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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 03 maggio 2019


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 30 aprile 2019

Albo regionale delle cooperative sociali. Individuazione delle nuove modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dell'Albo, nonché all'effettuazione delle verifiche a campione. Art. 6, comma 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/CR del 26/03/2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ridisegna la strutturazione dell’Albo regionale delle cooperative sociali, precedentemente introdotta dalla DGR n. 897 del 2007, in attuazione delle modifiche ed integrazioni, di cui alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32, in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dell’Albo, nonché all’effettuazione delle verifiche a campione. Inoltre si recepisce il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 04 aprile 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 5 della Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, in attuazione del comma 1 dell’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” ha previsto l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 3 aprile 2007, n. 897 è stato quindi istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali e ne sono stati approvati la relativa strutturazione, le procedure, nonché i requisiti di iscrizione, conferma di iscrizione e cancellazione dall’Albo.

La Regione del Veneto è successivamente intervenuta con la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” con l’intento di contribuire all’iniziativa di diffondere la cultura della legalità e della responsabilità, riconoscendo l’esperienza, il valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale veneta. Obiettivo generale dell’intervento legislativo è favorire maggiormente l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale anche attraverso l’aumento dei livelli di controllo e di trasparenza. 

Con le modifiche e le integrazioni apportate agli artt. n. 5 “Albo regionale delle cooperative sociali”, n. 6 “Iscrizione e cancellazione dall’Albo” e n. 15 ”Verifica dei contratti” della citata legge regionale 23/2006 e s.m.i., in particolare, viene rafforzata l’attività di controllo e vigilanza sulle cooperative sociali iscritte all’Albo attraverso il potenziamento dei requisiti di iscrizione, l’ampliamento dei casi di cancellazione, il rafforzamento delle verifiche a campione, l’introduzione di requisiti di onorabilità degli amministratori e dell’anagrafe informatizzata, e la previsione dell’intervento della struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 e s.m.i. nei casi di gravi inadempienze da parte degli organismi iscritti. A tal fine il comma 8 bis dell’art. 6 della medesima legge regionale prevede che la Giunta Regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale, di cui agli art.21-23, e sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento, definisca termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’Albo nonché all’effettuazione delle verifiche a campione, in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo.

Con il presente provvedimento si propone quindi che le nuove modalità, di cui al citato comma 8 bis dell’art. 6 della medesima legge regionale, relativamente all’attività di controllo e vigilanza dell’Albo regionale delle cooperative sociali da parte dell’Amministrazione regionale decorrano, dalla data di adozione del presente provvedimento, come di seguito riportato:

l’ALBO REGIONALE delle cooperative sociali si articola nelle seguenti sezioni, come previsto dall’art. 5, comma 2, della L.R. 23/2006 e s.m.i.:

  • sezione A, che contempla le iscrizioni delle cooperative sociali di cui all’articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i.;
  •  sezione B, che contempla le iscrizioni delle cooperative sociali di cui all’articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i.; 
  •  sezione C, che contempla l’iscrizione dei consorzi di cui all’articolo 8 della citata L. 381/1991.

    Attualmente le cooperative sociali iscritte sono 816 di cui 469, che si occupano della gestione di servizi socio sanitari, sociali ed educativi, iscritte alla sezione A; 206, che svolgono attività produttive, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della L. n. 381/1991, iscritte alla sezione B; 31 consorzi di cooperative iscritti alla sezione C e 110 cooperative cosiddette a “scopo plurimo” iscritte contemporaneamente alla sezione A e alla sezione B.

    LA COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, presieduta dall’Assessore alle politiche sociali, è organo consultivo della Giunta Regionale. Nell’esercizio della propria attività, volta a favorire il confronto su tematiche emergenti del settore, la Commissione provvede, tra l’altro, ad esprimere parere sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali, sulle domande di iscrizione all’Albo, sulla rispondenza dell’attività della cooperativa sociale alle finalità previste dall’articolo 1 della citata L.R. 23/2006 e s.m.i. e sul mantenimento dei requisiti, sui provvedimenti di cancellazione dall’Albo, sui ricorsi al Presidente della Giunta regionale di cui all’art. 7 della medesima legge regionale, sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione sociale, sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui al capo V° della medesima legge regionale ed è a disposizione degli organi regionali su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto.

