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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 07 maggio 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 23 aprile 2019

Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2019 e successivi.

Note per la trasparenza

Con tale provvedimento si dispone di riconoscere un contributo economico per l’acquisto di una parrucca a favore delle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, definendo, nel contempo, nuovi criteri e modalità di determinazione.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Piano Socio Sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con DGR n. 13/DDL del 28 maggio 2018,  in linea con il precedente PSSR,  pone al centro dell’attenzione la “persona” e la considerazione dei suoi bisogni secondo un approccio di presa in carico globale, con conseguente organizzazione coordinata ed unitaria nella risposta assistenziale mediante l’integrazione socio sanitaria. Il modello veneto costruito, quindi,  intorno al pilastro strategico dell’integrazione sociosanitario per garantire una risposta adeguata al bisogno del cittadino nonché al miglioramento della sua qualità di vita (Long-Term_Care).

L’assistenza protesica - Livello Essenziale di Assistenza, è definita come un complesso percorso riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazione o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito; la cura dello stesso dev’essere intesa quale espressione di un progetto umano psicologico e non quindi un mero approccio disgiunto dalla sfera psico-emotiva.

Sotto questo profilo la Giunta regionale, riconoscendo che la  perdita dei capelli rappresenta un importante elemento di fragilità che comporta per le pazienti che si trovano in questa difficile situazione un problema, non solo nell’elaborazione personale della malattia, ma anche nei suoi aspetti interpersonali e relazionali, già con deliberazione n. 542 del 26.4.2016 come successivamente integrata con delibera n. 1539 del 10.10.2016 ha affrontato tale tematica prevedendo un contributo pari alla spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00, per l’anno 2016, a favore delle pazienti affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria e in possesso di esenzione per reddito (codici: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5).

Successivamente, la Giunta regionale con deliberazione n. 1655 del 17.10.2017 ha inteso estendere i criteri di accesso al contributo al fine di riconoscerne il beneficio a tutte le pazienti oncologiche affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e/o radioterapica residenti nella Regione del Veneto che fossero comunque in possesso dei medesimi codici di esenzione per reddito.

Tuttavia, alla luce degli esiti del primo triennio di applicazione di tale iniziativa, si ritiene opportuno rivedere ulteriormente le modalità e i criteri di erogazione del contributo al fine di avvicinarsi sempre più all’esigenze manifestate direttamente dalle pazienti o rilevate dai distretti sanitari.

A riguardo infatti si evidenzia che sussiste un’altra forma di patologia che determina la caduta di capelli che viene definita Alopecia Areata che può colpire  tutte le fasce d’età della popolazione, indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, con diversi livelli di gravità. La perdita massiva dei capelli si verifica in pochi giorni o può protrarsi nel tempo, intercalando ricrescita e caduta con un’imprevedibilità frustrante per la paziente che incide sulla sfera psicologica con manifestazioni di forme di ansia e depressione.

Per altro verso, invece, non si può non considerare che la malattia oncologia colpisce donne in fasce di età sempre più basse per cui donne per lo più ancora integrate nel contesto lavorativo e non necessariamente in possesso dei requisiti per il rilascio di esenzioni per reddito.

Nei casi sopra descritti la parrucca è quindi considerato un ausilio importante che permette alla paziente di migliorare la propria autostima, contribuendo in modo significativo al processo di integrazione nella vita sociale e lavorativa.

In considerazione di quanto sopra, si propone pertanto di rivedere i criteri di accesso al contributo, estendendo la possibilità di accesso a tutte le pazienti affette da alopecia areata o da alopecia conseguente al trattamento chemioterapico/radioterapico per patologia oncologica, residenti nella Regione del Veneto, salvaguardando nel contempo le assistite che versano in condizioni economiche meno favorevoli.

Si ritiene pertanto necessario, in considerazione della disponibilità di bilancio, riservare la priorità di accesso al contributo alle pazienti affette da patologie di alopecia (come sopra descritte) in possesso anche dell’esenzione per reddito inerenti una delle seguenti codifiche: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5. A tali pazienti verrà assegnato un contributo pari alla spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00 -per intero o abbattuto in percentuale qualora l’importo complessivo risultasse superiore alle disponibilità di bilancio- con l’esclusione delle pazienti già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell’anno precedente.

Qualora l’importo complessivo all’esito delle rendicontazioni effettuate rispetto alle assistite aventi diritto in via prioritaria dovesse per contro risultare inferiore alle disponibilità di bilancio, la somma residua verrà riconosciuta alle altre richiedenti secondo il medesimo criterio (spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00 -per intero o abbattuto in percentuale; esclusione delle pazienti già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell’anno precedente).

