiviso con gli stessi di sostenere le spese di funzionamento con una quota dello stesso avanzo, per un importo complessivo di € 2.500.000,00.

Viene peraltro stabilito un limite massimo di utilizzazione di detto avanzo per l’ESU di Venezia nell’importo di € 350.000,00 perché i risultati positivi da esso conseguiti negli esercizi precedenti sono più contenuti rispetto a quelli conseguiti, invece, dagli altri due ESU.

Si ricorda che la normativa di cui al D.Lgs. 23/06//2011 n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, prevede, all’art. 42, comma 6 e nell’Allegato 4/2, punto 9.2, che l’avanzo libero di amministrazione possa essere impiegato secondo il seguente ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Premesso quanto sopra, si stabilisce di destinare la quota libera del risultato di amministrazione, accertato a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018, da destinarsi al funzionamento di ciascun ESU per l’esercizio 2019, per complessivi € 2.500.000,00, nel rispetto delle priorità indicate nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., all’art. 42, comma 6 e nell’Allegato 4/2, punto 9.2, come sopra richiamate e previa verifica dell’effettiva realizzazione di sufficiente avanzo di amministrazione libero, così ripartiti:

  • € 1.330.000,00 a carico dell’ESU di Padova,
  • €    350.000,00 a carico dell’ESU di Venezia,
  • €    820.000,00 a carico dell’ESU di Verona.

Si demanda ad un successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 34 della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’art. 42, comma 6 e l’Allegato 4/2 punto 9.2;

VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 di “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;

VISTO l’art. 20 della L.R. 21/12/2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”;

VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la DGR n. 911 del 18/06/2013 “Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 47 del 21 dicembre 2012. Definizione delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013.”;

VISTA la DGR n. 820 del 08/06/2018 “Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto. Anno Accademico 2018-2019. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).”;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del 18/09/2013;

VISTE le note dell’ESU di Venezia prot. n. 788 del 05/04/2019, dell’ESU di Verona prot. n. 1682/2019 del 24/04/2019 e dell’ESU di Padova prot. n. 2196 del 30/04/2019;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con L.R. 17 maggio 2016, n. 14;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di stabilire che gli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto sosterranno le spese di funzionamento con una quota dell’avanzo di amministrazione da essi conseguito nell’esercizio 2018, per un importo complessivo di € 2.500.000,00, nel rispetto delle priorità indicate nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., all’art. 42, comma 6 e nell’Allegato 4/2, punto 9.2, e previa verifica dell’effettiva realizzazione di sufficiente avanzo di amministrazione libero, ponendo peraltro un limite di utilizzazione di detta quota per l’ESU di Venezia nell’importo massimo di € 350.000,00;
  3. di stabilire che la quota posta a carico degli ESU per sostenere le proprie spese di funzionamento, di complessivi € 2.500.000,00, sia così ripartita:
  • € 1.330.000,00 a carico dell’ESU di Padova,
  • €    350.000,00 a carico dell’ESU di Venezia,
  • €    820.000,00 a carico dell’ESU di Verona;
  1. di dare atto che i criteri per il riparto del contributo regionale per le spese di funzionamento degli ESU sono già stati stabiliti con la delibera di Giunta n. 820 del 08/06/2018 di approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2018-2019;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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