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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 07 maggio 2019


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 23 aprile 2019

Influenza aviaria. Disposizioni procedurali. Articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

Note per la trasparenza

Il fondo per le emergenze avicole finanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 stanzia risorse per euro 5 milioni per l’anno 2018 ed euro 5 milioni per l’anno 2019, da destinare alla ripresa dell'attività economica e produttiva  delle imprese avicole con gli interventi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. A seguito della deliberazione del 5 febbraio 2019 n. 96 di richiesta declaratoria di eccezionale epizoozia vengono integrate le procedure per gli interventi di mitigazione dei danni conseguenti le restrizioni nelle attività di allevamento  nel periodo 1 aprile 2016 -30 giugno 2018.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l’emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di spesa, per la ripresa dell’attività produttiva delle imprese avicole, di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro per l’anno 2019.

Il  decreto  del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 14 settembre 2018, n. 8748 ha definito ulteriori  criteri di attuazione e le modalità di accesso al fondo per l’emergenza avicola ed  in particolare:

  • all’articolo 2, la concessione di aiuti, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo  danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, nell’ambito di interventi previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2004;
  • all’articolo 3  le disposizioni applicative degli interventi,  definendo il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M., per la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con la delimitazione dei territori e degli interventi ammissibili all’aiuto tra quelli previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2004.

La giunta regionale con propria deliberazione  5 febbraio 2019, n. 96, ha richiesto la declaratoria di eccezionale epizoozia necessaria per l’attivazione degli interventi compensativi previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/04, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese con la definizione delle prime  procedure per l’accesso agli interventi.

Con la pubblicazione del decreto di declaratoria di eccezionale epizoozia nella Gazzetta Ufficiale, le imprese sottoposte a restrizioni nella attività di allevamento  potranno presentare  richiesta di intervento per i benefici consentiti dall’articolo 5, comma 2, lett. a) del D.lgs 102/04, e a tal fine si rende opportuno completare, nei termini di cui all’allegato A al presente provvedimento, le procedure di accesso ai benefici  indispensabili per l’efficace conclusione degli interventi che devono considerare complementarietà e demarcazione degli aiuti con altre normative sia nazionali che unionali evitando   sovra compensazioni sui medesimi danni.

In considerazione che parte delle disposizioni di cui al presente provvedimento si sovrappongono parzialmente con quelle  previste nel capitolo 3 “Procedure per l’accesso agli interventi” dell’allegato A alla deliberazione 5 febbraio 2019, n. 96, se ne  propone, per facilità di lettura, la sostituzione con le disposizioni di cui all’allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e, in particolare, l’articolo 5.

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO l’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e dl turismo del 14 settembre 2018, n. 8748, concernente “Disposizioni applicative di cui all’articolo 6 comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2018. Ministero della Salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Aiuti influenza aviaria” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11 novembre 2018, n. 263.

VISTO in particolare l’articolo 26 del Reg. (UE) n. 702/2104 “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 96 ed in particolare l’allegato A.

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGRV  31/07/2018 n. 1138, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di  considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare le integrazioni procedurali, di cui all’allegato A del presente provvedimento, per gli interventi finalizzati alla ripresa produttiva delle imprese avicole operanti nel territorio regionale danneggiate da misure restrittive nell’attività di allevamento, imposte dalle strutture sanitarie, per il periodo dall’1 aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018;
  3. di sostituire il capitolo 3 “Procedure per l’accesso agli interventi” dell’allegato A alla deliberazione 5 febbraio 2019, n. 96, con le disposizioni di cui all’allegato A al presente provvedimento;
  4. di dare atto che il provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
  5. di dare atto che il provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente provvedimento;
  7. di pubblicare il presente provvedimento  nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_459_19_AllegatoA_393216.pdf

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