Sotto il profilo economico finanziario, si richiama la delibera di Giunta regionale n. 38 del 21 gennaio 2019 che autorizza in via provvisoria l’erogazione attraverso Azienda Zero delle risorse per finanziamento della GSA relativi all’esercizio 2019 per un importo complessivo di euro 616.400.00,00 di cui euro 35.000.000,00 per il finanziamento del funzionamento proprio di Azienda Zero ed euro 581.400.000,00 per interventi finalizzati a favore degli enti del SSR e di altri soggetti; tale ultimo importo, ai sensi del Decreto n. 10 del 15 gennaio 2019-Allegato A- del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, è comprensivo del finanziamento di euro 200.000,00 riferito all’intervento oggetto del presente provvedimento, riconducibile alla linea di spesa ID 0081, denominata “Assistenza protesica: contributo acquisto parrucche”, posto a carico delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio corrente n. 103285.

Si precisa a riguardo, che, con decreto del Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR n. 3 del 31.1.2019, è stato disposto l’impegno e la liquidazione a favore di Azienda Zero di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019.

Per quanto attiene agli aspetti operativi si evidenzia che:

  • l’assistita, ai fini della richiesta del contributo presenta entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato l’acquisto, apposita domanda al Distretto Socio Sanitario di propria residenza secondo il modello di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
  • le Aziende ULSS sono tenute a verificare la regolarità della documentazione presentata dalle assistite e determinare l’ammissibilità della relativa richiesta, nonché produrre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, la relativa rendicontazione secondo il modello Allegato A1;
  • la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, preso atto delle rendicontazioni aziendali pervenute secondo le modalità di cui sopra, definirà il riparto del finanziamento tra le Aziende Sanitarie nel limite massimo della disponibilità di bilancio dell’anno di riferimento, tenuto conto dei criteri sopra indicati in relazione al requisito prioritario e all’abbattimento percentuale in caso di importo complessivo rendicontato superiore alla disponibilità di bilancio.

Sulla base di detta ripartizione le Aziende Sanitarie erogheranno il contributo alle assistite, eventualmente applicando il medesimo abbattimento percentuale adottato dalla competente Direzione regionale.

Sono fatte salve in ogni caso le domande eventualmente presentate presso i Distretti socio sanitari a far data dal 1 gennaio 2019 fino alla data di adozione del presente provvedimento.

Per gli anni successivi, qualora le disponibilità di bilancio lo consentiranno, l’iniziativa sarà riproposta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di  incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici dell’esecuzione del presente provvedimento, inclusa l’adozione del provvedimento di definizione degli importi ripartiti tra le Aziende ULSS che verranno erogati per il tramite di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, secondo le direttive ivi impartite.

Le Strutture Sanitarie, per quanto di propria competenza, dovranno dare ampia diffusione dell’iniziativa, anche per il tramite delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura delle pazienti nonché attraverso qualsiasi strumento atto a rendere fruibili le dovute informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande ivi incluso l’implementazione dei propri siti istituzionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.;

VISTA l’art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTO il decreto del Dirigente dell’Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie del 28 giugno 2011, n. 161 recante “Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini. Aggiornamento codifica a giugno 2011” e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 26 aprile 2016, n. 542 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l’acquisto di una parrucca”;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 1539 “Rettifica della DGR n. 542 del 26.4.2016 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l’acquisto di una parrucca”;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 1655 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l’acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi”;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2018, n. 12 "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 2021";

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Area sanità e Sociale 15 gennaio 2019, n. 10 “Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2019”;

VISTA la delibera di Giunta regionale 21 gennaio 2019, n. 38 “Autorizzazione provvisoria all’erogazione dei finanziamenti della GSA dell’esercizio 2019 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.”;

VISTA la delibera di Giunta regionale 29 gennaio 2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR 31 gennaio 2019, n. 3 “Impegno e Liquidazione di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.”

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  1. di riconoscere per l’anno 2019 alle pazienti residenti nella Regione del Veneto, affette da alopecia areata o da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, un contributo per l'acquisto di una parrucca secondo limiti e modalità indicate in premessa;
  1. di assegnare a tale scopo alle Aziende ULSS un finanziamento complessivo di euro 200.000,00 nel corrente esercizio finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio corrente n. 103285, relativamente alla linea di spesa ID 0081, denominata “Assistenza protesica-contributo acquisto parrucche” –giusta DDR n. 10/2019 e DGR n. 38/2019;
  1. di approvare gli Allegati A Modello di domanda di contributo” e A1Modello di rendicontazione” parti integranti della presente deliberazione;
  1. di incaricare le Aziende Sanitarie di quanto segue, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy –D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.i. - Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679:
  • acquisizione della domanda di contributo, verifica della regolarità della documentazione presentata dalle assistite e determinazione della relativa ammissibilità;
  • trasmissione alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della relativa rendicontazione anonimizzata secondo il modello di cui al punto 4 entro il termine stabilito in premessa;
  • erogazione del contributo alle proprie assistite aventi diritto sulla base delle successive disposizioni della medesima Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;
  • diffusione dell’iniziativa anche per il tramite delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura delle pazienti nonché attraverso l’implementazione dei propri siti istituzionali;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l’adozione del provvedimento di definizione del riparto del previsto finanziamento e delle direttive da impartire ad Azienda Zero;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nella seguente pagina web del sito internet regionale: http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica

(seguono allegati)

Dgr_474_19_AllegatoA0_393229.pdf
Dgr_474_19_AllegatoA1_393229.pdf

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