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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 17 maggio 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 09 maggio 2019

Approvazione degli avvisi pubblici e dei modelli di proposta di candidatura per la formazione dei nuovi elenchi di idonei all'incarico di direttore amministrativo, direttore sanitario, direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, nelle more dell’applicabilità delle disposizioni contenute nell’articolo 3 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si approvano gli avvisi pubblici e i modelli di proposta di candidatura ai fini dell'inserimento nei nuovi elenchi degli idonei all’incarico di direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale (definiti anche “direttori di area”).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria" all’articolo 3 detta disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, amministrativo, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo elenchi regionali degli idonei costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuata da una commissione nominata dalla Regione, secondo criteri definiti entro 120 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 7 e 3 bis, comma 9 del d.lgs 502/1992.

Il precitato Accordo non è ancora stato concluso, pertanto in base all’articolo 5 del d.lgs 171/2016, il quale dispone che fino alla costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 3 per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari delle aziende e enti del servizio sanitario nazionale e per la valutazione degli stessi, si seguono le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso si procede all’approvazione degli elenchi secondo la procedura previgente.

Con DGR 2152 del 10 luglio 2007, al fine di procedimentalizzare secondo i principi di pubblicità e trasparenza le nomine nei ruoli summenzionati, è stata approvata la procedura per la formazione di elenchi di idonei alla nomina di direttore sanitario, amministrativo e sociale delle aziende ulss ed ospedaliere del Veneto, con la previsione dell’approvazione di avvisi pubblici per la formazione di tre distinti elenchi di idonei da utilizzare da parte dei direttori generali delle aziende per le nomine dei direttori di area delle rispettive aziende, e delegando il Segretario regionale alla Sanità e Sociale (ora Direttore dell’Area Sanità e Sociale) all’approvazione degli avvisi e alla cura degli adempimenti connessi al procedimento di formazione degli elenchi, nonché all’approvazione degli elenchi stessi.

Con DGR 3469 del 30 dicembre 2010, ritenuto opportuno semplificare la procedura fin lì attuata, si è stabilito di organizzare gli elenchi nominativi quali strumenti pratici meramente conoscitivi delle professionalità disponibili alle coperture dei ruoli, demandando ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale di verificare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati prima di procedere all’assegnazione dell’incarico.

Da ultimo, con DGR 1641 del 7 agosto 2012, sono stati approvati gli avvisi e i modelli di domanda per la formazione degli elenchi di cui trattasi conferendo incarico al Segretario regionale per la Sanità affinché provvedesse alla adozione di ogni ulteriore atto e adempimento volto al migliore raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Atteso che gli ultimi elenchi sono stati approvati a seguito della menzionata DGR 1641/2012 con Decreto del Segretario regionale per la Sanità del 3.12.2012, n. 254 e considerata pertanto la necessità che tali elenchi siano rinnovati, si ritiene opportuno avviare la procedura per l’acquisizione delle proposte di candidatura per la formazione dei nuovi elenchi degli idonei all’incarico di direttore amministrativo, sanitario, dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

Contestualmente all’approvazione dei nuovi elenchi cesseranno di avere efficacia gli elenchi dei direttori di area tenuti presso l’Area Sanità e Sociale, mentre i nuovi elenchi nominativi, ripartiti per le tre tipologie di incarico, saranno formalizzati con successivo decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale e resi disponibili, a cura della medesima struttura, ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Tali elenchi saranno periodicamente aggiornati.

Inoltre, ritenuto di armonizzare la procedura regionale applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 5 del d.lgs 171/2016 con i principi che reggono il medesimo decreto legislativo, si ritiene opportuno che tra gli adempimenti connessi al procedimento di formazione degli elenchi e delegati al Direttore dell’Area Sanità e Sociale, vi sia la costituzione di una commissione di esperti per la valutazione delle candidature composta da un rappresentante di Agenas, da un esperto esterno alla Regione e da un rappresentante regionale. La predetta commissione procederà alla valutazione dei requisiti e alla caratterizzazione della preparazione ed esperienza acquisita dai candidati, in linea con il ruolo direzionale di cui agli avvisi.

L’incarico di direttore di area è esclusivo e determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il mantenimento del posto.

Il rapporto di lavoro intercorrente tra l'ente del servizio sanitario regionale e il direttore di area sarà regolato da contratto di diritto privato secondo lo schema di contratto di prestazione d’opera approvato con DGR 17 del 9 gennaio 2013, con la durata stabilita dalla successiva DGR 2050 del 30 dicembre 2015.

