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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 07 maggio 2019


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 23 aprile 2019

Disposizioni esecutive, di coordinamento e di indirizzo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 19/1998. Sospensione temporanea della raccolta, pesca e allevamento della specie vongola adriatica, Chamelea gallina, nelle acque interne e marittime interne, nelle more della approvazione dei piani di gestione e dei piani di miglioramento della pesca inclusi nella Carta Ittica Regionale.

Note per la trasparenza

In anni recenti (2017 e 2018) sono pervenute segnalazioni in merito alla presenza di banchi naturali di vongola adriatica (Chamelea gallina) di limitata estensione anche in alcune aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po incluse nelle acque interne e marittime interne di Zona C soggette alla applicazione della L.R. n. 19/1998. In relazione alla novità costituita da tale fenomeno, i vigenti piani di gestione della pesca nelle aree lagunari e deltizie approvati dalle Province di Padova, Rovigo e Venezia non prevedono alcuna misura gestionale relativamente a tale specie. Opportune misure gestionali troveranno concreta attuazione con la Carta Ittica Regionale in fase di elaborazione. Si rende pertanto necessario assumere un provvedimento di sospensione temporanea della raccolta, pesca e allevamento della vongola adriatica (Chamelea gallina) nelle acque interne e marittime interne al fine di garantire la salvaguardia di tale specie autoctona, nonché l’ambiente lagunare e deltizio, nelle more dell’adozione della Carta ittica regionale.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28.04.1998, n.19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" affida alla Regione funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque e per la protezione del patrimonio ittico.

In anni recenti (2017 e 2018) alcuni Operatori del Settore Alimentare (OSA) hanno segnalato ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS territorialmente competenti la presenza di banchi naturali di vongola adriatica (Chamelea gallina), seppur di limitata estensione, anche in acque interne e marittime interne soggette all’applicazione della L.R. n. 19/1998.

In conseguenza del recente insediamento della specie nelle aree lagunari e deltizie, al di fuori dell’areale storico di distribuzione del Mare Adriatico, gli strumenti di pianificazione settoriale sulla pesca approvati dalle Province di Padova, Rovigo e Venezia, non definiscono modalità di gestione sostenibile della pesca di vongola adriatica (Chamelea gallina) nelle acque interne e marittime interne di rispettiva competenza.

In assenza di norme regolamentari e provvedimenti gestionali per lo sfruttamento sostenibile e la tutela della risorsa costituita da tale specie nelle acque interne e marittime interne, vi è quindi la pressante necessità di provvedere all’opportuno coordinamento normativo e amministrativo tra regolamentazione vigente per i compartimenti marittimi e la regolamentazione da applicarsi nelle acque lagunari e deltizie. Tale coordinamento troverà concreta attuazione con l’approvazione dei piani di gestione inclusi nella Carta Ittica Regionale, la quale sarà approvata al completamento del riordino delle funzioni già delegate alle amministrazioni provinciali in materia di pesca, le quali saranno riallocate a livello regionale in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 e  dalla L.R. n. 30 del 07 agosto 2018.

Con nota del 27/02/2019, acquisita al protocollo n. 82265 del 27/02/2019, sottoscritta dal CO.GE.VO. di Chioggia, dal CO.GE.VO. di Venezia, da Agci–Agrital Veneto, da Coldiretti Impresa Pesca Veneto, da Federcoopesca Veneto e da Legapesca Veneto, è stata avanzata richiesta di provvedere alla sospensione delle attività di allevamento, pesca e raccolta della specie Chamelea gallina nelle acque interne e marittime interne di competenza regionale.

Occorre, a tal proposito, rilevare che  l’attuale mancanza di piani di gestione di tale specie nelle acque interne e marittime interne potrebbe causare gravi conseguenze economiche e sociali per il settore che opera nella pesca dei molluschi bivalvi in Veneto.

Inoltre, in considerazione del fatto che le aree lagunari (Laguna di Caorle e Bibione, Laguna del Mort, Laguna di Venezia) e le aree deltizie (Delta del Po) ricadono interamente entro i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000 di cui al D.P.R. n. 357/1997 e che le misure gestionali che saranno definite nella Carta Ittica Regionale saranno assoggettate alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all’articolo 5 del citato D.P.R. n. 357/1997, l’attuale carenza di misure per la gestione sostenibile della specie vongola adriatica (Chamelea gallina) in acque interne e marittime interne, potrebbe comportare dei rischi per le esigenze di conservazione degli ambienti lagunari e deltizi della regione Veneto.

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, poste le prioritarie necessità di garantire la conservazione dell’ambiente lagunare e deltizio e di salvaguardare le popolazioni della specie vongola adriatica (Chamelea gallina), in assenza di specifici piani di gestione sostenibile nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto, sussistono le condizioni per stabilire la sospensione temporanea di raccolta, pesca e allevamento della specie vongola adriatica (Chamelea gallina) nelle acque interne e marittime interne dell’intero territorio regionale per un periodo di 18 (diciotto) mesi.

Tale misura è stata posta alla valutazione della “Commissione Consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura”, di cui all’art. 27 bis della L.R. 28 aprile 1998 n.19, nella seduta del 07 marzo 2019, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole all’adozione di un provvedimento di tale natura.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R.19/1998, la seguente disposizione esecutiva, di coordinamento e di indirizzo:
  • la raccolta, la pesca e le attività di allevamento della specie vongola adriatica (Chamelea gallina) nelle acque interne e marittime interne dell’intero territorio regionale sono sospese per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data del presente provvedimento;
  1. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alle Province del Veneto, alla Città metropolitana di Venezia, ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS territorialmente competenti, alle Forze dell’Ordine addette alla vigilanza nelle aree lagunari e deltizie, alle Organizzazioni Professionali delle imprese della pesca e dell’acquacoltura;
  5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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