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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 21 maggio 2019


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 561 del 09 maggio 2019

Incarico ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - per la progettazione e realizzazione, in via sperimentale, di un prototipo di sistema informatico web per l'acquisizione organica dei dati contenuti nei sistemi di compilazione e tenuta del registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari previsto dall'art. 16 commi 3^ e 4^ del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si incarica l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura di progettare e realizzare in via sperimentale, di un prototipo di un sistema informatico web per l’acquisizione organica dei dati di compilazione e tenuta del registro aziendale dei trattamenti con prodotti fitosanitari previsto all’art. 16, commi 3^ e 4^, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari è, oggi più che mai, un fattore strategico non solo dal punto di vista strettamente aziendale, per le sue ricadute sulla salute degli operatori e sui costi di gestione, ma anche e in misura sempre crescente, per l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana, nonché per le ripercussioni sulla quantità e qualità delle produzioni agroalimentari. Lo strumento per conoscere e verificare l’impiego dei fitofarmaci sul territorio è rappresentato dal registro dei trattamenti delle aziende agricole.

Tale dispositivo cartaceo è stato formalmente istituito con l’art. 42 del DPR 23.4.2001, n.290, il quale aveva posto a carico degli acquirenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari l’obbligo di conservare presso l’azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione, sul quale dovevano essere annotati i singoli trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari.

La Regione del Veneto, con DGR n. 2225 del 9.8.2002, ha dato attuazione alle suddette disposizioni stabilendo che, con decorrenza 1.1.2003, tutte le Aziende agricole del Veneto, che effettuavano trattamenti con prodotti fitosanitari (molto tossici, tossici nocivi e irritanti), avevano l’obbligo di compilare il richiamato registro cartaceo.

Le citate disposizioni sono state superate dall’art. 26, comma 1^, del D.L.gs. 14.8.2012, n.150, che ha dato attuazione alla direttiva 2009/128/CE, che ha istituito un quadro d’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ed assegnato agli Stati Membri ed alle Regioni il compito di garantire l’implementazione di politiche ed azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a ridotto apporto di prodotti fitosanitari, a realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche non convenzionali, quali il metodo dell’agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

Oltre alla predisposizione di un apposito Piano d’Azione Nazionale (PAN), rientrano tra le misure individuate dall’applicazione nazionale della direttiva 2009/128/CE anche quella inerente l’obbligo da parte degli acquirenti e utilizzatori professionali di annotare e conservare presso la loro azienda il registro cartaceo dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari nel corso della stagione di coltivazione. In particolare, i commi 3^ e 4^ dell’art. 16 del citato D.L.gs. n.150/2012, hanno stabilito che cosa si intende per registro dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari, elencando i dati che ne devono essere tassativamente riportati e le modalità di conservazione. In particolare, il registro dei trattamenti deve riportare le informazioni anagrafiche dell’azienda, la coltura trattata con la relativa estensione, la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento e tutte le ulteriori informazioni che permettono la valutazione del corretto impiego del presidio fitosanitario nel rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta.

La conservazione del registro dei trattamenti persegue inoltre una finalità di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiali realizzati sul territorio e l’importanza attribuita al registro dei trattamenti è sancita dalla previsione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria ex art.24 D.L.gs n.150/2012 per gli acquirenti ed utilizzatori  che non adempiano agli obblighi di tenuta, aggiornamento e conservazione del medesimo, atteso che dal registro possono essere ricavate essenziali informazioni in merito alla correttezza degli usi dei prodotti fitosanitari sotto il profilo ambientale, fitosanitario ed economico, oltre che sanitario.

In base all’ articolo 16, comma 3^, del D.Lgs. n.150/2012, per registro dei trattamenti si intende:

  • modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti nelle varie colture in azienda;

oppure

  • moduli distinti per singola coltura agraria dell’azienda, dove si riporta cronologicamente i trattamenti eseguiti per singola coltura.

Il registro dei trattamenti deve riportare:

  1. “I dati anagrafici relativi all’azienda;”
  2. “La denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;”
  3. “La data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento”;
  4. “L’insieme delle informazioni utili alla verifica del corretto impiego dei fitofarmaci nel rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta (es: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture);

e deve essere conservato presso l’azienda dove vengono effettuati i trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati (art.16, 4^ comma, D.L.gs n.150/2012). L’annotazione del trattamento effettuato con prodotti fitosanitari deve essere fatta entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.

Il coordinamento dei controlli necessari all’accertamento del rispetto dell’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti è in capo alla Regione del Veneto e le Autorità competenti per i controlli sono state identificate nelle Aziende Sanitarie, nell’ Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, nonché negli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ex DGR n.1133/2017.

