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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 02 aprile 2019
Bilancio consolidato 2018. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
Con la presente deliberazione viene aggiornato l’elenco dei soggetti che compongono il “Gruppo Regione del Veneto” con riferimento all’esercizio 2018. Nell’ambito di tale Gruppo, vengono ulteriormente individuati i soggetti il cui bilancio deve essere consolidato con quello regionale ai sensi del D.Lgs. 118/2011, principio contabile applicato 4/4 così come modificato dal D.M. 29.08.2018.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 68, D.Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato delle Regioni deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo, pertanto entro il 30.09.2019 con riferimento all’esercizio 2018.
Il Principio Contabile 4/4 al paragrafo 3 prevede, quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
Ai sensi degli artt. 11 ter, quater e quinques, D.Lgs. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” (GAP):
1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.
Gli enti strumentali vengono distinti dalla norma in:
L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
3. Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
Le società sono distinte in:
L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato.
Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
Lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza prevedendo che gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di:
a. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Dall’esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 % per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza viene determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.
Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.
Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 %, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 %.
Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
Per le Regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della Regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario.
In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.
Al fine di individuare i soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto ed il perimetro di consolidamento, in applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa contabile e dal Principio 4/4 sopra indicati, il Tavolo tecnico operativo, costituito con DGR 1639/2017, ha proceduto all’analisi delle società, enti e altri soggetti della Regione. In particolare, per i soggetti diversi dalle società, è stata verificata l’esistenza o meno della strumentalità funzionale all’ente regione, al fine della loro inclusione nel gruppo.
A seguito dell’istruttoria svolta dal Tavolo tecnico operativo, gli elenchi risultano essere così composti:
Elenco 1 Gruppo Amministrazione Pubblica
Enti Strumentali controllati e partecipati
CF
Quota R.V.
Tipologia Ente (ai sensi dell’art. 11 ter, D.Lgs. 118/2011)
A.T.E.R. BL
00092050251
100%
ente strumentale - controllato
A.T.E.R. PD
00222610289
A.T.E.R. RO
00041640293
A.T.E.R. TV
00193710266
A.T.E.R. VE
00181510272
A.T.E.R. VI
00165800244
A.T.E.R. VR
00223640236
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA”
92281270287
agenzia regionale – controllato – gruppo intermedio
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po
92116650349
25%
agenzia interregionale -partecipato
ARPAV
03382700288
agenzia regionale - controllata
AVEPA
90098670277
agenzia regionale- controllata
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
94023150264
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
91004990288
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
90008170293
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
03180130274
ESU PD
00815750286
ente strumentale – controllato – gruppo intermedio
ESU VE
01740230279
ESU VR
01527330235
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
80017460272
Società a partecipazione diretta e indiretta
Quote R.V.
Tipologia (ai sensi degli artt. 11quater e quinquies, D.Lgs. 118/2011
IMMOBILIARE MARCO POLO SRL
03298360268
Partecipata diretta - controllata
VENETO ACQUE SPA
03875491007
VENETO INNOVAZIONE SPA
02568090274
SISTEMI TERRITORIALI SPA
06070650582
99,83%
gruppo intermedio
(0,1679% azioni proprie)
VENETO SVILUPPO SPA
00854750270
51%
VENETO STRADE SPA
03345230274
76,42%
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV
03829590276
50%
Partecipata diretta
VENETO PROMOZIONE Scpa in liquidazione
04064180278
SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO SPA
01310930324
33,00%
Società neo costituita (17.04.2018)
VI HOLDING SRL in liquidazione
03856480276
100,00%
Partecipata indiretta - controllata
Partecipata al 100% di Veneto Innovazione
FVS SGR SPA
01112230329
51,00%
Partecipata al 100% di Veneto Sviluppo
APVS SRL
04177050277
26,01%
Partecipata indiretta
Partecipata al 51% di Veneto Sviluppo
Enrive SRL
03959660279
25,50%
Partecipata al 50% di Veneto Sviluppo
Ferroviaria Servizi SRL
03792380283
Partecipata al 100% di Sistemi Territoriali
Veneto Logistica SRL
03773480284
56,54%
Partecipata al 56,64% di Sistemi Territoriali
Nord Est Logistica SRL
03418970277
59,90%
Partecipata al 60% di Sistemi Territoriali
Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico -Intermizoo SPA
00338110273
95%
Partecipata al 95% di AVISP Veneto Agricoltura
CSQA Certificazioni SRL
02603680246
90,33%
Partecipata al 90,33% di AVISP Veneto Agricoltura
Bioagro SRL - Innovazione e Biotecnologie Alimentari
02504940244
98,66%
Partecipata al 98,66% di AVISP Veneto Agricoltura
Corte Benedettina SRL in liquidazione
03715910281
Partecipata al 100% di AVISP Veneto Agricoltura
Nuova Pramaggiore SRL in l iquidazione
03399450273
25,00%
Partecipata al 25% di AVISP Veneto Agricoltura
Valoritalia SRL
07947361007
38,39%
Partecipata di II livello, al 42,5% di CSQA (partecipata di AVISP Veneto Agricoltura)
Società SACCA ARL
00674120233
Partecipata al 100% di ATER di Verona
Esu Gestioni e Servizi SRL
03770230286
Partecipata al 100% di ESU Pd
I gruppi intermedi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così composti:
Gruppi intermedi
Quote possedute da Regione del Veneto
Quote possedute dalla società/ente capogruppo intermedio
SISTEMI TERRITORIALI SPA (società consolidante gruppo intermedio)