    La Commissione regionale della cooperazione sociale, al fine di ottimizzare l’attività di controllo e vigilanza degli organismi iscritti all’Albo regionale, può proporre, quale forma di collaborazione costruttiva, segnalazioni alle autorità competenti in materia di lavoro e alla competente commissione consiliare.

    I pareri espressi dalla Commissione saranno trasmessi alla competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dalla loro adozione, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 23 della L.R. 23/2006.

    L’ ISCRIZIONE all’Albo regionale è disposta dal Direttore della Direzione Servizi Sociali o dal Direttore della competente Unità Organizzativa della medesima Direzione, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, ed è condizione imprescindibile per:

    a) l’affidamento ed il convenzionamento dei servizi di cui all’articolo 10;

    b) la concessione della titolarità del servizio di cui all’articolo 11;

    c) la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;

    d) la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;

    e) accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione sociali e lavorativi di persone disabili;

    f) assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all’articolo 114 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

    g) l’affidamento ed il convenzionamento dei servizi di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti di cui al D. lgs 112/2017 articolo 2 comma 1 lettera r).

    Inoltre, attraverso l’iscrizione all’Albo regionale, le cooperative sociali iscritte possono accedere a contributi pubblici.

    Come disposto dall’articolo 6, comma 4 L.R. 23/2006 e s.m.i., possono chiedere l’iscrizione all’Albo regionale le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto.

    I requisiti per l’iscrizione all’Albo che ciascuna cooperativa sociale/consorzio deve possedere e la relativa documentazione da allegare alla domanda di iscrizione sono elencati nell’Allegato A) del presente provvedimento. Inoltre, al fine di semplificare e uniformare la procedura di iscrizione, si propone un modello unico di domanda e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (Allegato B) che ciascun soggetto interessato ad iscriversi all’Albo deve compilare e sottoscrivere in modo completo, chiaro e leggibile.

    Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della L.R. 23/2006 e s.m.i., le cooperative sociali cd. a “ scopo plurimo” possono essere iscritte in entrambe le sezioni A) e B) dell’Albo regionale, qualora risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per entrambe le sezioni di cui alla lettera J dell’allegato A) del presente provvedimento.

     La Unità Organizzativa regionale competente provvede all’acquisizione delle domande di iscrizione all’Albo, dispone con decreto direttoriale l’iscrizione stessa e ne dà comunicazione al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata, provvedendo altresì alla pubblicazione dell’atto nel sito istituzionale della Regione Veneto. 

    Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’iscrizione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, la struttura regionale competente comunica al soggetto interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 10 bis della legge 241/1990.

    La CANCELLAZIONE dall’Albo regionale delle cooperative sociali è disposta, ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della L.R. 23/2006, dal Direttore della Direzione Servizi Sociali o dal Direttore della competente Unità Organizzativa della medesima Direzione, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui agli articoli 21 - 23 della stessa legge regionale, per le cause previste nel medesimo articolo 6, comma 6, come esplicitate nell’Allegato C) del presente provvedimento.

    L’organismo iscritto può comunque chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall’Albo regionale, con formale richiesta, per cessazione dell’attività ovvero per altre motivazioni.

    La cooperativa sociale/consorzio cancellata/o dall’Albo non può richiedere l’iscrizione all’Albo regionale prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione, fatti salvi i casi di cui al punto precedente che devono essere oggetto di apposita valutazione della Commissione regionale della cooperazione sociale.

    Le cancellazioni dall’Albo regionale vengono recepite con decreto direttoriale, pubblicato nel sito istituzionale, e trasmesse ai soggetti interessati tramite posta elettronica certificata.

    REVISIONE BIENNALE DELL’ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI.

