sezione C, che contempla l’iscrizione dei consorzi di cui all’articolo 8 della citata L. 381/1991.
Attualmente le cooperative sociali iscritte sono 816 di cui 469, che si occupano della gestione di servizi socio sanitari, sociali ed educativi, iscritte alla sezione A; 206, che svolgono attività produttive, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della L. n. 381/1991, iscritte alla sezione B; 31 consorzi di cooperative iscritti alla sezione C e 110 cooperative cosiddette a “scopo plurimo” iscritte contemporaneamente alla sezione A e alla sezione B.
LA COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, presieduta dall’Assessore alle politiche sociali, è organo consultivo della Giunta Regionale. Nell’esercizio della propria attività, volta a favorire il confronto su tematiche emergenti del settore, la Commissione provvede, tra l’altro, ad esprimere parere sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali, sulle domande di iscrizione all’Albo, sulla rispondenza dell’attività della cooperativa sociale alle finalità previste dall’articolo 1 della citata L.R. 23/2006 e s.m.i. e sul mantenimento dei requisiti, sui provvedimenti di cancellazione dall’Albo, sui ricorsi al Presidente della Giunta regionale di cui all’art. 7 della medesima legge regionale, sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione sociale, sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui al capo V° della medesima legge regionale ed è a disposizione degli organi regionali su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto.
La Commissione regionale della cooperazione sociale, al fine di ottimizzare l’attività di controllo e vigilanza degli organismi iscritti all’Albo regionale, può proporre, quale forma di collaborazione costruttiva, segnalazioni alle autorità competenti in materia di lavoro e alla competente commissione consiliare.
I pareri espressi dalla Commissione saranno trasmessi alla competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dalla loro adozione, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 23 della L.R. 23/2006.
L’ ISCRIZIONE all’Albo regionale è disposta dal Direttore della Direzione Servizi Sociali o dal Direttore della competente Unità Organizzativa della medesima Direzione, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, ed è condizione imprescindibile per:
a) l’affidamento ed il convenzionamento dei servizi di cui all’articolo 10;
b) la concessione della titolarità del servizio di cui all’articolo 11;
c) la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;
d) la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
e) accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione sociali e lavorativi di persone disabili;
f) assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all’articolo 114 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
g) l’affidamento ed il convenzionamento dei servizi di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti di cui al D. lgs 112/2017 articolo 2 comma 1 lettera r).
Inoltre, attraverso l’iscrizione all’Albo regionale, le cooperative sociali iscritte possono accedere a contributi pubblici.
Come disposto dall’articolo 6, comma 4 L.R. 23/2006 e s.m.i., possono chiedere l’iscrizione all’Albo regionale le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto.
I requisiti per l’iscrizione all’Albo che ciascuna cooperativa sociale/consorzio deve possedere e la relativa documentazione da allegare alla domanda di iscrizione sono elencati nell’Allegato A) del presente provvedimento. Inoltre, al fine di semplificare e uniformare la procedura di iscrizione, si propone un modello unico di domanda e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (Allegato B) che ciascun soggetto interessato ad iscriversi all’Albo deve compilare e sottoscrivere in modo completo, chiaro e leggibile.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della L.R. 23/2006 e s.m.i., le cooperative sociali cd. a “ scopo plurimo” possono essere iscritte in entrambe le sezioni A) e B) dell’Albo regionale, qualora risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per entrambe le sezioni di cui alla lettera J dell’allegato A) del presente provvedimento.
La Unità Organizzativa regionale competente provvede all’acquisizione delle domande di iscrizione all’Albo, dispone con decreto direttoriale l’iscrizione stessa e ne dà comunicazione al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata, provvedendo altresì alla pubblicazione dell’atto nel sito istituzionale della Regione Veneto.
Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’iscrizione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, la struttura regionale competente comunica al soggetto interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 10 bis della legge 241/1990.
La CANCELLAZIONE dall’Albo regionale delle cooperative sociali è disposta, ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della L.R. 23/2006, dal Direttore della Direzione Servizi Sociali o dal Direttore della competente Unità Organizzativa della medesima Direzione, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui agli articoli 21 - 23 della stessa legge regionale, per le cause previste nel medesimo articolo 6, comma 6, come esplicitate nell’Allegato C) del presente provvedimento.
L’organismo iscritto può comunque chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall’Albo regionale, con formale richiesta, per cessazione dell’attività ovvero per altre motivazioni.
La cooperativa sociale/consorzio cancellata/o dall’Albo non può richiedere l’iscrizione all’Albo regionale prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione, fatti salvi i casi di cui al punto precedente che devono essere oggetto di apposita valutazione della Commissione regionale della cooperazione sociale.
Le cancellazioni dall’Albo regionale vengono recepite con decreto direttoriale, pubblicato nel sito istituzionale, e trasmesse ai soggetti interessati tramite posta elettronica certificata.
REVISIONE BIENNALE DELL’ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI.
La Unità Organizzativa regionale compente al fine di verificare la permanenza dei requisisti di iscrizione delle cooperative sociali, provvede con cadenza biennale alla revisione dell’Albo.
A tal fine le cooperative sociali e i loro consorzi iscritti all’Albo regionale dovranno produrre con cadenza biennale a partire dall’anno di iscrizione, entro il 30 giugno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di cui all’Allegato D), sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti la permanenza dei requisiti di cui al presente provvedimento per l’iscrizione all’Albo regionale, nonché la trasmissione della documentazione elencata nello stesso allegato.
Le modalità, i termini e le procedure della revisione biennale da parte della struttura regionale competente in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo degli organismi iscritti sono elencati nell’ Allegato D). Le nuove modalità prevedono il superamento della validità biennale dell’iscrizione introdotta con la DGR 897/2007 e della istanza di conferma di iscrizione che le cooperative sociali interessate inviavano con tempistiche differenziate, meccanismo che rappresentava per molte cooperative un elemento di difficoltà. Inoltre l’introduzione di un’unica data uguale per tutti gli organismi iscritti per la presentazione della documentazione necessaria alla revisione biennale dell’Albo consente di uniformare l’attività di controllo per renderla più efficace.
ANAGRAFE INFORMATIZZATA.
Con il presente provvedimento si prevede altresì l’istituzione dell’anagrafe informatizzata, ai sensi dell’ comma 2 bis dell’art. 5 della L.R. 23/2006 e s.m.i.
VERIFICHE A CAMPIONE
Le modalità per l’effettuazione delle verifiche a campione previste dal comma 5 bis dell’art. 6 della Legge regionale 23/2006 e smi sono contenute nell’allegato E del presente provvedimento.
INDICATORI, di cui all’art. 23 bis “Clausola valutativa” della legge regionale n. 23/2006 e smi.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale si pone i seguenti obiettivi di medio e lungo periodo :