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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 30 aprile 2019


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 09 aprile 2019

Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede ad una diversa distribuzione delle competenze tra le strutture regionali in merito al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), alla luce delle modifiche normative intervenute a livello statale e regionale, conformemente al mutato assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale scaturito dall'applicazione della l.r. 54/2012 e all’esito dell’applicazione del più recente assetto introdotto con la D.G.R. n. 21/2018

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 2493 del 7 agosto 2007 la Giunta regionale, nel fornire alcuni chiarimenti in merito alla procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), individuava  in capo alla struttura Unità Complessa (ora Unità Organizzativa) Tutela Atmosfera la funzione di responsabilità del procedimento per le varie tipologie di impianti di competenza regionale con l'eccezione di quelli per l'allevamento intensivo di pollame o di suini per i quali la responsabilità è assegnata alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Agroambiente Caccia e Pesca).

Con D.G.R. n. 16 del 21 gennaio 2014, al fine di conformare la sopra citata delibera alla riorganizzazione regionale derivante dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, la convocazione delle conferenze di servizi previste nell'ambito della procedura di AIA e l’emanazione del provvedimento autorizzativo conclusivo erano state assegnate al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative.

Con DGR n. 21 dell’11 gennaio 2018, al fine di adeguare le disposizioni sopra richiamate alle misure riorganizzative regionali adottate con D.G.R. n. 435 del 15 aprile 2016 e con la successiva legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, la competenza all'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale è stata assegnata al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Con il medesimo provvedimento si è altresì provveduto ad adeguare l’assegnazione delle competenze ripartendole tra le Direzioni e le Unità Organizzative afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ferme restando le competenze poste in capo alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.

Più in particolare, con la citata deliberazione, la Direzione Ambiente e la Direzione Difesa del Suolo, secondo le rispettive competenze, sono state individuate quali strutture di riferimento per il ricevimento delle domande di AIA, mentre le funzioni istruttorie in merito alle istanze di rilascio del provvedimento di AIA sono state così assegnate:

  • all'Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti per lo svolgimento delle attività contenute al punto 1. "Attività energetiche" e ai punti 6.5 e 6.9 del punto 6. "Altre attività" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4;
  • all'Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale per lo svolgimento delle attività contenute al punto 5. "Gestione di rifiuti" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, ad eccezione delle attività di smaltimento di rifiuti, di cui ai codici D8 e D9 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, effettuate esclusivamente negli impianti di depurazione pubblica;
  • all'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela della Acque, incardinata nella Direzione Difesa del Suolo, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale per lo svolgimento delle attività contenute al punto 5. "Gestione di rifiuti", relative ai codici D8 e D9 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, effettuate esclusivamente negli impianti di depurazione pubblica e al punto 6.11 del punto 6. "Altre attività" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4.

Sempre per la medesima DGR n. 21/2018, i Direttori delle Unità Organizzative sopra richiamate sono stati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, individuati quali responsabili dello sviluppo delle fasi procedimentali loro assegnate, con altresì il compito di convocare le conferenze di servizi decisorie previste e di comunicare la posizione univoca della Regione su tutte le decisioni di competenza della conferenza, con conseguente disapplicazione del punto 2 della DGR 1503 del 25/09/2017.  Mentre ai rispettivi Direttori di Direzione è stata assegnata la vigilanza affinché ciascun procedimento si svolga con la necessaria tempestività ed efficacia.

Con D.G.R. n. 568 del 30 aprile 2018, si è provveduto poi ad aggiornare le disposizioni procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale adottate con D.G.R. n. 940/207, ai sensi della L.R. n. 4/2016 ed alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017. In particolare, la “Disciplina attuativa procedure di cui agli art. 8, 9, 10,  11 della L.R. n. 4/2016” di cui all’Allegato A della precitata DGR n. 568/2018 stabilisce che: “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato).

L’esperienza maturata dall’adozione della DGR n. 21/2018 ad oggi, ha evidenziato come le misure organizzative ivi adottate non sempre rispondano a criteri di economicità ed efficienza e ciò per il gran numero di provvedimenti  prodotti all’esito delle istruttorie condotte dalle strutture competenti.

Si propone, pertanto, di assegnare la competenza all'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai Direttori delle Direzioni Ambiente e Difesa del Suolo; pertanto, in ragione delle attuali rispettive competenze, avendo svolto le istruttorie delle singole istanze, la Direzione Ambiente curerà l’adozione dei provvedimenti ai AIA relativamente alle attività energetiche e a quelle di gestione dei rifiuti solidi, mentre la Direzione Difesa del Suolo si farà carico dell’adozione dei provvedimenti di AIA riguardanti l’attività di gestione di rifiuti liquidi negli impianti di depurazione pubblica, coerentemente peraltro con quanto già disposto per la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, con la citata DGR n. 2493 del 7 agosto 2007, che qui si conferma. Si propone, inoltre, di confermare le altre disposizioni adottate con D.G.R. n. 21/2018.

Per il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, permane, invece, l’opportunità che lo stesso sia adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato). Ciò in quanto il relativo procedimento amministrativo può, di fatto, coinvolgere competenze affidate a diverse strutture regionali e, di conseguenza, l’adozione del provvedimento autorizzativo finale da parte del Direttore di Area ha il fine di  garantire il convergere delle varie competenze coinvolte nei rispettivi procedimenti in capo a colui che ha la funzione di responsabilità del complessivo procedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012 n. 54 e 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4;

VISTA la DGR n. 2493 del 7 agosto 2007;

VISTA la DGR n. 16 del 21 gennaio 2014;

VISTA la DGR n. 435 del 15 aprile 2016;

VISTA la DGR n. 1503 del 25 settembre 2017;

VISTA la DGR n. 21 dell’11 gennaio 2018;

VISTA la DGR n. 568 del 30 aprile 2018;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54,

delibera

  1. di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire che, a parziale riforma della D.G.R. n. 21/2018, per le istanze di riferimento, il Direttore della Direzione Ambiente e il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, che hanno la funzione di responsabilità del complessivo procedimento, provvedono all'adozione del provvedimento autorizzativo finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
  3. di confermare le altre disposizioni dettate con la D.G.R. n. 21/2018, con particolare riferimento ai punti da 3 a 8;
  4. di confermare le disposizioni dettate con la D.G.R. n. 568/2018;
  5. di incaricare la Direzione Ambiente e la Direzione Difesa del Suolo, secondo le proprie competenze, dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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