Al fine di offrire massima conoscibilità alla procedura in oggetto, si ritiene di disporre la pubblicazione dell’avviso e della proposta di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore sanitario (Allegati A, B) dell’avviso e della proposta di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore amministrativo (Allegati C, D) dell’avviso e della proposta di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore dei servizi socio-sanitari (Allegati E, F) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, nonché sul sito internet della Regione del Veneto.

Premesso ciò, in relazione ai requisiti del direttore amministrativo e sanitario, la cui nomina è di competenza del direttore generale dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale, si applicano gli articoli 3 e 3bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, nonché la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che recepisce le disposizioni del d.lgs 502/1992. Inoltre, la legge regionale n. 56/1994, integrata dall’articolo 26, comma 9 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, prevede la figura del direttore dei servizi socio-sanitari, nominato dal direttore generale dell’azienda od ente del servizio sanitario regionale, e ne disciplina i requisiti.

In particolare, i candidati alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Direttore sanitario:

- età inferiore a 65 anni;

- essere medico;

- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell’incarico in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione e possesso dell’attestato di formazione manageriale ai sensi degli articoli 1 e 7 del D.P.R. 484/1997. Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 484/1997, costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.

Direttore amministrativo:

- età inferiore a 65 anni;

- laurea in discipline giuridiche o economiche;

- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione e possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione per direttori generali o al corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del DPR 484/1997 o ad altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

Direttore dei servizi socio-sanitari:

- età inferiore a 65 anni;

- laurea, preferibilmente nelle professioni sanitarie mediche e non, socio sanitarie e sociali;

- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione con autonoma gestione di budget e di risorse umane e possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione per direttori generali o al corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del DPR 484/1997 o ad altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

Si ritiene opportuno precisare che per qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, per quanto concerne gli enti del SSN, la direzione di area, di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice.

Si evidenzia, in particolare, che come precisato dall'art. 27, commi 3 e 7, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del S.S.N. dell'8 giugno 2000, gli incarichi di direzione di struttura semplice, alla pari degli incarichi di direzione di struttura complessa, comportano la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. Ne consegue che anche la direzione quinquennale di struttura semplice integra il requisito di accesso agli incarichi in oggetto, riferito alla quinquennale esperienza di qualificata attività di direzione.

Si ricorda, poi, che l'art. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 individua le strutture di media o grande dimensione cui devono essere stati preposti i candidati alla direzione sanitaria, tra le quali sono indicati i dipartimenti, le divisioni e gli uffici, che svolgono attività di interesse sanitario, del Ministero della Sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Le predette disposizioni, stante l'identità della ratio giustificatrice del requisito dell'esperienza di direzione quinquennale di strutture cui devono essere in possesso i candidati alla nomina di direttore di area, devono ritenersi applicabili anche alle procedure per la nomina del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari.

Ne discende, infine, che possono accedere alla direzione di area anche i dirigenti delle regioni che hanno svolto per almeno cinque anni attività di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502

Visto il DPCM 19 luglio 1995, n. 502

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484

Visto il d.lgs 4 agosto 2016, n. 171

Vista la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54

Vista la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19

Vista la DGR 2152 del 10 luglio 2007

Vista la DGR 3469 del 30 dicembre 2010

Vista la DGR 1641 del 7 agosto 2012

Vista la DGR 17 del 9 gennaio 2013

Vista la DGR 2050 del 30 dicembre 2015

delibera

  1. di richiamare quanto evidenziato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di avviare il procedimento per l’acquisizione delle domande per la formazione dei nuovi elenchi di idonei alla nomina di direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti come descritti in premessa e qui da ritenersi integralmente trasfusi;
  3. di stabilire che i nuovi elenchi nominativi, ripartiti per le tre tipologie di incarico e aggiornati periodicamente, saranno formalizzati con decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale e resi disponibili, a cura della medesima struttura, ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale per le nomine di loro competenza, e contestualmente cesseranno di avere efficacia gli elenchi dei direttori tenuti presso l’Area Sanità e Sociale;
  4. di disporre la pubblicazione dell’avviso e proposta di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore sanitario (Allegati A, B) dell’avviso e proposta di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore amministrativo (Allegati C, D) dell’avviso e proposta di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore dei servizi socio-sanitari (Allegati E, F) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, nonché sul sito internet della Regione del Veneto;
  5. di dare atto che la Giunta regionale ha facoltà di prorogare, sospendere o revocare gli avvisi allegati alla presente deliberazione o parte di essi, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_571_19_AllegatoA_394106.pdf
Dgr_571_19_AllegatoB_394106.pdf
Dgr_571_19_AllegatoC_394106.pdf
Dgr_571_19_AllegatoD_394106.pdf
Dgr_571_19_AllegatoE_394106.pdf
Dgr_571_19_AllegatoF_394106.pdf

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