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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 368 del 02 aprile 2019
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
Il D.Lgs. 118/2011, dispone che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, si provveda annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Con tale atto si approvano le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2018, sulla base dei Decreti adottati dai singoli Direttori responsabili di struttura.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 118/2011, ha introdotto la disciplina relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, degli enti locali di cui all'art. 2, D.Lgs. 267/2000 e dei loro enti e organismi strumentali.
L’art. 3, comma 4 di tale decreto prevede che: “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”.
Il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), detta le disposizioni per l’attività di riaccertamento ordinario dei residui, stabilendo in particolare che esso trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente con un’unica deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.
Nella predetta attività di riaccertamento, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011, non sono stati ricompresi i residui attivi e passivi del perimetro sanitario, per la ricognizione dei quali viene adottata specifica deliberazione.
Ai fini del riaccertamento ordinario 2018, ciascuna struttura regionale responsabile ha svolto la propria attività di verifica, in base alle disposizioni impartite dall’Area Risorse Strumentali, diffuse con note prot. 86960/2019 e prot. 119795/2019.
I Direttori responsabili della gestione delle entrate e delle spese, hanno quindi proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza, verificandone consistenza ed esigibilità e rilevando:
nel rispetto delle disposizioni impartite e delle indicazioni del principio contabile 9.1.
Successivamente al controllo di ciascuna posta di spesa, ogni soggetto responsabile ha effettuato la verifica di fondatezza giuridica delle obbligazioni passive relativamente allo stock dei debiti non quiescenti riferiti a tutti gli impegni di spesa radiati dalla contabilità al 31.12.2013, allo scopo di aggiornarne la consistenza al 31.12.2018.
Al termine del riaccertamento, ogni Direttore responsabile ha adottato uno specifico Decreto di approvazione delle proprie risultanze, contenente l’elenco dettagliato dei residui mantenuti, eliminati e/o reimputati sulla base del principio di esigibilità nonché, dove ricorre la fattispecie, l’elenco dei debiti non quiescenti (radiati) al 31.12.2018.
In Allegato A è riportato l’elenco degli atti approvati e pubblicati.
Con precedente propria deliberazione, assunta in data odierna, ad oggetto “Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 del perimetro sanità, esclusi dal riaccertamento ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni” sono state approvate le risultanze relative al perimetro sanitario.
Dagli atti adottati si rilevano pertanto le seguenti risultanze finali, che riassumono gli esiti del riaccertamento ordinario e della ricognizione dei residui del perimetro sanità:
In relazione agli impegni destinati ad essere reimputati, ad esclusione degli impegni che trovano copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate, Allegato H, è necessario incrementare il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2018 per un importo complessivo di euro 178.363.062,34 (euro 23.507.837,51 per la parte corrente ed euro 154.855.224,83 per la parte in conto capitale), come risulta dall’Allegato I, conseguentemente è necessario aggiornare il Fondo Pluriennale Vincolato al 01.01.2019, da iscrivere nell’entrata del bilancio di previsione 2019-2021, distintamente per euro 23.507.837,51 per la parte corrente ed euro 154.855.224,83 per la parte in conto capitale nell’esercizio 2019, per euro 24.179,75 per la parte corrente ed euro 28.406.160,08 per la parte in conto capitale nell’esercizio 2020 e per euro 0,00 per la parte corrente ed euro 700.473,80 per la parte in conto capitale nell’esercizio 2021.
In merito alla verifica sul permanere della fondatezza giuridica delle obbligazioni previste nell’elenco dei debiti non quiescenti riferiti a impegni di spesa radiati dalla contabilità al 31.12.2013, dalle operazioni svolte da ciascun Direttore, risulta complessivamente che l’ammontare degli impegni di spesa radiati dalla contabilità da eliminare in quanto riferiti a debiti quiescenti è pari complessivamente a euro 22.904.247,45, come analiticamente indicato in Allegato L, quindi l’ammontare dei debiti non quiescenti riferiti a impegni di spesa radiati da mantenere al 31.12.2018 è pari complessivamente a euro 46.658.340,23, come analiticamente indicato in Allegato M.
Con successivo proprio provvedimento, saranno apportate le variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118,“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, in particolare l’art. 3, comma 4, l’art. 51, comma 2, lett. e) ed il paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2);
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i. per quanto applicabile;
VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;
VISTE le note 01.03.2019 prot. 86960 e 25.03.2019 prot. 119795, dell'Area Risorse Strumentali;
Visto il parere del collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 29.03.2019 e ricevuto mediante Pec prot. 128305 del 01.04.2019;
delibera
(seguono allegati)
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