    La Unità Organizzativa regionale compente al fine di verificare la permanenza dei requisisti di iscrizione delle cooperative sociali, provvede con cadenza biennale alla revisione dell’Albo.

    A tal fine le cooperative sociali e i loro consorzi iscritti all’Albo regionale dovranno produrre con cadenza biennale a partire dall’anno di iscrizione, entro il 30 giugno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di cui all’Allegato D), sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti la permanenza dei requisiti di cui al presente provvedimento per l’iscrizione all’Albo regionale, nonché la trasmissione della documentazione elencata nello stesso allegato.

    Le modalità, i termini e le procedure della revisione biennale da parte della struttura regionale competente in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo degli organismi iscritti sono elencati nell’ Allegato D). Le nuove modalità prevedono il superamento della validità biennale dell’iscrizione introdotta con la DGR 897/2007 e della istanza di conferma di iscrizione che le cooperative sociali interessate inviavano con tempistiche differenziate, meccanismo che rappresentava per molte cooperative un elemento di difficoltà. Inoltre l’introduzione di un’unica data uguale per tutti gli organismi iscritti per la presentazione della documentazione necessaria alla revisione biennale dell’Albo consente di uniformare l’attività di controllo per renderla più efficace.

     ANAGRAFE INFORMATIZZATA.

    Con il presente provvedimento si prevede altresì l’istituzione dell’anagrafe informatizzata, ai sensi dell’ comma 2 bis dell’art. 5 della L.R. 23/2006 e s.m.i.

     VERIFICHE A CAMPIONE

    Le modalità per l’effettuazione delle verifiche a campione previste dal comma 5 bis dell’art. 6 della Legge regionale 23/2006 e smi sono contenute nell’allegato E del presente provvedimento.

    INDICATORI, di cui all’art. 23 bis “Clausola valutativa” della legge regionale n. 23/2006 e smi.

    Con il presente provvedimento la Giunta regionale si pone i seguenti obiettivi di medio e lungo periodo :

  • Valorizzare la grande esperienza della cooperazione sociale veneta, anche attraverso gli strumenti di verifica e monitoraggio degli organismi iscritti all’Albo regionale.
  • Disporre più incisive forme di controllo interno sulle cooperative sociali a vantaggio di quelle cooperative sociali virtuose impegnate sul territorio per inserire e aiutare le persone fragili.

 In relazione a questi obiettivi si individuano i seguenti indicatori :

  • Numero di cooperative sociali iscritte/ numero domande pervenute 
  • Numero annuo di controlli effettuati, relativi esiti e provvedimenti conseguenti
  • Azioni intraprese per la promozione e valorizzazione della cooperazione sociale veneta.

    In considerazione delle novità introdotte relativamente alla tenuta dell’Albo regionale delle cooperative sociali, si prevede una adeguata azione di comunicazione nei confronti degli organismi interessati, in un’ottica di collaborazione, anche attraverso la consueta assistenza tecnica da parte dell’ufficio competente, la semplificazione dei modelli di domanda e di dichiarazione e il coinvolgimento delle Associazioni di categoria.

    Con l’approvazione della deliberazione n. 31/CR la Giunta Regionale nella seduta del 26 marzo 2019 disponeva, al punto 13 del deliberato, di incaricare la Segreteria di Giunta della trasmissione della deliberazione stessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare come previsto dall’art. 6, comma 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32.

    La Quinta Commissione Consiliare, nella seduta del 04 aprile 2019, ha esaminato la citata proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 31/CR del 26 marzo 2019, ed ha espresso parere favorevole all’unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

SENTITA la Commissione regionale della cooperazione sociale, di cui agli artt. 21-23 della legge regionale 23/2006, e s.m.i., riunitasi nella seduta del 25 febbraio 2019, che ha espresso parere favorevole ai sensi del comma e) dell’art. 23 della medesima legge regionale;

VISTO il comma 1 dell’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 e s.m.i.;

VISTO la legge regionale del 4 ottobre 2018, n. 32;