Tali disposizioni sono state ulteriormente integrate con il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 162 del 12 gennaio 2015 “Semplificazione della gestione PAC 2014-2020”, in base al quale il “quaderno di campagna” è il quaderno costituito, tra l’altro, dal registro dei trattamenti, a norma dell’art 16 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Il DM n.162/2015 dispone che il fascicolo aziendale del produttore (ex art. 9 del DPR 1° dicembre 1999, n. 503), deve contenere anche le informazioni relative al patrimonio produttivo dell’azienda agricola, reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, come articolato e dettagliato dagli elementi minimi di cui all’Allegato A sez. a.1), nell’ambito delle informazioni riportate nel medesimo allegato paragrafo “a.2) “Contenuto minimo del Quaderno di Campagna - Registro dei Trattamenti”, le quali costituiscono la base, per l’effettuazione delle verifiche connesse. Secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale, il piano di coltivazione, integrato dalle informazioni di cui al’Allegato A, sezione a.2) dello stesso, dovrebbe consentire la predisposizione in automatico del registro dei trattamenti previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2012 anche tramite l’utilizzo della banca dati sui prodotti fitosanitari del MIPAAF.

La costituzione e l’aggiornamento del piano colturale aziendale, contenuto nel fascicolo aziendale del produttore, costituisce, pertanto, la base per l’effettuazione delle verifiche anche per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui all’art. 16, commi 3^ e 4^ del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in relazione alla tenuta del registro dei trattamenti o quaderno di campagna.

Più specificamente:

  • L’articolo 3 del D.M. 162/2015 stabilisce che il piano di coltivazione è parte integrante del fascicolo aziendale;
  • L’articolo 10 del citato decreto ministeriale prevede che il piano di coltivazione, integrato dalle informazioni di cui all’Allegato A, sezione a.2) dello stesso, consente la predisposizione in automatico del registro dei trattamenti previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2012;
  • L’articolo 4 del predetto decreto ministeriale stabilisce che l’azienda agricola deve costituire e aggiornare il fascicolo aziendale presso l’Organismo Pagatore territorialmente competente, individuato con riferimento alla sede legale dell’impresa ovvero alla residenza del titolare, nell’ipotesi di impresa individuale oppure presso il CAA (Centro Assistenza Agricola).

Tutto ciò premesso, è emersa la necessità di realizzare, in via sperimentale, un prototipo di strumento informatico web interoperabile con i registri aziendali e con il registro web regionale già esistenti; il prototipo potrà essere messo a disposizione di tutte le aziende agricole che operano nel territorio regionale, al fine, da un lato, di agevolare e semplificare la registrazione dei trattamenti eseguiti e dall’altro di permettere a tutti i Soggetti, istituzionalmente predisposti, di svolgere tempestivamente le attività di competenza.

Nella Regione del Veneto è l’Organismo Pagatore – AVEPA il soggetto cui è demandata la gestione del fascicolo del produttore, attraverso il quale l’agricoltore costituisce e aggiorna costantemente i dati della propria azienda, sottoscrive le informazioni costituenti il patrimonio produttivo aziendale e definisce il proprio piano colturale. La gestione d’insieme dei documenti ed informazioni essenziali che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come “documento informatico” ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tenuta del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione da parte degli agricoltori o dei soggetti da loro delegati, che sono il presupposto per la tenuta del registro dei trattamenti web, avvengono in maniera informatizzata mediante appositi applicativi gestiti da AVEPA.

La tenuta e conservazione del registro dei trattamenti in ottemperanza alle normative vigenti, potrebbe permettere l’acquisizione da AVEPA - con modalità di interscambio informatico – dei dati inseriti nei registri aziendali al fine di assicurare all’Amministrazione Regionale, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.150/2012 e dal D.M. n.162/2015, il coordinamento, il monitoraggio e qualsiasi altro riscontro istituzionale in materia di utilizzazione dei fitofarmaci in agricoltura; ciò si rende necessario anche ai fini di consentire all’Amministrazione regionale di rispondere adeguatamente alle prescrizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria.

Ciò posto, e al fine di consentire l’avvio di una fase di interoperabilità per l’acquisizione di tutti i dati che esprimono la distribuzione dei fitofarmaci alle colture agricole coltivate in Veneto, anche in relazione con i quantitativi di prodotti fitosanitari indicati nelle dichiarazioni di vendita cui sono analogamente soggetti i commercianti rivenditori, con il presente provvedimento si propone di incaricare AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – a realizzare, in via sperimentale, la macroanalisi tecnica ed economica e lo sviluppo di un prototipo di sistema informatico web per l’acquisizione organica dei dati contenuti nei sistemi di compilazione e tenuta del registro dei trattamenti dei prodotti fitosanitari previsto all’articolo 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Infatti, la realizzazione di un unico sistema informatico web – o interoperabile mediante web service – per la redazione, tenuta e/o acquisizione del registro dei trattamenti, potrà consentire di rendere fruibili in tempo reale le informazioni del registro a tutti i soggetti competenti per i controlli, nonché di semplificare l’attività di monitoraggio regionale prescritta dal PAN e ridurre gli oneri per la sua realizzazione. Inoltre, in un’ottica di semplificazione e di dematerializzazione dei documenti aziendali, poiché le informazioni del piano di coltivazione delle aziende agricole, che rappresentano il presupposto per la tenuta del registro dei trattamenti, sono gestite mediante gli appositi applicativi di AVEPA, la predisposizione, in via sperimentale, di un prototipo web che acquisisca le informazioni del registro dei trattamenti aziendali, anche in relazione ai quantitativi di prodotti fitosanitari commercializzati dai rivenditori che operano in Veneto, rappresenterebbe una semplificazione per i soggetti obbligati, stanti le correlazioni con le informazioni già contenute nel fascicolo aziendale del produttore.

