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Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie
Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 26 marzo 2019
IPAB Luigi Mariutto di Mirano (VE). Autorizzazione all'alienazione di beni immobili. Autorizzazione regionale all'alienazione patrimoniale di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
Il provvedimento rilascia l’autorizzazione regionale all’Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali, ponendo un termine decadenziale di due anni per il medesimo provvedimento autorizzatorio.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all’art. 45, comma 1, dapprima e poi con Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all’art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza “…su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell’ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari” e successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell’autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l’accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28 febbraio 2006.
L’Ipab Luigi Mariutto di Mirano (VE), con le note prot. n. 1057 del 18 febbraio 2013, successivamente integrata con nota prot. 1426 del 4 marzo 2013 e nota prot. 2797 del 3 maggio 2013, trasmetteva alla Regione istanza di alienazione immobiliare relativa ad un elenco di immobili. Veniva inoltre precisato che il ricavato della vendita sarebbe stato impiegato allo scopo di un adeguamento ai sensi della L.R. 22/02.
La Commissione tecnica alienazioni patrimoniali Ipab, esaminata l’istanza, esprimeva parere sospensivo, ritenendo opportuno convocare l’Ipab per chiarimenti chiedendo, nel contempo, che la stessa presentasse un progetto comprensivo di valutazioni di stima e di studio di fattibilità, tenendo conto delle particolarità dell’operazione che comportava anche la possibilità di una permuta per il suo realizzo.
Integrata opportunamente la documentazione da parte dell’Ipab, con nota prot. reg.le 138098 del 01 aprile 2014, la Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive esprimeva il proprio nulla osta all’avvio delle successive fasi di elaborazione progettuale, a condizione che venisse verificata l’effettiva disponibilità finanziaria e approfondita la verifica strutturale degli edifici esistenti. Con nota prot. n. 2418 dell’11 maggio 2015 avente prot. reg.le n. 199383 del 12 maggio 2015 l’Ipab inviava la relazione del RUP.
Successivamente, con nota prot. n. 5913 del 21 dicembre 2017 avente prot. reg.le n. 533850 del 21 dicembre 2017, l’Ipab, precisando che con propria deliberazione n. 35 del 20 settembre 2017 aveva provveduto ad approvare gli obiettivi generali per la riorganizzazione delle strutture destinate ad attività istituzionali dell’Ente e la conseguente valorizzazione del patrimonio immobiliare destinato a reddito, ritenendo, pertanto, superati i contenuti delle precedenti istanze di autorizzazione, ha riproposto una nuova istanza di autorizzazione all’alienazione di beni immobili, sostitutiva dell’istanza avanzata con le note prot. n. 1057 del 18 febbraio 2013, nota prot. 1426 del 4 marzo 2013 e nota prot. 2797 del 3 maggio 2013.
Richiamate le finalità descritte nella deliberazione dell’Ipab “Luigi Mariutto” di Mirano n. 35 del 20 settembre 2017, agli atti della Direzione Servizi Sociali, con successiva deliberazione consiliare n. 36 del 20 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione dell’ente disponeva l’alienazione dei seguenti immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile:
La perizia di stima redatta dall’Ing. Franco Facin in data 22 gennaio 2018 e asseverata lo stesso giorno dal notaio Paolo Mammuccari, determina il valore degli immobili di cui sopra per un valore complessivo di € 3.915.000,00, mentre l’edificio rustico in Musile di Piave e l’edificio rustico a Mirano, sono stati valutati rispettivamente in data 04 febbraio 2011 e in data 07 settembre 2012 per un totale complessivo di € 312.000,00.
Il Collegio dei Revisori, in data 24 aprile 2018, ha espresso parere favorevole sul piano di valorizzazione del patrimonio approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ipab e sul relativo piano di alienazioni immobiliari deliberato dall’ente.
La Commissione tecnica con nota prot. reg.le n. 221997 del 12 giugno 2018 ha espresso parere favorevole all’alienazione di parte dei beni immobili disponibili, ritenendo necessario specificare che dev’essere data priorità agli interventi riguardanti l’antincendio e l’antisismica, fatti salvi i lavori di manutenzione straordinaria urgente.
L’Ipab dichiara che il ricavato derivante dalla alienazione del complesso dei beni sopra descritti, per un importo complessivo di € 3.915.000,00 sarà utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella propria deliberazione n. 35 del 20 settembre 2017, agli atti della Direzione Servizi Sociali, rispettando le procedure di evidenza pubblica.
Gli interventi di cui sopra rientrano nella fattispecie di cui alle lettere A) e B), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
L’Ipab, con nota prot. n. 5494 del 19 novembre 2018 avente prot. reg.le n. 470776 del 20 novembre 2018, precisa che, risultano già autorizzati con DGR n. 4066/2007, per un importo di € 670.000,00, terreni in Musile di Piave (VE) di cui ai mappali dei n. 569 e n. 570 (identificati come Foglio 8 mappale 8) i quali sono stati inseriti contrattualmente in conto prezzo al Consorzio Consta, in liquidazione, per la realizzazione del padiglione Arcobaleno.
Infine, con nota prot. n. 599 del 31 gennaio 2019 avente prot. reg.le n. 42514 del 31 gennaio 2019 l’Ipab precisa altresì che, con DGR n. 2403/2013, risultano già autorizzati alla vendita anche i seguenti immobili:
Nella citata nota, l’Ipab precisa che il ricavato della vendita dei medesimi verrà inserito a contratto per la realizzazione del nuovo padiglione Gelsomino, come quota pagamento in permuta e verranno rogitati dopo l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
Rilevato tutto quanto sopra descritto, sulla base delle disposizioni di cui ai provvedimenti DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica, preso atto del parere del Collegio dei Revisori e delle sue indicazioni, ha valutato l’istanza, esprimendo parere favorevole all’operazione così come presentata dall’Ipab in oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nei verbali delle relative sedute e di approvare l’istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l’art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
VISTO l’art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 1 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell’articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
VISTO l’art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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