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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 21 maggio 2019


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 563 del 09 maggio 2019

"Società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola sito in Comune di Salizzole (VR). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio (DGR n. 746/2012) di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (colture agricole dedicate) e effluenti zootecnici di origine bovina rilasciata alla “Società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – DGR n. 1508 del 12 agosto 2013 - <<“Società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.”. Variante all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Salizzole (VR).>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni  organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 2 maggio 2012 e s. m. e i. (DGR n. 1508 del 12 agosto 2013), la “Società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.” (CUAA 02413210234), con sede legale in via Campagnol, n. 13 – Comune di Salizzole (VR) e operativa in via Cà Magre – Comune di Salizzole (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Salizzole (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine aziendale e extra-aziendale, per complessive  4.297 tonnellate all’anno tal quali (19 % della biomassa totale) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 18.754 t/a t. q. (81 %), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con successivo decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 164 del 17 ottobre 2017, è stata apportata una variazione del fornitore delle 2.500 t/a t.q. dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino).

Il 7 dicembre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla medesima “Società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.” è entrato formalmente in esercizio.

Recentemente, in data 22 gennaio 2019 (protocollo regionale n. 25411) la medesima Società agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 746/2012 e s. m. e i., prevedendo la modifica al piano di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas. La variante consiste nell’incrementare la quantità di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento di origine extra-aziendale (effluente zootecnico bovino, palabile e non palabile), che passeranno dalle attuali 2.500 t/a a 9.167 t/a.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria alla medesima data di inoltro dell’istanza, ha avviato l’iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 27 febbraio 2019, protocollo n. 82299, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla “Società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola,  un’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

-  AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Vicenza e Verona – Sede di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 95453 del 7 marzo 2019 ha approvato la variante, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 746/2012 e s. m. e i. (DGR n. 1508/2013);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012,  n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg n. 387/2003;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

CONFERMATO che:

  • a seguito del contratto preliminare di vendita acquisito in fase istruttoria (atto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 il 12 agosto 2011 al n. 10090), la “Società Agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia avendo acquisito definitivamente la titolarità dei mappali nn. 294 e 303 (ora 308), foglio 13 del Comune di Salizzole (VR), a seguito di stipula di Atto modificativo di società semplice registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Verona 2 il 31 gennaio 2012 al n. 291, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona 2 in data 1° gennaio 2012, al Registro generale n. 4106/4107/4108 e Registro particolare n. 2897/2898/2899, come da atto notarile del 30 gennaio 2012 a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala (Rep. n. 83856 e Racc. n. 21850),
  • le originarie particelle catastali nn. 294 e 303 del foglio 13 in Comune di Salizzole (VR), in forza di un frazionamento catastale e variazioni d’ufficio, (Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona, tipo  mappale n. VR0044420 del 7 febbraio 2014) hanno originato il mappale n. 308;
  • con numerosi frazionamenti catastali, agli atti del fascicolo istruttorio presso la Direzione Agroambiente, caccia e Pesca, i mappali originari nn. 40, 84, 198, 200, foglio 13 del Comune di Salizzole (VR) hanno originato gli attuali mappali nn. 301, 305, 307 sui quali insistono le opere e infrastrutture connesse all’impianto di produzione di energia alimentato a biogas assentito alla “Società Agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.”;
  • con Atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 il 30 marzo 2013 al n. 1491/1T e trascritto a Verona il 6 maggio 2013 al Reg. Gen. 15839 e 15840 e al Reg. Part. 10427 e 10428, come da atto notarile a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala (Rep n. 84724/84906 e Racc. n. 22551), la società “Enel distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.” ha la disponibilità delle superfici interessate dall’impianto di rete elettrica (Comune di Salizzole, foglio 13, mappale n. 307);

PRESO ATTO che:

  • con perizia di stima, asseverata dall’ing. Alberto Benincà, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. 454 e giurata presso l’Ufficio del giudice di Pace di Verona il 2 febbraio 2017, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, l’ammontare complessivo risulta essere pari a euro 290.298,00 (duecentonovantamiladuecentonovantotto/00 euro);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi all’esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 746 del 2 maggio 2012, la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), pari a 14.502 tonnellate all’anno tal quali, ossia il 53 % del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), pari a 12.770 t/a t.q., ossia il 47 % del totale in peso, di cui 10.067 t di origine extra-aziendale e 2.703 t di origine aziendale;
  1. di confermare il punto n. 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 746 del 2 maggio 2012 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello JGS 320 GS-B.L) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,462 MW associato a un generatore (marca Stamford E, modello PE 734 C2 E) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,245  MW);
  2. di confermare in capo alla “Società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.” (CUAA 02413210234), con sede legale in via Campagnol, n. 13 – Comune di Salizzole (VR) e operativa in via Cà Magre – Comune di Salizzole (VR), l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio delle ope-re e impianti di cui ai precedenti punti,  catastalmente individuati nel Comune di Salizzole (VR),  foglio 13, mappale n. 308, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 386970 del 16 agosto 2011, n. 445133 del 27 settembre 2011, n. 548872 del 3 dicembre 2012, n. 130812 del 26 marzo 2013, n. 197207 del 9 maggio 2013, n. 291082 dell’8 luglio 2013, n.91612 del 5 marzo 2019;
  3. di confermare in capo alla medesima Società agricola meglio individuata al precedente punto l’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell’energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata “ESSICCATOIO”, ubicata in Comune di Salizzole (VR, foglio 13, mappali nn. 301, 305, 307 e 308, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 548872 del 3 dicembre 2012 e n. 197207 del 9 maggio 2013;
  4. di confermare, inoltre, il punto n. 5 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 746 del 2 maggio 2012, con il quale la “Società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.”  è autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 102 kW, individuato nel Comune di Salizzole (VR), foglio 13, mappali nn. 308 e 305, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 548872 del 3 dicembre 2012, a servizio:
  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (84 kW);
  • del riscaldamento delle strutture abitative di proprietà del sig. Giovanni Mantovanelli (C.F. MNT-GNN53H29H714S), per complessivi 18 kW, a seguito di accordo registrato all’Agenzia delle En-trate – Ufficio di Verona 2 il 07/12/2011, al n. 14306;
  1. di confermare in capo alla società “e-distribuzione S.p.A.” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, n. 2, l’esercizio dell’impianto di rete pubblico - individuato nel Comune di Salizzole (VR), foglio 13, mappale n. 307: nuova consegna collegata in antenna da cabina secondaria MT/BT denominata “ESSICCATOIO”; il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo  n. 548872 del 3 dicembre 2012 e n. 197207 del 9 maggio 2013;
  2. di approvare l’allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato al punto 6. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 746  del 2 maggio 2012 – che ne costi-tuisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;
  3. di comunicare, alla “Società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s.”, nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla modifica e integrazione dell’autorizzazione unica – DGR n. 746/2012, avviato su istanza presentata dalla Società agricola meglio identificata al precedente punto 4.;
  4. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, il ve-nir meno dell’efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 1508 del 12 agosto 2013;
  5. di approvare, in sostituzione del punto n. 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 746 del 2 maggio 2012, l’importo di euro 319.327,80 (euro trecentodiciannovemilatrecentoventiset-te/80), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_563_19_AllegatoA_394062.pdf

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