Per quanto esposto si propone di incaricare AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - di progettare e realizzare, coordinandosi con la Unità Organizzativa Sistema Informativo Sviluppo Economico, in via sperimentale, la macroanalisi tecnica ed economica e lo sviluppo di un prototipo di sistema informatico web, interoperabile con i registri esistenti, per l’acquisizione organica dei dati contenuti nei sistemi di compilazione e tenuta del registro aziendale dei trattamenti previsto all’articolo 16 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150. I dati inseriti nel registro dei trattamenti dovranno pertanto confluire nel prototipo che verrà successivamente predisposto e sviluppato da AVEPA, permettendo l’acquisizione omogenea di tutti i dati territoriali e aziendali riferiti alla distribuzione puntuale dei presidi fitosanitari alle colture agricole del Veneto, anche in relazione alle quantità acquisite dalle medesime aziende agricole. Gli aggiornamenti degli archivi informatici regionali da parte di AVEPA dovranno avvenire con le stesse modalità e secondo gli accordi di interoperabilità che implementano giornalmente i dati del fascicolo del produttore e di tutte le applicazioni PAC correlate. Gli aspetti procedurali specifici connessi alla modalità di trasferimento e alla tenuta informatizzata dei contenuti di ciascun registro aziendale saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell’Agenzia Veneta per il Pagamenti in Agricoltura con proprio specifico provvedimento, da condividere preventivamente con le Direzioni Regionali competenti.

Successivamente alla definizione di quanto previsto dal presente provvedimento, AVEPA quantificherà l’importo e le attività da realizzare mediante il progetto esecutivo, che deve prevedere sia la realizzazione (sviluppo, collaudo, messa in produzione), sia la manutenzione del sistema informativo per la compilazione del Registro dei Trattamenti web. Il progetto esecutivo e gli importi esposti per la realizzazione del sistema informativo web, saranno preventivamente sottoposti alla verifica analitica della Direzione ICT e Agenda Digitale, per accertarne la congruità tecnica ed economica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi e che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l’implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità derivati dall’impiego dei prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto legislativo 14.08.2012, n. 150, recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2010 n. 3549 recante “Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali. (art. 6 comma 1 ter Lr 25 febbraio 2005 n. 9)”, con la quale sono state affidate le funzioni già svolte dagli ex Ispettorati regionali dell’agricoltura tra cui le autorizzazioni per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi e i controlli in loco dell'attività formativa autorizzata riguardante i corsi di aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 2136 “Decreto Legislativo 14.08.2012 n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014” , e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali n. 162 del 12.01.2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n.1262 “Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotto fitosanitari, applicazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile di prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2017, n. 1133 “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24”;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di incaricare AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – di progettare e realizzare, coordinandosi con la Unità Organizzativa Sistema Informativo Sviluppo Economico,  in via sperimentale, la macroanalisi tecnica ed economica e lo sviluppo di un prototipo di sistema informatico web per l’acquisizione organica dei dati contenuti nei sistemi di compilazione e tenuta del registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari previsto dall’art. 16, commi 3^ e 4^ del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 nelle due modalità previste:
    1. modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti nelle varie colture in azienda;
    2. moduli distinti per singola coltura agraria dell’azienda, dove si riportano cronologicamente i trattamenti eseguiti per singola coltura;
  3. di stabilire che il prototipo web acquisisca in modo omogeneo tutti i dati territoriali e aziendali riferiti alla distribuzione puntuale dei presidi fitosanitari alle colture agricole del Veneto, anche in relazione con i quantitativi di prodotti fitosanitari inseriti nelle dichiarazioni di vendita cui sono soggetti i commercianti distributori;
  4. di stabilire che gli aspetti procedurali specifici connessi alla modalità di trasferimento e alla tenuta informatizzata dei contenuti di ciascun registro aziendale saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte di AVEPA, con proprio specifico provvedimento da trasmettere alla Regione del Veneto per la preventiva validazione da parte delle Direzioni competenti per materia;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, poiché la spesa di progettazione e realizzazione del prototipo in oggetto sarà sostenuta dall’Organismo Pagatore Regionale AVEPA;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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