VISTO l’art. 2 co.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’art. 10 bis della legge 241/1990;

VISTA la DGR n. 596 del 08/05/2018 che ha individuato le istruzioni per il trattamento di dati personali;

VISTA la DGR 27 maggio 2016, n. 802 che ha definito il nuovo assetto dell’organizzazione regionale in attuazione della L.R. 54/2012 e ha istituito la Direzione Servizi Sociali;

VISTA la DGR 304 del 13.03.2018 di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 6 aprile 2018 n. 22 che ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi in capo al direttore della UO “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” per le materie di competenza;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 31del 26 marzo 2019;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 05 aprile 2019 prot. n. 5078;

delibera

  1. di approvare, ai sensi del comma 8 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 e s.m.i., le nuove modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento dell’attività di controllo e vigilanza relativamente alla tenuta dell’Albo regionale delle cooperative sociali, descritti nelle premesse;
  2. di prendere atto del parere favorevole, espresso dalla Quinta Commissione Consiliare nella seduta del 04 aprile 2019 e rilasciato in data 05 aprile 2019 prot. n. 5078;
  3. di approvare i requisiti che le cooperative sociali ei loro consorzi devono possedere ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali nelle sezioni A, B, C (Allegato A) , precisando che il suddetto allegato sostituisce i precedenti A, B), C) e D) di cui alla DGR 3 aprile 2007, n. 897 ;
  4. di approvare il modello unico di domanda e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che le cooperative sociali e i loro consorzi devono compilare in modo completo, chiaro e leggibile e sottoscritto dal legale rappresentante per richiedere l’ iscrizione all’Albo regionale (Allegato B), precisando che il suddetto allegato sostituisce i precedenti di cui al decreto direttoriale della UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale del 22 maggio 2018, n. 19;
  5. di approvare le cause che determinano la cancellazione dall’Albo regionale così come indicati nell’Allegato C), in attuazione del comma 6 dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 2006, 23 e s.m.i, e di stabilire che la cooperativa sociale/consorzio cancellata/o dall’Albo non può richiedere l’iscrizione all’Albo regionale prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione, fatti salvi i casi in premessa evidenziati che devono essere oggetto di apposita valutazione della Commissione regionale della cooperazione sociale;
  6. di stabilire che ciascun organismo iscritto può comunque chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall’Albo regionale, con formale richiesta, per cessazione dell’attività ovvero per altre motivazioni;
  7. di approvare il modello di dichiarazione e la documentazione necessaria per la revisione biennale dell’Albo regionale (Allegato D) che tutte le cooperative sociali e i loro consorzi iscritti dovranno compilare in modo completo, chiaro e leggibile, far sottoscrivere dal legale rappresentante e far pervenire alla competente Unità Organizzativa della Direzione Servizi Sociali con cadenza biennale, a partire dall’anno di iscrizione, entro il termine del 30 giugno;
  8. di approvare le modalità di effettuazione delle verifiche a campione come indicate nell’Allegato E)
  9. di incaricare il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione sociale della Direzione Servizi Sociali all’esecuzione della presente deliberazione;
  10. di stabilire che i modelli di cui ai punti 3) e 6) potranno essere modificati/integrati/aggiornati con apposito decreto direttoriale della competente Unità Organizzativa della Direzione Servizi Sociali;
  11. di istituire l’anagrafe informatizzata, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 5 della L.R. 23/2006 e s.m.i.;
  12. di individuare gli indicatori, descritti nelle premesse, di cui all’art. 23 bis della legge regionale n. 23/2006 e s.m.i.;
  13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  14. di pubblicare la presente deliberazione nel bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale alla pagina dedicata alle cooperative sociali.

(seguono allegati)

Dgr_531_19_AllegatoA_393326.pdf
Dgr_531_19_AllegatoB_393326.pdf
Dgr_531_19_AllegatoC_393326.pdf
Dgr_531_19_AllegatoD_393326.pdf
Dgr_531_19_AllegatoE_393326.pdf

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