Ferroviaria Servizi SRL (partecipata di Sistemi Territoriali SPA)
Veneto Logistica SRL (partecipata di Sistemi Territoriali SPA)
Nord Est Logistica SRL (partecipata di Sistemi Territoriali SPA)
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA” (ente consolidante gruppo intermedio)
Agenzia regionale
Bioagro RLl - Innovazione e Biotecnologie Alimentari
Partecipata di CSQA – 42,5%
ESU di PADOVA (ente consolidante gruppo intermedio)
Ente strumentale
Le partecipazioni societarie detenute dalla Regione al 31.12.2018 non classificabili come società controllate (ex art 11-quater, D.Lgs. 118/2011) o società partecipate (ex art 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011) sono le seguenti:
Denominazione
Quote possedute direttamente dalla Regione
Note
VENETO NANOTECH SCPA in liquidazione
76,67%
in concordato preventivo
AUTOVIE VENETE SPA
4,83%
partec.minoritaria- altri soci privati
VERONA FIERE SPA
0,16%
partec. inferiore all’1%- altri soci privati
FINEST SPA
14,87%
partec. minoritaria – altri soci privati
Ai fini dell’individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento è stata quindi determinata la soglia di irrilevanza relativa all’esercizio 2018:
Regione
Da Bilancio Economico Patrimoniale 2017
di cui sanità
note
differenza
3%
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI
11.807.865.424,73
9.392.834.167,85
Valore della produzione perimetro sanità
2.415.031.256,88
72.450.937,71
TOTALE ATTIVO
10.310.150.275,99
227.492.558,64
fondo cassa sanità
10.082.657.717,35
302.479.731,52
PATRIMONIO NETTO
1.873.053.907,69
56.191.617,23
Enti considerati irrilevanti:
Patrimonio netto
Totale ricavi caratteristici
importi
% su RV
Regione Veneto
2.644.338,00
0,03%
2.298.394,00
0,12%
1.033.949,00
0,04%
28.393.132,00
0,28%
28.356.944,00
1,51%
0,00
0,00%
16.710.029,00
0,17%
4.818.435,00
0,26%
122.070,00
0,01%
Nuova Pramaggiore SRL in liquidazione
345.345,00
255.898,00
3.384,00
9.997,00
PN negativo
1.295,00
incidenza totale
48.102.841,00
0,48%
35.729.671,00
1,90%
1.160.700,00
0,05%
Note: per tutte le società elencate in tabella si riportano i valori estratti dai rispettivi bilanci d’esercizio al 31.12.2017, ad eccezione dei valori inseriti per APVS SRL estratti dal bilancio d’esercizio al 31.10.2018, e di Veneto Promozione S.c.p.a. estratti dal bilancio finale di liquidazione al 10.12.2018.
Applicando il parametro dell’irrilevanza economica e tenuto conto delle modifiche apportate con il D.M. 29.08.2018, rientrano pertanto nel perimetro di consolidamento i seguenti enti e società:
Elenco 2 – Perimetro consolidamento
Enti Strumentali Controllati e Partecipati
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA” – ente consolidante gruppo intermedio
ESU PD – ente consolidante gruppo intermedio
Società a partecipazione diretta e indiretta (escluse le indirette facenti parte dei gruppi intermedi)
SISTEMI TERRITORIALI SPA – società consolidante gruppo intermedio
VI HOLDING SRL in liquidazione partecipata di Veneto Innovazione
SOCIETA' SACCA ARL
In considerazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 8, D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che il rendiconto consolidato delle Regioni comprenda anche i risultati della gestione del consiglio regionale, il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma.
Al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018, i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento (elenco 2), comprese le sub-holding, dovranno trasmettere alla capogruppo Regione del Veneto i bilanci e la documentazione integrativa entro 10 giorni dalla approvazione del bilancio ed in ogni caso tassativamente entro il 20.07.2019, così come previsto dal principio contabile applicato per il consolidato.
Sarà cura del Direttore dell’Area Risorse Strumentali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017, la definizione delle direttive di dettaglio riguardanti la modalità di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42” e s.m.i;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” s.m.i;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la DGR 1639 del 12.10.2017 “D.Lgs. 118/2011 “Istituzione tavolo tecnico operativo afferente al bilancio consolidato della Regione del Veneto”;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del Gruppo Regione del Veneto, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, i seguenti organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate:
Elenco 1: Gruppo Amministrazione Pubblica
agenzia regionale – controllata – gruppo intermedio
agenzia interregionale - partecipato
agenzia regionale- controllato
Tipologia (ai sensi degli artt. 11quater e quinquies, D.Lgs. 118/2011)
Gruppo intermedio
Irrilevante
Partecipata al 100% di Veneto Sviluppo - irrilevante
Partecipata al 51% di Veneto Sviluppo - irrilevante
Partecipata al 50% di Veneto Sviluppo - irrilevante
Partecipata al 100% di AVISP Veneto Agricoltura – Cancellata dal Registro imprese il 23.01.2019
Partecipata al 25% di AVISP Veneto Agricoltura irrilevante
3. di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del perimetro di consolidamento della Regione, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, nei seguenti organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate:
Elenco 2: Perimetro di consolidamento
4. di prendere atto che, a norma dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. 118/2011, il rendiconto consolidato delle Regioni deve comprendere anche i risultati della gestione del consiglio regionale e che pertanto il consolidamento con il bilancio del Consiglio Regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma;
5. di disporre, al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 entro i termini previsti dalla norma, che i bilanci e la documentazione integrativa da parte dei soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento (Elenco 2), compreso le sub-holding, devono essere trasmessi alla capogruppo Regione entro 10 giorni dalla approvazione del bilancio ed in ogni caso tassativamente entro il 20.07.2019, così come previsto dal principio contabile applicato per il consolidato;
6. di demandare al Direttore dell’Area Risorse Strumentali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017:
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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